Il problema delle infiltrazioni d'acqua in condominio è una vera e propria costante all'interno della giurisprudenza italiana. Nel mare magnum di sentenze che, quotidianamente, vengono emesse dai giudici, si segnala quella resa dal Tribunale di Ancona (sent. n. 4 del 3 gennaio 2022), la quale si contraddistingue per aver determinato cosa va risarcito in caso di infiltrazioni provenienti dagli scarichi condominiali.
Secondo la pronuncia in commento, la particolare natura delle infiltrazioni giustifica un risarcimento maggiore, in considerazione dei danni che le acque reflue sono in grado di provocare.
L'ostruzione della conduttura fognaria è chiaramente fonte di numerosi pregiudizi, se solo si pensa a ciò che può derivare dalla fuoriuscita dei liquami dai raccordi delle tubazioni e dai pozzetti. La sentenza del Tribunale di Ancona merita dunque un maggiore approfondimento.
Vediamo cosa va risarcito in caso di infiltrazioni provenienti dagli scarichi condominiali.
Contenzioso per infiltrazioni da scarichi condominiali: il caso analizzato
Il proprietario di un immobile citava in giudizio il condominio per ottenere il risarcimento dei danni patiti a causa delle infiltrazioni provenienti dagli scarichi condominiali.
La Ctu espletata nell'ambito di un precedente accertamento tecnico preventivo tra le stesse parti aveva accertato che la conduttura fognaria era risultata ostruita per diversi mesi e che l'ostruzione, impedendo il regolare deflusso delle acque di scarico, aveva avuto come conseguenza una fuoriuscita dei liquami dai raccordi delle tubazioni e dai pozzetti.
Il condominio convenuto non negava la presenza di infiltrazioni, tanto da riconoscere, nelle more del procedimento, una quota del risarcimento richiesto. Si opponeva però per la restante parte, ritenuta eccessiva e ingiustificata.
Possiamo dunque affermare che l'oggetto del contendere nella sentenza in commento (Tribunale di Ancona, sent. n. 4 del 3 gennaio 2022) non riguardava l'an ma il quantum debeatur.
Infiltrazioni scarichi condominiali: i danni patiti
Nell'ambito dell'accertamento preventivo già citato, il Ctu riteneva di dover riconoscere all'attore un risarcimento comprendente il ripristino delle pareti, la riparazione dei mobili, la sostituzione del battiscopa e la pulizia dei locali.
A parere del Tribunale di Ancona, le conclusioni cui era pervenuto il Ctu risultavano ragionevoli sia nella parte in cui tenevano conto dell'oggettivo valore dei mobili danneggiati, sia nella parte in cui escludevano dalla valutazione le consulenze non necessarie (come quella idrogeologica) e le spese non riferibili all'immobile oggetto del giudizio.
Oltre a tali danni, l'attore chiedeva altresì che gli fossero risarciti i costi per il trasferimento del suo nucleo familiare in un residence per il tempo necessario ai lavori.
Danni risarcibili per infiltrazioni da scarichi condominiali: elenco dettagliato
Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 4 del 3 gennaio 2022 in commento, ha ritenuto legittime le pretese dell'attore per i danni patiti dalle infiltrazioni provenienti dagli scarichi condominiali.
Oltre ai pregiudizi sopra enucleati (ripristino delle pareti, riparazione dei mobili, sostituzione del battiscopa, pulizia dei locali, rimborso spese per trasferimento in altro alloggio), tenuto conto delle problematiche igieniche derivanti dalle infiltrazioni degli scarichi, sono stati riconosciuti anche i costi necessari per la pulizia degli indumenti presenti nell'armadio dell'attore.
Ma non è finita qui. Secondo il tribunale marchigiano, vanno poste a carico del condominio anche i costi sostenuti per l'accertamento tecnico preventivo, atteso che lo stesso si è reso necessario per via del rifiuto, da parte della compagine, di giungere a una definizione bonaria della controversia.
Infiltrazioni scarichi condominiali: il danno non patrimoniale
L'attore aveva poi richiesto il risarcimento del disagio subito negli ultimi anni, tenuto conto anche delle problematiche respiratorie che avrebbe manifestato unitamente alla moglie.
Sul punto, il Tribunale di Ancona ricorda che, secondo quanto evidenziato da consolidata giurisprudenza di legittimità, «il danno non patrimoniale derivante dalla lesione dei diritti inviolabili della persona è risarcibile a condizione che l'interesse leso abbia rilevanza costituzionale, che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale, che il danno non sia futile, ovvero non consista in meri disagi o fastidi e che, infine, vi sia specifica allegazione del pregiudizio, non potendo assumersi la sussistenza del danno in re ipsa» (ex multis, Cass., ordinanza n. 29206 del 12.11.2019).
È quindi evidente che le conseguenze derivanti da tale scelta (seppure comprensibile, discutendosi dell'immobile in cui l'attore abita unitamente alla moglie) non possono farsi ricadere su altri soggetti.
Nulla può quindi essere liquidato a titolo di danno non patrimoniale.