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Danno da conduttura condominiale e nesso causale tra l'evento e il bene

Il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento lesivo è fondamentale per ogni richiesta risarcitoria.
Avv. Marco Borriello 

Anche una conduttura condominiale può provocare danni alle proprietà private. Ad esempio, ciò avviene nel caso della fecale o della colonna pluviale, deterioratasi nel tempo, dalla cui rottura deriva un'infiltrazione a carico degli appartamenti adiacenti e/o sottostanti.

In questo, come in altri casi analoghi, il danneggiato agisce nei confronti del condominio, spesso manlevato dalla propria compagnia assicuratrice. Lo scopo è quello di essere ristorato da ogni pregiudizio patrimoniale subito a seguito dell'evento.

Nel caso, invece, sottoposta al vaglio di ben tre gradi di giudizio e culminato con l'ordinanza n. 6914 del 2 marzo 2022 della Corte di Cassazione, il danno sarebbe derivato da una conduttura comune occlusa. La conseguente esondazione del liquido avrebbe danneggiato l'appartamento di un condòmino. Ovviamente, si è trattata della versione offerta dall'attore/ricorrente.

Vediamo, perciò, cosa è accaduto in questo condominio e qual è stato l'esito della vertenza in commento.

Nesso causale tra il bene in custodia e l'evento lesivo: il caso concreto

In un fabbricato romano, alcuni anni orsono, era accaduto che un appartamento venisse danneggiato dal liquido, presuntivamente proveniente dalla fecale condominiale, attraverso l'appartamento soprastante.

Era questa, almeno, la tesi del proprietario danneggiato il quale, non ricevendo alcun indennizzo in sede stragiudiziale, decideva di citare in giudizio il condominio.

Quest'ultimo si costituiva ritualmente e chiamava in causa la propria compagnia assicuratrice con la quale aveva sottoscritto la tradizionale polizza fabbricati. Ebbene, le parti convenute eccepivano il fondamento della pretesa. Secondo la loro versione, il liquido danneggiante non era derivato dalla fecale condominiale, bensì da una tubatura di pertinenza di un appartamento privato.

Insomma, l'attore aveva il compito di dimostrare il nesso causale tra la cosa in custodia (la fecale condominiale) e l'evento dannoso. Solo allora avrebbe ottenuto l'equo ristoro, ferma restando la possibilità, per l'ente, di sottrarsi da ogni responsabilità comprovando che il fatto fosse accaduto per caso fortuito.

A quanto pare, però, non si è giunti sino a questo punto. Il Tribunale di Roma, infatti, rigettava la domanda in quanto non provata. Nemmeno l'appello, ritualmente proposto dal proprietario de quo, era accolto. L'ufficio laziale, in secondo grado, confermava le conclusioni sostenute dal giudice di prime cure. La vicenda, perciò, si spostava in Cassazione dove il ricorrente invocava una lettura diversa e migliore dei fatti di causa.

Tuttavia, nonostante lo sforzo dell'istante, gli Ermellini hanno legittimato, pienamente, il giudizio impugnato. Secondo la Corte, esso era stato espresso in base ad un'adeguata valutazione delle prove raccolte ed era stato sorretto, altresì, da una motivazione logica e per nulla contraddittoria. Per questi motivi, il ricorso è stato rigettato e la parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio.

Responsabilità condominiale per le cose in custodia

Sebbene una tubatura piuttosto che un lastrico solare di proprietà condominiale siano delle cose inanimate, esse possono arrecare danno a terzi «anche le cose inerti e prive di un proprio dinamismo, sono quindi idonee, in concorso con altri fattori causali, a cagionare danni (Cass. 11264/95)».

Ciò avviene perché colui che ha il compito/dovere di custodirle omette di svolgere il dovuto controllo e la necessaria manutenzione su questi beni. Tale omissione può provocare un evento lesivo dei diritti altrui «non si richiede necessariamente che la cosa sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un dinamismo proprio, sussiste il dovere di controllo e di custodia, allorquando il fortuito o il fatto dell'uomo possono prevedibilmente intervenire, come causa esclusiva o concausa, nel processo obiettivo di produzione dell'evento dannoso, eccitando lo sviluppo di un agente, di un elemento o di un carattere che conferiscono alla cosa l'idoneità al nocumento (Cass. 10277/90)».

Pertanto, il condominio è responsabile se, a causa di una conduttura deterioratasi oppure occlusa, fuoriesce del liquido che va a danneggiare un appartamento privato (Art. 2051 c.c.). Ovviamente sarà compito del danneggiante comprovare tale circostanza, quale presupposto indispensabile per ottenere il risarcimento.

Il Condominio risponde per i danni da i beni in custodia

Danno da conduttura condominiale: è indispensabile la prova del nesso causale

Se un appartamento privato viene danneggiato da alcune infiltrazioni, sebbene possa essere probabile che esse provengano da una conduttura comune, tale presunzione non può essere sufficiente a giustificare la domanda di risarcimento al condominio.

Il danneggiato, infatti, ha il compito di dimostrare che la tubatura sia, effettivamente, il bene da cui è fuoriuscito il liquido in contestazione. In caso contrario, infatti, non avrebbe diritto ad alcunché e dovrebbe rivolgere la propria richiesta altrove.

È in effetti quanto è avvenuto nella vicenda in commento. L'attore/ricorrente non ha mai provato la propria versione dei fatti e cioè che il danno subito sia stato causato dall'occlusione di una colonna fecale condominiale mal tenuta. Addirittura, nel corso dei tre gradi di giudizio, è emerso che, con buona probabilità, l'infiltrazione derivava da una conduttura di un appartamento privato.

Insomma, non essendo stato provato alcun nesso causale tra la cosa in custodia del condominio e l'evento dannoso, il rigetto della domanda è stato inevitabile.

Danni da cose in custodia e concorso colposo del danneggiato

Sentenza
Scarica Cass. 2 marzo 2022 n. 6914
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