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Perdite di acqua nelle vicinanze del condominio fruitore e addebito dei maggiori consumi ai condomini

I consumi che non sono registrati dai singoli contatori degli alloggi in condominio devono essere provati nel loro preciso ammontare al fine di un loro riconoscimento a favore dell'impresa che provvede alla distribuzione dell'acqua.
Avv. Anna Nicola 

La vicenda è trattata dalla Corte di Appello di Catania con la decisione n. 1710 del 6 settembre 2022.

Perdite di acqua nelle vicinanze del condominio e addebito dei consumi: la vicenda.

Il giudice di primo grado ha concluso per l'illegittimità della richiesta dell'azienda di addebitare sui singoli i quantitativi in più, asserendo che di fatto non ha dato prova della legittimità delle richieste ultronee rispetto ai consumi registrati dai singoli contatori, non dimostrando la loro entità e la legittimità del metodo utilizzato per la loro ripartizione.

Peraltro proprio la società aveva scelto di erogare l'acqua ad ogni singolo utente piuttosto che fornire ad un'unica presa condominiale che avrebbe poi smistato l'acqua tra i vari immobili, con ciò assumendo indirettamente la responsabilità della conduttura a monte.

La semplice apposizione di un contatore a monte del condominio, senza contraddittorio e senza l'identificazione di un soggetto affidatario, al di fuori della verifica della sua integrità, conformità alle norme sulla misurazione, controllabilità da parte dell'utente, verifica della misurazione al momento della sua apposizione, non è prova idonea della sussistenza degli asseriti superiori consumi, tale da legittimare la richiesta di pagamento.

L'azienda propone appello contro detta sentenza, dove si costituiscono alcuni condomini.

I motivi di impugnazione sono sostanzialmente due.

Col primo motivo dell'impugnazione, l'appellante si duole della qualificazione della domanda introduttiva del giudizio di primo grado quale domanda di accertamento negativo del credito, così ha radicalmente modificato la domanda rispetto al petitum ed alla causa petendi dedotti dai ricorrenti.

Col secondo motivo, la società appellante deduce che il tribunale ha erroneamente affermato che la stessa non ha dato la prova della legittimità della pretesa di addebitare ai singoli utenti somme a titolo di "altro consumo", dichiarando non opponibili ad essi le previsioni della Carta dei Servizi, senza prendere in considerazione il contenuto del Regolamento delle utenze.

Evidenziando che i guasti sono imputabili agli utenti, la stessa afferma che nulla è da lei dovuto per detti guasti, a lei non ascrivibili.

La decisione della Corte di Appello: il giudice di secondo grado ritiene entrambi i motivi infondati.

La Corte sostiene che è pacifico, siccome non contestato, che l'azienda ha addebitato in fattura, oltre ai consumi rilevati nei rispettivi contatori, i maggiori consumi registrati dal contatore generale installato dalla stessa all'esterno del complesso immobiliare e specificamente quelli derivanti dalla differenza tra quanto segnato da tale contatore generale e la sommatoria dei consumi registrati dai contatori collocati nelle singole unità.

Non è in contestazione che la fornitura idrica è assicurata da una conduttura generale, dipartentesi dalla via pubblica, in cui si innesta una rete di distribuzione che penetra all'interno del complesso in oggetto e raggiunge i punti di allaccio di ciascuna utenza.

I ricorrenti, previo accertamento dell'obbligo, in capo all'azienda, di manutenzione della rete di distribuzione idrica a monte dei contatori delle utenze, hanno chiesto di ritenere e dichiarare illegittima la pretesa della stessa di addebitare ai singoli utenti il costo di quantitativi di acqua ulteriori rispetto a quelli registrati dai rispettivi contatori.

Orbene, coniugati i superiori pacifici elementi in fatto con il principio secondo cui in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass.

Ordinanza n. 16917 del 4/10/2012), condivisibile, a parere della Corte, si appalesa l'apprezzamento del primo giudice circa la ritenuta illegittimità della pretesa dell'azienda di addebitare sui singoli utenti il costo di quantitativi di acqua, ulteriori rispetto a quelli registrati dai rispettivi contatori e corrispondenti a perdita della rete di distribuzione o ad oneri per interventi manutentivi sulla stessa.

La Corte osserva che non vi sono elementi che possano idoneamente consentire di ritenere la legittimità della pretesa della somministrante di addebitare agli utenti consumi in eccedenza rispetto a quanto rilevato nei rispettivi contatori, a nulla valendo le risultanze del contatore generale, installato dall'azienda a monte del complesso in oggetto al fine di individuare e porre a carico dell'utente le perdite verificatesi differenze di consumi tra i singoli contatori e l'acqua immessa nelle tubazioni di derivazione che va dal contatore generale sino ai contatori dei singoli utenti.

A tal ultimo riguardo, a parte il rilievo che l'installazione del contatore generale a monte del complesso non si vede come possa incidere sul punto di consegna dell'acqua, restando individuato contrattualmente in corrispondenza dell'allaccio ad ogni singolo contatore (non essendo stato previsto a monte un comune punto di allaccio), giova evidenziare che la fornitura idrica è stata contrattualmente convenuta in favore dei singoli utenti e non del complesso, sicché la pretesa di addebitare gli ulteriori consumi dovuti a dispersione all'interno di tale complesso edilizio, si appalesa illegittima, non trovando positivo riscontro in atti.

D'altro canto, non risulta l'esistenza di una rete condominiale di distribuzione che si frappone tra la conduttura generale (dipartentesi dalla via pubblica) ed i punti di allaccio di ciascuna utenza.

E non vale a rendere legittima la pretesa dell'azienda la previsione contenuta nella Carta dei Servizi del 2003, che stabilisce che "Tutte le perdite di acqua verificatesi per qualsiasi motivo dopo il contatore singolo e/o generale sono a carico dell'Utente, come pure le perdite verificatesi nella tubazione di derivazione che va dal contatore generale ai contatori dei singoli utenti", trattandosi di modifica unilaterale del contratto di somministrazione contenente condizioni più sfavorevoli nei confronti degli utenti, come tale a questi ultimi inopponibile.

Ad ogni modo, si consideri ancora che ai sensi del capo 12 del Regolamento Utenze. Le opere di derivazione della conduttura principale stradale e relativi accessori fino all'apparecchio di misurazione compreso, costituiscono la 'presa'.

Il capo 19 stabilisce che L'utente è responsabile in caso di eventuali guasti, manomissioni, furti ecc. di quella parte di presa che è nella sua proprietà o, se affittuario, di quella parte che si trova nello stabile a lui locato.

Ciò posto, osserva la Corte, non v'è prova in atti che la dispersione idrica registrata dal contatore generale installato a monte del complesso si sia verificata nel tratto di presa che è nella proprietà dell'utente, sicché anche per tal via deve ritenersi l'illegittimità della pretesa di addebito dei maggiori consumi idrici avanzata.

In definitiva, posto che dal contratto di fornitura idrica non risulta alcuna pattuizione che preveda per l'utente l'accollo di oneri diversi dal pagamento dei consumi registrati dal contatore che gli viene fornito e intestato, devesi ritenere l'illegittimità della pretesa di di addebitare ai ricorrenti importi non corrispondenti a consumi rilevati dai rispettivi contatori, in assenza di prova della riconducibilità di tale comportamento alla previsione contrattuale.

Si impone, pertanto, la conferma della sentenza gravata, discendendone il rigetto dell'impugnazione, siccome infondata.

Sentenza
Scarica App. Catania 6 settembre 2022 n. 1710
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