Targhe, insegne e tabelle affisse alle pareti esterne degli edifici condominiali sono diffusissime: basti pensare a quante se ne contano davanti ai palazzi che ospitano studi legali oppure medici. L'affissione selvaggia, però, potrebbe creare qualche problema, soprattutto se è in grado di ledere il decoro architettonico del fabbricato.
È in questo contesto che si inserisce il seguente quesito: per la modifica dell'insegna del negozio in condominio serve il consenso assembleare?
La risposta alla domanda passa per l'analisi delle previsioni legislative e regolamentari. Approfondiamo la questione.
Insegna sulla facciata del condominio: è legale?
L'apposizione dell'insegna di un'attività commerciale sulla parete esterna dell'edificio condominiale è un'attività solitamente consentita, trovando legittimazione diretta all'interno dell'articolo 1102 del codice civile, a tenore del quale «Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa».
È di tutta evidenza che l'affissione di un'insegna o di una targa non costituisca un'alterazione della destinazione della cosa comune (cioè, del muro perimetrale), né impedisca agli altri di servirsi del bene stesso, a meno che non si tratti di una tabella talmente grande da occupare l'intero spazio a disposizione.
Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, l'insegna apposta su una facciata non muta l'aspetto della stessa e, pertanto, non può essere considerata un'innovazione ma un semplice utilizzo delle parti comuni dell'edificio.
Insomma: l'apposizione di targhe e insegne non altera la funzione di sostegno dell'edificio svolta dal muro perimetrale e costituisce un normale esercizio del diritto di usare la cosa comune.
Insegna o tabella in condominio: serve il consenso assembleare?
Poiché l'installazione di un'insegna o di una tabella rientra nelle facoltà che la legge concede a ogni comproprietario, non occorre il consenso dell'assemblea, né per l'installazione né per la successiva modifica.
In buona sostanza, si può installare e successivamente modificare/sostituire l'insegna di un negozio senza dover chiedere il permesso all'assemblea.
Per fare ciò occorre ovviamente rispettare i limiti indicati dall'articolo 1102 c.c., e cioè:
- non alterare la destinazione d'uso del bene, apportando modifiche talmente rilevanti da snaturarne la funzione;
- consentire anche gli altri condòmini di servirsi della stessa cosa comune.
Stabilità, sicurezza e decoro architettonico del fabbricato
Le norme che disciplinano il condominio prevedono, quale limite invalicabile per qualsiasi tipo di intervento, quello costituito dal rispetto della stabilità, dalla sicurezza e dal decoro architettonico del fabbricato.
Queste limitazioni sono previste sia per i lavori condominiali che per quelli inerenti alle singole unità immobiliari.
Ciò significa che non è possibile l'affissione né la sostituzione dell'insegna commerciale, se tale operazione comporta pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell'edificio.
Rileva in modo particolare quest'ultimo limite, corrispondente al rispetto dell'estetica complessiva data dall'insieme delle linee e strutture ornamentali che conferiscono un'armoniosa fisionomia e un'unica impronta all'aspetto dell'edificio (Cass., sent. n. 851 del 2007).
Un'insegna che si ponga in evidente contrasto con l'estetica complessiva del fabbricato non sarebbe pertanto legale, a meno che non ottenesse il consenso unanimeconsenso unanime di tutti i condòmini.
Si pensi all'insegna dallo stile particolarmente moderno apposta sulla facciata di un fabbricato ottocentesco.
Insegne e tabelle: il regolamento può vietarle?
Infine, un ulteriore limite all'apposizione di insegne, targhe e tabelle potrebbe derivare dal regolamento contrattuale, tale perché predisposto dall'originario costruttore dell'edificio oppure perché votato dall'unanimità dei condòmini.
Il regolamento contrattuale potrebbe vietare del tutto l'installazione di insegne e targhe, ovvero subordinare la loro affissione al previo consenso assembleare.