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Citazione in giudizio del condominio: quando la notifica errata vanifica tutto

La notifica degli atti giudiziari va fatta presso il domicilio dell'amministratore e non all'indirizzo ove ha sede il condominio.
Avv. Mariano Acquaviva Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

I motivi per agire contro un condominio possono essere davvero tanti, molti dei quali più che giusti se ad essere violate sono le norme poste a tutela dei diritti dei singoli condòmini o, comunque, le ordinarie regole che disciplinano l'uso e la gestione delle parti comuni.

Il problema è che, per far valere le proprie ragioni, occorre instaurare correttamente il contenzioso nei confronti della parte convenuta.

La Corte d'Appello di Bari, con la sentenza n. 703 del 13 aprile 2021, ha ricordato quando la notifica errata di una citazione in giudizio del condominio vanifica tutto.

Il caso nasce dall'appello proposto dal condominio avverso una sentenza pronunciata in contumacia. Secondo l'appellante, il contraddittorio in primo grado non si sarebbe instaurato per una colpa ingiustificabile dell'attore.

Pertanto, la sentenza deve ritenersi irrimediabilmente viziata per via della nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con conseguente invalidità di tutti gli atti processuali dipendenti e rimessione della causa innanzi al giudice di prime cure. Vediamo quando la notifica sbagliata di un atto di citazione vanifica l'intero processo.

Atti giudiziari, avvenuta notifica per compiuta giacenza

Notificazione errata della citazione: il caso

Il condominio proponeva appello avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal Tribunale di Foggia con cui era stato condannato in contumacia a rifondere agli attori le spese e i compensi di causa derivanti dall'annullamento di una delibera.

Nel proprio atto d'appello il condominio lamentava l'assoluta incolpevolezza riguardante la propria mancata partecipazione al primo grado di giudizio. Per la precisione, il condominio rilevava come la notificazione dell'atto introduttivo fosse stata effettuata direttamente all'indirizzo ove sorgeva l'edificio condominiale anziché presso l'amministratore che ne era il legale rappresentante.

L'errore dell'attore è tanto più evidente se si considera che il condominio ospita i propri inquilini solamente nel periodo estivo, risultando pertanto disabitato il resto dell'anno. Né sarebbe stato possibile invocare altro tipo di scusante, atteso che gli attori erano tutti condòmini e, pertanto, ben a conoscenza sia dell'indirizzo dell'amministratore.

All'indirizzo dello stabile condominiale veniva erroneamente notificato l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, del quale, ovviamente, l'amministratore non ha mai avuto notizia. Con ciò è stato completamente negato al condominio il diritto di difesa.

=> Portone condominiale, notifica degli atti giudiziari amministrativi e potenziale violazione della privacy

Il condominio appellante concludeva pertanto per la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto, per la nullità della sentenza del Tribunale di Foggia e il rinvio allo stesso ufficio per il rinnovo del giudizio, in applicazione dell'art. 354 c.p.c.

Si costituivano gli appellati, chiedendo il rigetto dell'appello, con condanna del condominio alle spese del presente grado di giudizio.

Notifica sbagliata della citazione: la decisione

La Corte d'Appello di Bari, con la sentenza n. 703 del 13 aprile 2021, accoglie l'appello proposto dal condominio, dichiarando nulla la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e, per l'effetto, tutti gli atti processuali dipendenti, con rimessione della causa innanzi al giudice di prime cure.

Secondo la corte barese, il contraddittorio in primo grado è stato completamente violato in quanto gli attori avrebbero dovuto notificare l'atto di citazione non al condominio, cioè all'indirizzo ove lo stabile ha sede, bensì all'amministratore che ne ha la rappresentanza legale, avente domicilio altrove.

=> Notifica al servizio di portineria

Richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 29.12.2016 n. 27352), la Corte d'Appello di Bari ricorda che «La notifica al condominio di edifici, in quanto semplice ente di gestione, privo di soggettività giuridica, va effettuata, secondo le regole stabilite per le persone fisiche, all'amministratore, quale elemento che unifica, all'esterno, la compagine dei proprietari delle singole porzioni immobiliari, sicché, oltre che ovunque, "in mani proprie", l'atto può essere consegnato ai soggetti abilitati a riceverlo, invece del destinatario, soltanto nei luoghi in cui ciò è consentito dagli art. 139 e segg. c.p.c., tra i quali può essere compreso, in quanto "ufficio" dell'amministratore, anche lo stabile condominiale, ma solo a condizione che ivi esistano locali, come può essere la portineria, specificamente destinati e concretamente utilizzati per l'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle cose e dei servizi comuni».

Nel caso di specie risulta che l'atto di citazione è stato notificato direttamente presso il plesso condominiale, ove non sussiste l'ufficio dell'amministratore, né una portineria o una cassetta postale, poiché l'edificio è abitato solo in periodo estivo, laddove invece la sede dell'amministratore del condominio è in ben altro luogo.

Decreto ingiuntivo notificato al condòmino: quando si perfeziona la notifica?

Da tanto consegue che la notifica della citazione introduttiva è nulla (e di conseguenza sono nulli tutti gli processuali dipendenti) ed erroneamente il primo giudice non ne ha riscontrato la nullità e non ha disposto la rinnovazione della notificazione, illegittimamente dichiarando la contumacia del condominio convenuto.

Ai sensi dell'art.354 c.p.c., secondo cui «il giudice d'appello non può rimettere la causa al primo giudice, tranne che dichiari nulla la notificazione della citazione introduttiva, oppure riconosca che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte» occorre rimettere la causa al primo Giudice.

La Corte pugliese condanna gli appellati anche alla restituzione, in favore del condominio, delle somme ricevute a titolo di spese del giudizio di primo grado, oltre al pagamento delle spese del giudizio.

Notifica a indirizzo errato: nullità o inesistenza?

La sentenza in commento si pone nel solco della giurisprudenza di legittimità, sul punto pressoché unanime. Secondo la Suprema Corte (Cass., sent. n. 6743/2019), la notificazione di atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti non è inesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla e, come tale, possibile oggetto di rinnovazione.

Come ha correttamente affermato la Corte d'Appello di Bari con la pronuncia in commento (sent. n. 703 del 13 aprile 2021), il giudice di primo grado, rilevata l'inesattezza della notifica, avrebbe dovuto disporne la rinnovazione anziché dichiarare la contumacia del condominio. Un errore grave, che ha inficiato l'intero grado di giudizio, in quanto la notifica errata vanifica tutto.

La notifica preliminare per lavori condominiali

Sentenza
Scarica App. Bari 13 aprile 2021 n. 703

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