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Il limite di tollerabilità dell'uomo e il diritto di abbaiare del cane

Animali in condominio ed immissioni sonore.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

In ambito condominiale il diritto del singolo condomino di tenere con sé animali di affezione non è assoluto o illimitato, ma deve essere contemperato con il diritto alla salute e alle esigenze personali di vita connesse all'abitazione degli altri condomini.

Animali in condominio. Accertato che gli animali possono stare presso la proprietà privata dei condomini (anche in presenza di divieti regolamentari), tuttavia, però, è bene anche sottolineare che il comma 5 dell'art. 1138 c.c. fissa soltanto un limite alla potestà regolamentare incidente sulla proprietà singola, senza recare alcuna disciplina sull'uso delle parti comuni.

Ad ogni modo, il condomino è responsabile dei danni cagionati dall'animale di sua proprietà sia che fosse sotto la sua custodia sia che fosse smarrito o fuggito salvo che provi il caso fortuito.

La responsabilità incorre tutte le volte che il danno sia stato prodotto con diretto nesso causale da un fatto proprio dell'animale, a prescindere dall'agire dell'uomo (ad esempio, il cane ha distrutto le piante del vicino) [1].

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Le immissioni sonore. La valutazione diretta a stabilire se le immissioni restino comprese o meno nei limiti della norma deve essere riferita, da un lato, alla sensibilità dell'uomo medio (ossia prescindendo da considerazioni attinenti alle singole persone interessate alle immissioni) e, dall'altro, alla situazione locale. Questi principi trovano piena applicazione anche in relazione ai rumori prodotti dagli animali dei singoli condomini.

Tuttavia il codice civile non fissa una misura di decibel oltre la quale l'abbaiare del cane è vietato, né tantomeno fissa un orario oltre il quale i latrati non sono consentiti (Cass. civ. 20 ottobre 2015, n. 21172).

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Ad ogni modo, si osserva che, i giudici hanno ammesso che "abbaiare è un diritto esistenziale dei cani"; in particolare, in tema di immissioni sonore, con riferimento alla vicenda dell'abbaio di un cane tenuto in appartamento, " La presenza di un cane all'interno di una struttura condominiale non deve essere lesiva dei diritti degli altri condomini, sicché i proprietari dell'animale devono ridurre al minimo le occasioni di disturbo e prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale stesso, soprattutto nelle ore notturne; occorre, però, tenere presente che la natura del cane non può essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare e che episodi saltuari di disturbo da parte dell'animale possono e devono essere tollerati dai vicini, in nome dei principi del vivere civile" (Cass. civ., sez. II, 26 marzo 2008, n. 7856).

Proposta di legge n. 19 presentata il 23marzo 2018. La proposta in esame, a firma della deputata Michela Vittoria Brambilla, prevede che: all'articolo 844 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma " Il proprietario o detentore di animali non è tenuto a impedire le immissioni sonore da parte degli stessi se queste non superano la normale tollerabilità.

L'autorità giudiziaria, nell'applicazione del presente comma, tiene conto prioritariamente del benessere dell'animale e in nessun caso dispone l'allontanamento coatto dello stesso.

Il proprietario o detentore non può essere perseguito o punito a causa delle immissioni sonore da parte del proprio animale".


[1] M. TARANTINO "Animali in condominio", Condominioweb, 2019, p. 54

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