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L'esorbitante fatturazione per consumo acqua

La sentenza insegna come si deve combattere una fattura errata di una certa fornitura.
Avv. Anna Nicola 

La fattura vale come presunzione semplice, l'utente deve fornire la prova dell'effettivo utilizzo e premurarsi di chiedere periodicamente l'invio di fatture se queste non gli pervengono.

L'esorbitante fatturazione per consumo acqua: la vicenda

Merita di essere segnalata la vicenda affrontata dal Tribunale di Sassari nella sentenza n. 924 del 19 settembre 2022.

Con citazione ritualmente notificata un privato, titolare di un'utenza idrica al servizio del suo alloggio evidenzia di aver ricevuto dalla convenuta una fattura a saldo di Euro 10.955,55 per consumi idrici e servizi di fognatura e depurazione inerenti il periodo compreso tra il 7.2.2006 e il 14.11.2018.

Questi si duole del fatto che nell'arco di 12 anni l'Ente gestore avesse emesso solo due fatture e afferma di aver proceduto, una volta ricevuta la richiesta di pagamento, a controlli che avevano escluso la presenza di perdite sia nell'impianto privato che in quello condominiale.

Deduce di aver contestato la pretesa sia per l'abnormità dei consumi (che una regolare fatturazione avrebbe consentito di comprendere) sia per l'intervenuta prescrizione quinquennale di quelli relativi al periodo compreso tra il 7.2.2006 e il 22.2.2014, invitando al ricalcolo del dovuto la controparte che, tuttavia, non aveva dato alcun riscontro ed aveva anzi inviato un primo sollecito di pagamento con preavviso di sospensione della fornitura.

Espone di aver rideterminato il dovuto eliminando i crediti prescritti e facendo riferimento al consumo reale registrato, così pervenendo all'importo di Euro 1.536,10, da cui andava detratta la nota di credito di Euro 187,67, sicché l'importo in fattura andava correttamente quantificato in Euro 1.348,43 che si dichiarava disponibile a versare.

Così ancora lamenta la scorretta condotta della società che, nonostante la pretesa di un importo in gran parte non dovuto, aveva minacciato la sospensione del servizio essenziale e non aveva rispettato la cadenza delle letture e delle fatturazioni dei consumi, come imposto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, di cui era stato violato anche l'art. B. 35.1. Ancora, sostiene che la convenuta non potesse ripartire sulle singole utenze condominiali le eccedenze del contatore master che serviva l'intero stabile, peraltro regolarmente controllato e manutenuto da ditta specializzata che era intervenuta una sola volta, nel 2012, per risolvere una perdita.

La società rimane contumace.

La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, viene trattenuta in decisione con la concessione del solo termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.

La decisione

Oggetto della vertenza è la fattura di Euro 10.955,55, del 22.2.2019, riferita al periodo compreso tra il 7.2.2002 e il 14.11.2018.

È incontestabile, in mancanza di atti interruttivi, che parte convenuta avrebbe dovuto introdurre in giudizio, che i crediti relativi al periodo compreso tra il 7.2.2002 e il 22.2.2014 siano prescritti, stante la previsione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. Per questa ragione dall'importo complessivo va dedotta la somma di Euro 5.891,92 che è quella indicata in sede di precisazione delle conclusioni anche sulla scorta della comunicazione della convenuta.

Dalla somma pretesa, poi, va detratta anche quella di Euro 1.348,43 che è stata pagata con bonifico bancario in relazione alla fattura in esame.

L'importo ancora a debito dell'utente ammonta, quindi, ad Euro 3.715,20, senza che sia possibile dalla lettura della fattura ritenere che tale importo residuo sia stato preteso dall'Ente gestore a titolo di consumi condominiali non riferibili alla singola utenza dell'attore.

Riguardo alla mancata periodica lettura e fatturazione deve considerarsi come l'utente che non riceva periodicamente la fattura sia tenuto ad accertarne le cause e a segnalare l'omessa ricezione al gestore per metterlo in condizioni di inviare un duplicato, così come previsto dall'art. B16 del regolamento SII.

Siffatto obbligo imposto all'utente costituisce tangibile applicazione del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di somministrazione (essendo impensabile che si continui a fare uso di un bene tanto prezioso per lunghissimi periodi di tempo, anche per anni, senza preoccuparsi di pagarne il corrispettivo); al contempo costituisce una forma di tutela per il somministrato che attraverso il periodico invio dei documenti può rendersi conto di eventuali anomalie (anche riconducibili all'azione illecita di terzi) per potervi intervenire.

Quanto all'eccessività dei consumi registrati si osserva come le registrazioni del contatore siano assistite da una mera presunzione semplice sovvertibile con una prova contraria, con la conseguenza che in caso di contestazione sul quantum rilevato incombe sul somministrante l'onere di provare il corretto funzionamento del contatore e sul somministrato quello di dimostrare che il consumo eccessivo è dipeso da fattori esterni non controllabili e non evitabili con la diligente custodia dell'impianto.

Bolletta acqua esorbitante: quando fare ricorso?

Egli, dunque, deve dimostrare che l'elevato consumo non può essere dipeso da perdite del proprio impianto (fatto, questo, meramente allegato e mai provato; le stesse prove testimoniali espletate hanno riguardato l'impianto condominiale) come pure di aver vigilato il bene servito dall'utenza in maniera da scongiurare l'intervento di terzi sul contatore o sull'uso dell'acqua (si pensi all'allaccio abusivo) (così Cass. 7045 del 2018 e 23699 del 2016).

La società non ha offerto prova dell'ottimale rilevazione dei consumi, ma nemmeno l'attore ha dimostrato quanto gli spettava. In presenza di un quadro probatorio tanto sguarnito non può che tornarsi all'unico elemento utile e possibile e cioè alla presunzione semplice di cui si è detto che non è stata superata da nessuna prova contraria.

Ma, soprattutto, vale il rilievo per cui la complessiva somma riferita al periodo non prescritto (Euro 1.348,43 più Euro 3.715,20) interessa un arco temporale di circa 4 anni e mezzo (54 mesi), diviso nei quali il dovuto, comprensivo degli oneri di fognatura e depurazione, si traduce in una spesa mensile media di Euro 93,77 che pare del tutto congrua.

Pertanto, in accoglimento della domanda principale di parte attrice va dichiarato non dovuto della fattura l'importo di Euro 5.891,92 relativo ai consumi del periodo compreso tra il 7.2.2002 e il 22.2.2014 e per l'effetto del pagamento della somma di Euro 1.348,43 va riconosciuta ancora a debito dell'attore la somma di Euro 3.715,20, con conseguente condanna della società ad emettere una fattura sostitutiva e rettificata conforme all'accertamento del debito a carico dell'utente e al pagamento in suo favore ex art. 614 bis c.p.c. di Euro 20,00 per ogni settimana di ritardo nell'adempimento a detta rettifica contabile.

Sentenza
Scarica Trib. Sassari 19 settembre 2022 n. 924
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