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technobi

Ordinanza Sindacale obbligo di fare: messa in sicurezza

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Tizio è proprietario di un immobile (palazzetto cielo terra di tre piani) pericolante e risiede in un comune diverso distante più di mille km dall'immobile de quo. Con Ordinanza Sindacale del 10.10.2018 notificata al proprietario nella sua residenza a mezzo raccomandata A\R il 28 Ottobre 2018 si ordinava la messa in sicurezza dell'immobile entro 60 gg..

Domande:
1) - Il termine per ottemperare all'ordinanza scade il 10 Dicembre ovvero il 28 Dicembre 2018 ? In sostanza nel caso di un proprietario di immobile residente in altro comune ove è ubicato l'immobile oggetto dell'Ordinanza la pubblicazione nell'albo pretorio (contestuale alla data dell'emissione dell'ordinanza) fa fede oppure no ?
2) - Per i residenti non dovrebbe farsi riferimento comunque alla data della notifica tramite nesso comunale o raccomandata postale (è irrilevante la pubblicazione nell'albo pretorio) ?


 

Modificato da technobi

L'ordinanza contiene una incongruenza sostanziale.

L'ordine di "mettere in sicurezza" non dovrebbe prevedere un termine ma l'immediata eseguibilità al momento della notifica. E' illogico infatti dichiarare una pericolosità in un atto di tale tipo per poi concedere un termine entro il quale non importa provvedere, ovvero si potrebbe provvedere anche l'ultimo giorno. Quindi, o la situazione è insicura e si prevede un intervento urgente, eventualmente d'ufficio se non si rintraccia subito il proprietario, oppure non è urgente perché non vi è pericolo immediato.

Sarebbe come scrivere: "l'edificio minaccia di crollo sulla strada pubblica ma per 60 giorni può restare così.......". Assurdo, veramente assurdo che un Sindaco firmi certe corbellerie!.

 

Ciao

 

 

 

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technobi dice:

Domande:
1) - Il termine per ottemperare all'ordinanza scade il 10 Dicembre ovvero il 28 Dicembre 2018 ? In sostanza nel caso di un proprietario di immobile residente in altro comune ove è ubicato l'immobile oggetto dell'Ordinanza la pubblicazione nell'albo pretorio (contestuale alla data dell'emissione dell'ordinanza) fa fede oppure no ?
2) - Per i residenti non dovrebbe farsi riferimento comunque alla data della notifica tramite nesso comunale o raccomandata postale (è irrilevante la pubblicazione nell'albo pretorio) ?


  

In relazione alla data di scadenza cui dover ottemperare, puoi dirmi qualche cosa?

technobi dice:

In relazione alla data di scadenza cui dover ottemperare, puoi dirmi qualche cosa?

In attesa che @Meri ti dia risposta, segnalo:

art 149 codice procedura civile:

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale

In tal caso l'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale .

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto

 

per quanto riguarda i termini per le notificazioni che hanno ad oggetto questioni fiscali l'art. 60 dpr 600/73 così prevede:

Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto.

 

Direi che per logica (ma non mi stupirei venisse smentita) la decorrenza parte dal giorno in cui sei venuto a conoscenza della ordinanza, altrimenti come puoi fare ad eseguirla? Quindi, per me, i 60 giorni partono dal giorno in cui hai ricevuto la raccomandata.

technobi dice:

In relazione alla data di scadenza cui dover ottemperare, puoi dirmi qualche cosa?

Le ordinanze vanno ottemperate entro il termine indicato nell'atto dal momento in cui vengono notificate, parimenti al termine per ricorrere o pagare un verbale. Il problema è che si tratta di un atto "illogico".

Viene emanato un provvedimento contingibile ed urgente per poi assegnare un termine?. La cosa non può stare in piedi.....  E se nel frattempo accade qualcosa chi ne è responsabile?. Il Sindaco che ha avvallato il permanere di uno stato di pericolosità per un dato tempo o il proprietario che non ha provveduto nonostante il periodo concesso?.

Ripeto, è una corbelleria sottoscritta da un Sindaco che consentirebbe l'impugnazione. E' urgente o non è urgente signor Sindaco?

 

Ciao  

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C'è poi da evidenziare che l'atto è irregolare anche per quanto riguarda il soggetto che lo ha emanato. L'art. 54 comma 4° del D.Lg 267/2000 assegna infatti al Sindaco solo il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti, ovvero che richiedono l'immediata esecuzione, al fine di garantire l'incolumità, la sicurezza, la salute, ecc.. Se ciò non fosse la competenza diventa del Dirigente del settore che si occupa della materia.

 

Ciao 

Modificato da Meri

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