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Chi risponde del danno relativo a una parte della conduttura fognaria?

Il Tribunale di Roma affronta la questione del danno da conduttura fognaria.
Avv. Anna Nicola 

La vicenda è stata trattata dal Tribunale di Roma n. 4640 del 24 marzo 2022.

Breve esposizione dei fatti

Il caso inizia dall'atto di citazione della società proprietaria del supermercato che a causa di un cedimento della conduttura fognaria posta al servizio del Condominio X, si erano determinati una serie di danni che, per l'urgenza di intervenire, la parte attrice aveva fatto riparare sostenendo un certo esborso oltre al danno da l deperimento della merce destinata alla vendita fornendone la misura economica.

Conveniva quindi detto Condominio in giudizio per ottenere il risarcimento dovuto.

Il condominio si costituisce contestando le asserzioni avversarie e, tra le altre cose, invocando l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Condomini che utilizzavano la medesima conduttura fognaria.

Disposta, su ordine del giudice, l'integrazione della domanda, la causa viene istruita documentalmente e con apposita CTU. Giunge quindi a decisione.

Chi risponde del danno relativo a una parte della conduttura fognaria? La valenza della CTU

Il Giudice osserva che dalla CTU espletata anche con video ispezioni e prove colorimetriche è risultato che la condotta fognaria in esame è utilizzata anche dal Condominio primo convenuto e che il crollo è avvenuto, verosimilmente, trattandosi di evento risalente al 2013, dopo l'innesto della condotta proveniente dal centro commerciale alla condotta, nel tratto in cui, sviluppandosi in un'unica tubazione in cemento per circa 5.40 metri, si innesta in un tubo in pvc che prosegue per altri 4 metri fino all'imbocco in fogna.

Il CTU ha, quindi, evidenziato che il tratto di condotta crollato era in cemento, sicuramente ammalorato, avendo fratture, fessure ed asole che consentivano gli sversamenti dei liquami fognari verso il terreno circostante, pur non escludendo che il crollo possa essere stato accelerato dalle forti piogge che si sono verificate nei tre giorni precedenti l'evento ovvero da un sovraccarico del piano stradale.

La conduttura fognaria che ha cagionato il danno nel punto in cui si è verificato il crollo era, dunque, in uso non solo al complesso commerciale, ma anche al Condominio primo convenuto e, come evidenziato dal CTU, ad altre utenze poste sulla via, quali nello specifico altri Condominii.

Responsabilità ex art. 2051 c.c.

Ne consegue che la responsabilità dell'evento, siccome ascrivibile a bene in uso a tutte siffatte parti, ricade su queste ultime, obbligate, quali custodi, a mantenere la corretta funzionalità dell'impianto al fine di evitare danni, ex art. 2051 c.c.

L'art. 2051 c.c., in particolare, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva in relazione alle situazioni immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della res in custodia. Ed, infatti, l'art. 2051 c.c., nell'affermare la responsabilità del custode della cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione che prescinde da qualunque connotato di colpa, essendo sufficiente l'accertamento del rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso e dell'assenza del caso fortuito, quale unico elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale.

Nella specie il fortuito non può essere ravvisato né nelle copiose precipitazioni che hanno interessato, all'epoca, la zona in esame, né nel passaggio di mezzi pesanti sulla strada sovrastante il condotto crollato, ipotesi quest'ultima, peraltro, meramente ipotetica, essendo l'allagamento eziologicamente ed esclusivamente riconducibile al crollo della conduttura, in relazione alla quale gli ulteriori citati fattori possono avere costituito, al più, occasione dell'evento.

Nemmeno rileva la prospettazione della parte convenuta circa un'assenza di responsabilità sul presupposto che la conduttura fognaria, nel punto in cui è crollata, fosse sottostante alla proprietà immobiliare di terzi, e ciò perché siffatta conformazione non rileva se non nei limiti in cui essa abbia impedito di accertare lo stato della conduttura e, dunque, di esercitare gli obblighi custodiali, ipotesi nemmeno prospettata.

In definitiva, dei danni occorsi rispondono pro quota e, in difetto di riscontri contrari, in pari misura tutti e cinque gli utenti della condotta fognaria, ivi compreso lo stesso danneggiato, ex art. 1298 c.c., con la conseguenza che il Condominio convenuto è tenuto al risarcimento del danno nella misura del 20%.

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Quantificazione dei danni

In ordine alla misura del danno, il giudice ha osservato che deve essere certamente risarcito quello pari ai costi sostenuti dalla parte attrice a fronte degli interventi eseguiti dall'impresa nei giorni immediatamente successivi all'evento e finalizzati alla rimozione del danno ed al ripristino della situazione, in disparte qualsivoglia carattere migliorativo, come evidenziato dal CTU, a nulla rilevando che alcune lavorazioni non siano state eseguite a regola d'arte, trattandosi comunque di spese sostenute dall'attrice e rese necessarie dall'evento verificatosi.

Diversa invece è la sorte del danno per deperimento merce. Il Giudice ritiene che non possono essere risarciti i danni pari ai costi della merce deperita, trattandosi di voce di danno non provata, considerato che il documento depositato quale "consuntivo vendite" è un allegato dattiloscritto privo di qualsivoglia valenza probatoria e che, in ordine al danno subito, la prova testimoniale articolata dalla parte attrice era del tutto generica e come tale non ammissibile.

Non sempre la rottura di una condotta fognaria comporta la responsabilità del condominio

Sentenza
Scarica Trib. Roma 24 marzo 2022 n. 4640
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