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calimero71

Spese bolletta luce scale per condomino/proprietario non fruitore del servizio.

Buona sera a tutti i partecipanti del Forum, vorrei chiedere se sia lecito attribuire una quota ad un condomino/proprietario della spesa per la bolletta della luce della scala condominiale di cui non usufruisce (la quota che ha si riferisce ad uno scantinato che ha un accesso indiretto non dalle scale oggetto dell'illuminazione rendicontata dal gestore)? La luce delle scale la deve sostenere chi ne ha i benefici, penso o mi sbaglio? Sempre nel condominio in cui vivono le mie sorelle l'Amministratrice addebita ad una di esse per la ripartizione dell'acqua due persone, mentre lei è una e solo saltuariamente, per motivi di salute, il figlio va da lei per assisterla, mentre in altri nuclei familiari vivono animali (cani e gatti) e da quanto ricordo essendo considerati facenti parti del nucleo e considerandosi animalisti Vi chiedo se non sia lecito attribuirgli una quota anche a loro seppur minima, anche loro "consumano", mentre mia sorella è sola?

Vi ringrazio dell'aiuto.

La scala in questione non serve nemmeno suo appartamento..!?!?!

 

Il criterio di ripartizione delle spese dell'acqua in base al numero di persone era un criterio abbastanza approssimativo che si utilizzava quando ancora i contatori divisionali non venivano utilizzati o non esistevano.

Per la suddivisione delle spese dell'acqua vi è una legge che "obbliga" l'installazione del contatore in ogni singola unità immobiliare, la trovi al "solito" link:

 

http://www.condomini.altervista.org/ContatoriAcqua.htm

 

Quindi l'unica ripartizione possibile e legale è tramite lettura contatore, se i contatori non esistono è obbligatorio installarli (circa 50€).

 

Per la luce scale, come per la pulizia si applica il 2° comma dell'art. 1123 del c.c.

 

Diversamente dalla manutenzione e ricostruzione, per i costi relativi alla spesa luce, l'interessato non sarà obbligato a partecipare se la sua unità immobiliare, scantinato, non ha accesso alle scale stesse.

 

Al "solito" link trovi precise sentenze di cassazione in merito, leggi soprattutto: Cass. civ., sez. II, 3 ottobre 1996, n. 8657:

 

http://www.condomini.altervista.org/ScalePulizia.htm

Vi ringrazio, ma ora in assenza dei singoli contatori (obbligatorio per legge ben inteso), per i quali ci sono difficoltà tecniche legate alla pressione dell'acqua e all'impossibilità di installare un serbatoio con un autoclave per servire adeguatamente tutto l'edificio per citare un problema, vi chiedo se appunto, gli animali domestici, essendo entrati giuridicamente nel nucleo familiare e fiscalmente deducibili/detraibili le spese veterinarie e consumando anche essi acqua (consumo inteso sia per bere che per igiene), è giusto che concorrano alla spesa?

Grazie

Questo è un "problema" specificatamente vostro.

 

Nessuna legge "impone" la ripartizione di detta spesa in base ad un criterio predefinito, se non quello della lettura dei contatori obbligatori, ma sta al condominio con una deliberazione "a maggioranza "qualificata" decidere sulla tipologia di ripartizione da applicare.

 

Constatando che la ripartizione per millesimi, per superficie dell'unità immobiliare o per numero di residenti (sempre aleatorio) è comunque sempre ingiustamente penalizzante per qualcuno e favorevole per altri, se non potete o volete (si può fare tutto quando c'è la volontà di farlo), dovrete decidere in assemblea.

 

Anche per il fatto della presenza di cani (enormi, che bevono come una persona e meno di un neonato), dovrete decidere, facendo attenzione che la deliberazione non sia validamente impugnabile dai dissenzienti.

Vi ringrazio, ma ora in assenza dei singoli contatori (obbligatorio per legge ben inteso), per i quali ci sono difficoltà tecniche legate alla pressione dell'acqua e all'impossibilità di installare un serbatoio con un autoclave per servire adeguatamente tutto l'edificio per citare un problema, vi chiedo se appunto, gli animali domestici, essendo entrati giuridicamente nel nucleo familiare e fiscalmente deducibili/detraibili le spese veterinarie e consumando anche essi acqua (consumo inteso sia per bere che per igiene), è giusto che concorrano alla spesa?

Grazie

In assenza di di singoli contatori, solo una convenzione (delibera all'unanimità di 1.000 millesimi) può derogare al criterio legale per il quale il consumo va ripartito per millesimi di proprietà.

Lo hanno specificato varie sentenze di Cassazione, tra cui l'ultima è la n. 17557 del 01/08/2014 che recita:

 

… in tema di condominio, fatta salva la diversa disciplina convenzionale, la ripartizione della bolletta dell’acqua, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata ai sensi dell’art. 1123 c.c., cpmma 1, in base ai millesimi di proprietà sicchè è viziata, per intrinseca irragionevolezza, la delibera assembleare, assunta a maggioranza, che – adottato il diverso criterio di riparto per persona in base al numero di coloro che abitano stabilmente nell’unità immobiliare – esenti al contempo dalla contribuzione i condomini i cui appartamenti siano rimasti vuoti nel corso dell’anno…

 

Al link di seguito è riportata la sentenza completa:

 

--link_rimosso--

In base ai "nuovi" articoli del Codice in materia di condominio, si può presumere che la ripartizione delle spese per il consumo dell'acqua, in mancanza dei contatori, venga deliberata con la maggioranza qualificata, così come in determinate circostanze, anche la modifica di un regolamento "contrattuale" può essere modificato con una specifica maggioranza, senza necessitare dell'unanimità.

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