Nell'edificio in cui vivo alcuni condòmini hanno fatto richiesta all'amministratore di convocazione dell'assemblea per discutere sulla nomina di un nuovo mandatario.
La richiesta, a quanto ho avuto modo di vedere, era formulata nel rispetto della legge, cioè se non sbaglio dell'art. 66 disp. att. c.c.
L'amministratore allora in carica non ha provveduto a convocare l'assemblea perché a suo dire prima della nomina del suo successore era necessaria la sua revoca e nell'ordine del giorno ciò non era richiesto.
I condòmini, quindi, si sono autoconvocati e hanno provveduto a nominare un nuovo amministratore. Adesso, però, il mandatario sostituito non vuole consegnare i documenti perché dice che non ci può essere nuova nomina senza revoca.
Potete immaginare la situazione, di stallo totale, che si sta creando: chi ha nominato il nuovo minaccia azioni legali. Io non ho ben capito come stanno le cose: voi che ne pensate?
Rispondiamo al nostro lettore che ci ha inviato il quesito: l'amministratore in carica fino alla nuova nomina deve considerarsi revocato e quindi passare i documenti al suo successore.
Spieghiamo perché.
La revoca dell'amministratore, recita l'art. 1129, undicesimo comma, c.c. può essere sempre disposta dall'assemblea e, l'articolo 1136 c.c. chiarisce per deliberarla è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi.
Ciò posto bisogna capire perché è da ritenersi legittima la così detta revoca tacita e quali siano i diritti dell'amministratore dimissionato e quelli dei condòmini eventualmente contrari alla sostituzione.
Per farlo, quindi, è necessario affermare quanto segue: in materia di condominio negli edifici è da considerarsi possibile la revoca tacita di una deliberazione precedentemente assunta per incompatibilità con una nuova decisione del consesso assembleare (cfr. Trib. Milano, 11 aprile 1996, n. 3392; Trib. Napoli 3 gennaio 1998, n. 12).
La giurisprudenza che si è espressa in tal senso ha specificato che ciò è possibile in analogia a quanto previsto dall'art. 15 delle disposizioni preliminari del codice civile (altrimenti detti disposizioni sulla legge in generale) a mente del quale “le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore”.
Detta diversamente: così come una legge anteriore va considerata tacitamente abrogata se una successiva ha un contenuto incompatibile con essa, allo stesso modo una delibera è da ritenersi sostituita da una di segno opposto o comunque chiaramente in contrasto.
Né, nel caso del condominio, può invocarsi l'omessa indicazione dell'argomento all'ordine del giorno, poiché il punto all'ordine del giorno “nomina dell'amministratore” in presenza di altro legale rappresentante è evidentemente teso alla sostituzione di quello in carica.
Come si evince chiaramente dall'art. 1129, primo comma, c.c., infatti, l'amministratore è unico e non ve ne può essere più d'uno.
Il mandatario così revocato avrà diritto di chiedere il risarcimento del danno nel caso di revoca non fondata su giustificati motivi.