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Videosorveglianza: la legittimità del trattamento non fa venire meno la necessità della c.d. minimizzazione dei dati

La videosorveglianza domestica deve rispettare il principio di minimizzazione dei dati: come orientare le telecamere per tutelare la privacy e garantire la sicurezza senza violare diritti altrui.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 
Apr 27, 2022

Merita di essere ricordato che il 20 gennaio 2022 il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato una scheda informativa in sei punti volta a chiarire le regole e gli accorgimenti indispensabili da applicare ai sistemi di videosorveglianza domestica.

Il Garante, oltre a ribadire che le telecamere devono riprendere solo aree di propria esclusiva pertinenza, ha sottolineato come il soggetto interessato debba attivare misure tecniche per oscurare porzioni di immagini in tutti i casi in cui, per tutelare adeguatamente la sicurezza propria o dei propri beni, sia inevitabile riprendere parzialmente anche aree di terzi.

Naturalmente, poi, le immagini acquisite devono rimanere di uso privato e non vanno mai comunicate a terzi, ossia portate a conoscenza di un numero indeterminato di soggetti (ad esempio tramite la pubblicazione sui social media).

Nel caso in cui le immagini possano essere utili a perseguire gli autori di un illecito le stesse potranno comunque essere comunicate alle Forze dell'Ordine o utilizzate in sede giudiziaria per la tutela dei propri interessi.

Del resto i motivi che spingono i condomini a predisporre misure a tutela della propria abitazione sono diversi, e pressoché tutti rispettabili.

Talvolta si installano sistemi di videosorveglianza a causa di reiterati furti o allo scopo di prevenirli, altre volte a causa di diverbi e dispetti tra vicini in modo da avere prove da far valere a sostegno di eventuali denunce - querele.

Rimane fermo che i singoli condomini possono liberamente installare delle telecamere a uso privato nell'ambito della proprietà esclusiva e delle relative pertinenze ma, in questo caso, il raggio visuale dell'impianto deve essere limitato al perimetro delle stesse, evitando inutili atti emulativi.

Tale problema è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 1680 del 15 aprile 2022.

Telecamera del singolo condomino, riprese nelle parti esclusive e minimizzazione dei dati: la vicenda

Dopo aver acquistato un appartamento sito al primo piano di una villetta bifamiliare, gli acquirenti entravano in conflitto con i proprietari dell'appartamento sottostante.

Quest'ultimi citavano in giudizio i proprietari del piano superiore in giudizio lamentando il posizionamento, da parte dei convenuti, di due telecamere poste sul terrazzo e puntate sulla loro proprietà esclusiva, e di un'ulteriore telecamera puntata verso l'ingresso della loro abitazione con posizione orientabile verso il giardino.

Gli attori sostenevano che i convenuti, attraverso le predette telecamere, monitoravano e registravano immagini che riguardavano la loro vita privata, con conseguente stato di stress, ansia e disagio.

I proprietari dell'appartamento al primo piano ignoravano le diffide presentate; le telecamere non venivano rimosse e, anzi, ne era stata sostenuta la legittimità al fine dell'acquisizione di prove da presentare nel processo penale in danno degli attori.

Esaurita inutilmente la fase della mediazione, gli attori chiedevano l'eliminazione delle telecamere o la modifica del posizionamento delle stesse e il risarcimento del danno non patrimoniale connesso all'indebita interferenza nelle proprie vite private.

I convenuti facevano presente che avevano iniziato a riprendere con videocamere le condotte degli attori al fine di fornire prove alla Procura della Repubblica (a cui si erano ripetutamente rivolti con denunce querele che avevano sortito il rinvio a giudizio degli attori).

Inoltre sostenevano che le telecamere installate riprendevano unicamente il giardino esclusivo o il viale di accesso comune alla villetta.

In ogni caso con domanda riconvenzionale pretendevano la rimozione della telecamera installata dagli attori che inquadrava, oltre alla porta di ingresso, anche l'inizio delle scale di accesso alla loro abitazione.

Telecamera del singolo condomino, riprese nelle parti esclusive e minimizzazione dei dati: la decisione

In merito al problema del posizionamento delle telecamere, il Tribunale di Torino ha accolto le richieste degli attori.

Come nota il giudice torinese i convenuti hanno documentato, con ampia produzione di video e querele, il loro interesse legittimo alla video sorveglianza con particolare riferimento al diritto di difesa in sede giudiziaria; l'attività di videosorveglianza, però, anche se legittima, va effettuata nel rispetto del c.d. principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione e alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Secondo il Tribunale, nel caso specifico della videosorveglianza, la minimizzazione dei dati implica la riduzione al minimo del rischio di acquisire filmati che rivelino altri dati sensibili, indipendentemente dalla finalità.

Alla luce di quanto sopra lo stesso giudice ha stabilito che le telecamere, ove non rimosse, vengano orientate in modo da escludere dal campo di ripresa le parti di proprietà esclusiva degli attori e le parti comuni o che esse vengano oscurate.

La domanda degli attori volta alla rimozione o alla modifica dell'angolo visuale delle telecamere quindi è stata accolta.

Allo stesso modo il Tribunale ha pure accolto la domanda riconvenzionale dei convenuti: la telecamera degli attori dovrà essere posizionata in modo da inquadrare unicamente la loro porta o dovrà essere previsto l'oscuramento delle parti di proprietà esclusiva dei convenuti.

Sentenza
Scarica Trib. Torino 15 aprile 2022 n. 1680
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