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Ordinanza comunale di esecuzione di lavori condominiali: come fare a sapere se è stata emessa?

L'istanza di accesso agli atti amministrativi è un diritto esercitabile dai condòmini e dall'amministratore. Le cose da sapere per non sbagliare.
Avv. Alessandro Gallucci 

In materia di accesso alla documentazione amministrativa riguardante i lavori urgenti da eseguirsi sulle parti comuni di un edificio condominiale, ci scrive un nostro lettore, che espone e chiede quanto segue:

"Pregiata Redazione di Condominioweb, buongiorno! Ho letto di recente dei vostri articoli sulle ordinanze comunali per l'esecuzione di opere urgenti sulle parti comuni del condominio. Vi racconto il mio caso per sapere come muovermi.

Tre anni orsono abbiamo eseguito lavori di completo rifacimento della facciata, ivi compresi i balconi. Siamo andati in contenzioso con l'impresa per dei difetti riscontrati in sede di collaudo dell'opera sul cornicione del terrazzo e alcune fasce marcapiano.

Pochi mesi fa l'amministratore ha convocato un'assemblea per notiziarci dell'ordinanza comunale che sarebbe stata emessa da lì a breve - a richiesta di conoscere la fonte dell'informazione si limitò a dire fonti aperte - e quindi per dirci che aveva fatto rimuovere delle situazioni secondo lui pericolose, suggerendoci di deliberare il ripristino delle parti oggetto dell'intervento urgente.

Questa modalità di azione, ci disse, avrebbe avuto il probabile effetto di bloccare l'emissione dell'ordinanza o al ci avrebbe consentito un'azione in autotutela, ove fosse stata emessa. In considerazione di ciò abbiamo deliberato come consigliato.

Pochi giorni fa, trovandomi in comune per una pratica di ristrutturazione della mia casa, ho incontrato una mia vecchia conoscenza, un ingegnere funzionario dell'ufficio tecnico. Raccontandogli l'accaduto mi ha detto che ricordava qualcosa, ma di sicuro non era stata emessa ordinanza né sarebbe mai stata emessa perché avendo svolto lui il sopralluogo ricordava che si era poi concluso per l'assenza dei requisiti. La questione si è chiusa lì.

Vi chiedo: siccome in seguito con dei condòmini abbiano deciso di chiedere chiarimenti all'amministratore (quell'intervento non necessario, secondo il mio amico, ci è costato 700 euro a testa, circa), che cosa possiamo/dobbiamo fare?"

Per quanto il caso ed il quesito del nostro lettore siano abbastanza dettagliati, noi non conosciamo la situazione concreta. Cionondimeno, senza che questa possa apparire un'improvvida risposta in soluzione al quesito, possiamo comunque fornire elementi concreti per la valutazione del caso e di situazioni simili.

Ordinanze contingibili e urgenti: cosa sono?

Secondo una teorica del diritto amministrativo che assurge ad orientamento maggioritario in seno alla dottrina ed alla giurisprudenza, ogni potere dell'amministrazione deve fondarsi su una specifica disposizione di legge che lo attribuisce indicando tempi e modalità dell'esercizio.

Si tratta di una rigorosa lettura del principio di legalità, posto a tutela della posizione giuridica del cittadino. In questo contesto è possibile distinguere tra potere amministrativo sic et simpliciter, ossia potere finalizzato ad attuare l'interesse pubblico perseguito dalla pubblica amministrazione in relazione ad uno specifico caso di specie e potere amministrativo con rilevanza normativa, che rispetto al primo ha il carattere della generalità ed astrattezza.

Le ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 d.lgs 267/2000 sono considerate degli esempi di atto normativo in quanto rivolto erga omnes ed in grado, sia pur temporaneamente.

Le ordinanze contingibili ed urgenti in materia edilizia hanno la peculiarità di essere rivolte a soggetti specificamente individuati (art. 54, settimo comma, d.lgs n. 267/2000); esse quindi non rappresentano atti a contenuto normativo, ma provvedimenti in toto amministrativi.

Con l'ordinanza in esame l'amministrazione comunale impone l'intervento da eseguirsi fissandone altresì termini e modalità di comunicazione all'ente.

Si tratta chiaramente del provvedimento reso all'esito di un procedimento amministrativo, come tale disciplinato dalla legge n. 241/90 oltre che dalla norma citata ed eventuali regolamenti locali.

Svolte queste considerazioni necessarie all'inquadramento della fattispecie si può entrare nel merito della questione.

Accesso agli atti, chi può esercitarlo?

L'adozione dell'ordinanza de quo, si accennava prima, è resa al termine di un procedimento amministrativo finalizzato, per l'appunto, all'emissione di un provvedimento necessario ad intervenire per risolvere una situazione (potenzialmente) pericolosa.

In ragione di questa peculiarità è pacifico in seno a dottrina e giurisprudenza che in relazione a questo genere di provvedimenti non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 l. n. 241/1990.

Il fatto che tale fondamentale formalità non sia necessaria, non fa venire meno tutti gli altri diritti di partecipazione al procedimento, che possono essere esercitati in itinere ed anche a conclusione dello stesso.

Tradotto in termini concreti: è possibile affermare con certezza che il condominio interessato dall'eventuale adozione dell'ordinanza in questione possa esercitare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa.

È evidente, infatti, che la compagine condominiale assuma in caso del genere la posizione di interessato, ossia di soggetto titolare di "un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, primo comma, lett. b), l. n. 241/1990).

Affermati questi aspetti, è doveroso comprendere se l'esercizio del diritto possa essere esercitato solo dall'amministratore, quale legale rappresentante del condominio, o anche dai condòmini. Ad avviso della giurisprudenza i condòmini possono esercitare direttamente tale diritto (in tal senso si veda Tar Liguria n. 15/ 2019.

Data questa indicazione si può affermare quanto segue: nel corso del procedimento amministrativo o anche successivamente alla sua chiusura, ciascun condòmino può presentare istanza di accesso agli atti amministrativi per conoscere l'attività svolta dalla pubblica amministrazione in relazione alle parti comuni dell'edificio.

Diritto di accesso agli atti amministrativi

Ordinanza inesistente e profili di responsabilità civile dell'amministratore

Svolte queste considerazioni generali, possiamo riportarle al caso di specie e quindi trarne delle conclusioni che siano di ausilio al nostro lettore.

In primis è utile svolgere un considerazione terminologica. Le fonti aperte, menzionate nel quesito, in termini giuridici altro non sono che informazioni attingibili da chiunque, senza particolari requisiti: si pensi a giornali, siti internet istituzionali, ecc.

Chiarita questa specificità, se ne deve desumere che l'amministratore non abbia esercitato il diritto di accesso agli atti (al riguardo non può sottacersi un filone giurisprudenziale che nega legittimazione autonoma in tal senso, https://www.condominioweb.com/listanza-di-accesso-agli-atti-amministrativi-da-parte-dellamministratore-richiede.18880#2). Rebus sic stantibus, è fondamentale che il nostro lettore proponga istanza di accesso alla documentazione amministrativa, presso i competenti uffici comunali, riguardante la pratica del suo edificio per comprendere come si siano svolti i fatti.

Alla luce di questa attività sarà possibile capire se ed in che modo sia stata esclusa la necessità di emettere ordinanza ed in conseguenza di ciò valutare la posizione dell'amministratore. La sua sarà stata una conclusione frutto di una negligenza non scusabile? Che cosa ha affermato esattamente? Cosa riporta il verbale assembleare? Sono molteplici gli elementi necessari per valutare concretamente la responsabilità del professionista.

Resta fermo un punto che renderebbe l'assenza dell'ordinanza addirittura secondaria: ove si dimostrasse l'assenza di urgenza dell'intervento originariamente disposto dall'amministratore, verrebbe meno il presupposto dell'intervento ex art. 1135, secondo comma, c.c. e dunque la responsabilità del mandatario per tutto ciò che ne sia conseguenza (quanto meno) diretta.

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