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Neonati che piangono a dirotto: cosa fare?

Il troppo piangere di un neonato può essere sicuramente motivo di fastidio, specie se il piccolo umano non è il proprio figlio. La soluzione è esercitare pazienza.
Avv. Alessandro Gallucci 

I bambini, i neonati in particolare suscitano un sentimento di tenerezza: solitamente. Accade tuttavia, alle volte, che qualcuno possa lamentarsi se questi sono poco silenziosi. Lamentosi, direbbe qualcun altro. Semplicemente piccoli umani che si esprimono nell'unico modo che posso usare: il pianto. Sul punto ci è arrivata una richiesta di un nostro lettore che riportiamo:

"Cara Redazione di Condominioweb, vi scrivo perché vorrei avere informazioni in merito a questa vicenda: abitiamo in condominio ed abbiamo un bimbo di 14 mesi. Giacché da qualche giorno, un condomino che abita nell'appartamento sopra al nostro, si è lamentato del fatto che a volte sente il bimbo piangere di notte, mi chiedevo se è legittimo questo genere di lamentela.

Lui dice che è titolare di un diritto soggettivo (così ha detto letteralmente) e questo diritto gli consente di pretendere che la notte vi sia silenzio. Io credo che i bimbi abbiano diritto a crescere, ma questo vale anche giuridicamente.

Premesso che noi siamo una famiglia tranquillissima che non produciamo rumori, mi chiedevo se esiste una legge, una sentenza a favore dei bimbi piccoli?".

Diritto soggettivo, abitazione (anche) in condominio e diritto al riposo

Partiamo dall'affermazione del vicino del nostro lettore. Egli, viene riportato, afferma di essere titolare di un diritto soggettivo.

Il diritto soggettivo, comunemente, viene definito come una situazione giuridica che può essere tutelata dal suo titolare. Una persona possiede un appartamento e può agire per vedere tutelato il proprio diritto di proprietà dalle molestie altrui, oppure vanta un credito verso un suo debitore e può agire giudizialmente per ottenere il giusto dovuto, ecc.

In questo contesto è lecito domandarsi: esiste il diritto al riposo? Per quello che abbiamo detto fin'ora il diritto al riposo andrebbe ad identificarci con la situazione giuridica soggettiva di una persona che può difendere la propria possibilità di ritemprarsi dalle normali attività quotidiane.

Non v'è dubbio, è lo stesso codice penale a tutelarlo (art. 659 c.p.), che ogni individuo abbia diritto a non vedere disturbato il proprio riposo.

La questione, è evidente, non rimane limitata alla semplice possibilità di recuperare le energie ma, ampliando la prospettiva, riverbera i propri effetti anche sulla tutela del diritto alla salute.

In buona sostanza visto che la salute è un bene avente rilevanza costituzionale, il diritto al riposo, nella misura in cui è funzionale al mantenimento di uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale.

Fino a che punto può spingersi la tutela del diritto al riposo? Rispondere a tale interrogativo vuol dire dar soluzione alla questione posta dal nostro lettore.

Si può sfrattare l'inquilino che dà fastidio al condominio?

Il diritto al silenzio non è assoluto, il caso dei neonati che piangono

A nostro avviso la stranezza sta più nel fatto che una persona vada a lamentarsi dei pianti di un bambino piccolo piuttosto che informarsi per capire se è tutto lecito. La preoccupazione dei genitori, in questo caso, è esagerata. Nessuna persona potrà agire per chiedere la cessazione dei rumori intollerabili causati da un neonato.

Un fatto dev'essere ben chiaro: non si sta parlando di un bambino di quattro o cinque anni la cui vivacità può essere anche solo minimamente corretta (eppure anche in un caso del genere la tolleranza dei vicini dovrebbe prevalere sui disagi che quella vivacità può recare) ma di un neonato che ha il pieno diritto di crescere nel migliore dei modi. Il genitore che veda il figlio piangere ha il dovere di capire se il pianto è dovuto ad un malessere o ad altro.

Il vicino, è vero, ha diritto al riposo; ma, visto e considerato che il pianto è l'unico modo del neonato di esprimere la propria condizione in quel momento, chi è più grande dovrà avere pazienza. Se un cane abbaia se ne può chiedere l'allontanamento dal palazzo. Se una persona ascolta la radio o guarda la tv ad alto volume si può domandare che non lo faccia. In ogni caso è possibile affiancare questa tutela alla richiesta di risarcimento del danno.

Se un neonato piange non si può far nulla. Non esiste una norma di legge che sancisca quanto abbiamo detto. È il complesso generale delle regole giuridiche e del vivere comune che porta a concludere in tal senso.

Si potrebbe obiettare che, comunque, il vicino infastidito potrebbe usare per i propri scopi quanto detto nel corso di questa trattazione in materia d'intollerabilità delle immissioni.

Ad avviso di chi scrive l'unica, minima (ma con percentuali vicine allo zero), possibilità di ottenere qualcosa è la tutela in sede civile.

A livello penale, infatti, essendo la responsabilità personale si deve arrivare a concludere che non si può certo imputare un neonato, né tanto meno accusare i genitori per omissioni. Così fosse essi verrebbero ad essere accusati di abbandono di minore con tutto quello che ne discende in materia di affidamento del bambino.

La tutela amministrativa, per ragioni molto simili a quelle appena esposte, non avrebbe grande utilità. Il livello civile è l'unico ma resta pur sempre il fatto che le argomentazioni esposte in precedenza, sulla necessità del bimbo di crescere pienamente e liberamente, rappresentano delle obiezioni difficilmente superabili.

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