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Occupazione abusiva immobile e prova del danno

È ancora dibattuta la questione del danno derivante dall'occupazione abusiva di un immobile.
Avv. Marco Borriello 

La questione del danno derivante da un'occupazione abusiva di un immobile è, da sempre, in discussione. Secondo una tesi esso sarebbe automaticamente riconoscibile, a prescindere da ogni prova, in ragione della naturale fruttuosità del bene. Secondo, invece, un'altra opinione, per ottenere il giusto risarcimento, sarebbe necessario comprovare, almeno, l'intenzione concreta di aver voluto mettere a frutto l'immobile.

Ad ogni modo, sulla questione, siamo in attesa di un pronunciamento delle Sezioni Unite degli Ermellini, all'uopo invocato dall'ordinanza interlocutoria n. 1162 del 17 gennaio 2022 della Terza Sezione Civile.

Nel frattempo, il Tribunale di Pavia, con la sentenza 9 febbraio 2022 n. 160, ha risolto una lite, sorta sull'argomento, tra due ex coniugi, in merito all'occupazione dell'appartamento del marito da parte della già consorte.

Si è trattato, infatti, di stabilire la misura del risarcimento da occupazione sine titulo e, perciò, è stato richiesto l'intervento dell'ufficio lombardo.

Ovviamente, però, prima di affrontare il merito giuridico della vicenda, è opportuno precisare le circostanze di fatto da cui è scaturita la lite e come la stessa è stata risolta dal magistrato.

Occupazione abusiva e prova del danno. Il caso concreto.

A seguito del divorzio, con sentenza del 2008, la casa coniugale, in comproprietà tra due ex, era assegnata alla lei. Dopo alcuni anni, però, le parti si accordavano diversamente e stabilivano che l'immobile sarebbe stato acquistato, per intero, dall'uomo. Questi, però, concedeva alla donna di restare nell'appartamento sino al 31.01.2012.

Il patto, però, non veniva rispettato, in quanto la Sig.ra non lasciava l'immobile. La descritta situazione non mutava per molto tempo, sino a quando, nel 2018, l'uomo agiva per ottenere la restituzione del bene.

In tale occasione, l'attore non si limitava a far accertare l'occupazione abusiva, ma chiedeva, altresì, il risarcimento del danno fissato in € 500,00 mensili a titolo d'indennità per tutto il tempo in cui il bene era rimasto nell'illecita disponibilità dell'ex moglie.

Il Tribunale di Pavia, però, all'esito dell'istruttoria, ha rigettato la domanda. Secondo il magistrato, infatti, l'uomo non aveva fornito alcuna prova, nemmeno per presunzioni semplici, della concreta intenzione di aver voluto mettere a frutto l'immobile in tutti quegli anni. Per questa ragione, non è stato possibile accogliere alcuna richiesta di risarcimento.

Occupazione abusiva immobile: il danno non s'identifica con l'evento dannoso

Secondo il Tribunale di Pavia, il danno da occupazione abusiva di un immobile non può identificarsi con l'evento dannoso, ma deve trattarsi di un'effettiva conseguenza dell'illecito civile compiuto dall'occupante e deve essere, debitamente provato «Si richiama sul punto Cass. Civ. Sez. III n. 13701/2018; conf. Cass. Civ. sez. III n. 15111/2013): "nel caso di occupazione illegittima di un immobile il danno subito dal proprietario non può ritenersi sussistente "in re ipsa", atteso che tale concetto giunge ad identificare il danno con l'evento dannoso ed a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte (sent. 26972/2008) secondo il quale quel che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato».

In base a tale interpretazione, quindi, opportunamente richiamata dal Tribunale in esame, il proprietario dell'immobile, per ottenere il risarcimento del danno da occupazione, ha l'onere di dimostrare di aver voluto, effettivamente e concretamente, mettere a frutto il bene.

Ciò può avvenire anche mediante presunzioni semplici «in caso di occupazione di un immobile "sine titulo", il danno subito dal proprietario non può ritenersi "in re ipsa", ma deve essere sempre provato, ancorché attraverso il ricorso a presunzioni semplici, che comunque rivelino l'intenzione concreta del proprietario di mettere l'immobile a frutto (Cass. Civ. Ord. n. 36251/2021)».

Sono state, dunque, queste le motivazioni del rigetto in commento, anche se non chiudono, assolutamente, il contrasto che è in corso sull'argomento.

Occupazione abusiva locale condominiale e danno

Occupazione abusiva immobile: il danno può essere figurativo

Con l'ordinanza n. 1162 del 17 gennaio 2022, la Terza Sezione Civile della Cassazione rimette alle Sezioni Unite il compito di risolvere il contrasto in tema di danno da occupazione abusiva di un immobile.

La Cassazione de quo, infatti, ricorda che c'è un rilevante numero di decisioni secondo le quali il danno è automaticamente prodotto dal fatto che il proprietario perde la disponibilità di un bene, per sua natura, incline a produrre una rendita o un corrispettivo «una parte della giurisprudenza, coeva a quella citata, ritiene che il danno del proprietario usurpato sia in re ipsa, in quanto si rapporta al semplice fatto della perdita di disponibilità del bene da parte del "dominus" ed all'impossibilità per costui di conseguire l'utilità normalmente ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso».

In particolare, il danno sarebbe di natura figurativa e potrebbe essere determinato dal giudice sulla base di un elemento presuntivo, quale, ad esempio, il valore locativo dell'immobile occupato abusivamente «Secondo questo secondo indirizzo, la sussistenza del diritto al risarcimento ben può essere determinata dal giudice sulla base di elementi presuntivi, facendo riferimento al c.d. danno figurativo e, quindi, ad esempio con riguardo al valore locativo del cespite abusivamente occupato (Tra le tante, Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 20545 del 06/08/2018; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21239 del 28/08/2018 Cass. n. 8137/2018; Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 20708 del 31/07/2019; Cass. Sez. 2, ord. n. 39/2021)».

Ovviamente, l'occupante, per ipotesi chiamato in giudizio a risarcire il proprietario, ben potrebbe dimostrare l'assenza di ogni danno «il danno subito dal proprietario è in realtà oggetto di una presunzione correlata alla normale fruttuosità del bene, presunzione che, tuttavia, essendo basata sull'id quod plerumque accidit, ha carattere relativo, iuris tantum, e quindi ammette la prova contraria (Cass. 7 agosto 2012, n. 14222; Cass. 15 ottobre 2015, n. 20823; Cass. 9 agosto 2016, n. 16670)».

Se non riuscisse in tale impresa, il danno figurativo da occupazione abusiva dell'immobile sarebbe, inevitabilmente, attribuito all'occupante.

Occupazione abusiva delle case, le sentenze in materia

Sentenza
Scarica Trib. Pavia 9 febbraio 2022 n.160
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