L'apposizione di targhe e insegne, ove realizzata in conformità a eventuali regolamenti comunali sulle affissioni e fatto salvo il disposto dell'art. 1120, ultimo comma c.c., relativo al divieto di alterazione del decoro architettonico, costituisce un normale esercizio del diritto di usare la cosa comune di cui all'art. 1102 c.c. Né tale uso più intenso del muro comune viola il divieto di varianti in facciata eventualmente previsto dal regolamento condominiale, poiché l'apposizione di una targa o di un'insegna non rientra in tale fattispecie.
Se però detto regolamento stabilisce delle regole specifiche per disciplinare l'apposizione di targhe e insegne, come ad esempio la preventiva autorizzazione dell'assemblea o dell'amministratore, occorre seguirle pedissequamente per evitare l'illegittimità dell'installazione.
Lo ha chiarito la Corte di Appello di Milano, sezione terza civile, con la recente sentenza n. 1837, depositata lo scorso 6 giugno 2023.
Decisione sulla legittimità delle targhe sul muro condominiale
Nella specie il conduttore di un immobile aveva convenuto in giudizio un condòmino per chiedere la condanna di quest'ultimo al ripristino della targa di sua proprietà, da quest'ultimo rimossa dalla facciata dell'edificio condominiale, nonché al risarcimento del danno.
L'attore aveva dedotto che l'immobile sito al piano terreno dello stabile era stato a suo tempo autorizzato dall'amministratore a installare una targa pubblicitaria sul muro perimetrale, sulla base di una deliberazione assembleare di pari contenuto. Il tutto in ottemperanza di quanto previsto dal regolamento condominiale.
Si era quindi costituito in causa il convenuto, contestando le domande avversarie e chiedendone il rigetto, formulando a sua volta domanda riconvenzionale volta all'accertamento e alla dichiarazione dell'illegittimità per l'attore di apporre targhe e/o insegne pubblicitarie sul muro perimetrale condominiale in violazione del regolamento condominiale, ovvero senza la necessaria e preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.
A questo proposito l'attore aveva evidenziato come in ogni caso l'apposizione di targhe e insegne rientrava nell'ipotesi disciplinata dall'art. 1102 c.c. e che l'esercizio di tale facoltà non poteva quindi essere vietato con un regolamento condominiale, per di più di natura assembleare.
Il Tribunale di Milano aveva respinto entrambe le domande, ritenendo che nella specie non fosse stato rispettato il precetto contenuto nel regolamento condominiale, che obbligava al preventivo assenso assembleare, e non fosse stata fornita la prova che la deliberazione richiamata in tal senso dall'attore si riferisse effettivamente all'unità immobiliare da questi condotta in locazione.
Di qui l'impugnazione della decisione dinanzi alla Corte di Appello. I giudici di secondo grado hanno però confermato la sentenza.
La Corte di Appello ha infatti evidenziato che l'apposizione sulla facciata di un edificio condominiale di targhe, insegne pubblicitarie e cartelli, per dare risalto a una attività professionale o commerciale, costituisce normale esercizio del diritto di usare la cosa comune, poiché non ne altera la naturale e specifica destinazione di sostegno dell'edificio condominiale, sempre che non impedisca agli altri condomini di fare uguale uso del muro. Tuttavia, la norma di carattere generale deve essere contemperata con le eventuali previsioni del regolamento condominiale, ove con le stesse si sia inteso garantire tutela alle ragioni della maggioranza al fine del controllo del decoro architettonico dell'edificio, impedendo qualsiasi mutamento dei muri perimetrali e dell'aspetto generale del caseggiato e disponendo i criteri che dovranno essere adottati anche in futuro.
Conclusioni sulla regolamentazione delle targhe condominiali
Come detto, i giudici della Corte di Appello di Milano hanno chiarito che, fermo restando il diritto di ciascun condomino di utilizzare maggiormente uno o più beni comuni per soddisfare un proprio interesse personale, come previsto dall'art. 1102 c.c., occorre tenere conto anche di quelle eventuali disposizioni regolamentari viceversa dettate a tutela della collettività condominiale e tese a fare in modo che sia garantito un controllo preventivo alle attività esercitate dai singoli.
Questa impostazione appare in linea con l'esigenza di bilanciare il diritto del singolo condomino (o inquilino) di usare della cosa comune con quello della maggioranza assembleare di disciplinare i comportamenti individuali, uniformandoli alle esigenze di decoro dello stabile.
Nel caso di specie, pertanto, ben avrebbe potuto e dovuto l'attore sottoporre preventivamente all'assemblea la propria richiesta di affissione della targa sul muro perimetrale, come espressamente disposto dal regolamento condominiale.