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22 cani in casa. Proprietaria condannata per disturbo della quiete pubblica

Troppi cani in una casa. Il rumore è esorbitante quando l'abitazione è collocata in una zona punteggiata di ville.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. La Corte di appello di Lecce, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Taranto - con la quale Tizia era stata dichiarata responsabile dei reati di cui agli artt. 650 cod. pen. e 659 cod. pen nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Sempronia -assolveva l'imputata dal reato di cui all'art. 650 cod. pen. perché il fatto non è previsto dalla legge come reato e, eliminato l'aumento per la continuazione, rideterminava la pena per il residuo reato di cui all'art. 659 cod. pen (perché, non impedendo i latrati dei ventidue cani detenuti regolarmente nella propria abitazione arrecava disturbo ai vicini) in un mese di arresto.

Avverso tale sentenza, Tizia ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamentava che non risultava accertato che il latrare dei cani avesse superato il livello della tollerabilità, presupposto necessario per integrare la contravvenzione in questione.

Gli aspetti penali.

In ambito penale ("disturbo al riposo delle persone" art 659 c.p.), affinché il reato possa considerarsi commesso e quindi generato, non è sufficiente che il rumore disturbi pochi condomini/vicini ma è necessario che il rumore rechi disturbo ad un numero di condòmini ben più numeroso, e solo in questo caso viene lesa la quiete pubblica.

Questo non significa che in un condominio i rumori molesti debbano essere avvertiti dall'intero stabile condominiale (totalità dei condomini), ma devono comunque essere idonei a disturbare la maggioranza dei condomini, e quindi è necessario considerare come elemento di fatto la capacità del fenomeno disturbante di propagarsi nell'ambito di un intero edificio.

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Il ragionamento della Corte di Cassazione. A parere della Suprema Corte, la Corte territoriale, confermando la valutazione del Tribunale, aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulle convergenti dichiarazioni rese dai testimoni escussi, i quali avevano riferito che l'abitazione dell'imputata era situata in un viale abitato, ove erano ubicate numerose ville, e che i latrati dei cani detenuti dalla stessa erano incessanti (a tutte le ore del giorno e della notte) e molesti per proprio perché continui.

La Corte territoriale aveva, quindi, ritenuto che i cani della ricorrente, abbaiando abitualmente ed all'unisono, generavano rumori molesti idonei ad arrecare oggettivo disturbo alla pubblica quiete, superando i limiti della normale tollerabilità.

In proposito, conformemente all'orientamento giurisprudenziale in materia, gli ermellini hanno precisato che in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, che per l'integrazione del reato previsto dall'art. 659 cod. pen. è sufficiente l'idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l'effettivo disturbo alle stesse (Cass. pen. Sez. 3, n. 8351 del 24/06/2014; Cass. pen. Sez. 1, n. 7748 del 24/01/2012) e che l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori (quali le dichiarazioni testimoniali di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti) in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete.

«Canile condominiale» e regolamento di condomino intoccabile.

In conclusione, per le ragioni esposte, la cassazione ha respinto il ricorso; per l'effetto, ha confermato la condanna nei confronti della proprietaria dei cani.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

Condanna per disturbo alla quiete pubblica

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 659 c.p.

PROBLEMA

Una signora non aveva impedito in alcun modo il latrare e l'abbaiare, di giorno e di notte, dei suoi animali, arrecando così fastidio alle famiglie del vicinato.

LA SOLUZIONE

La cassazione ha precisato che in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, per l'integrazione del reato previsto dall'art. 659 cod. pen., è sufficiente l'idoneità della condotta ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non occorrendo l'effettivo disturbo alle stesse, e che l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori.

LA MASSIMA

Troppi cani in una casa (ventidue). A maggior ragione, il rumore è esorbitante quando l'abitazione è collocata in una zona punteggiata di ville. Di conseguenza è inevitabile la condanna per la padrona degli animali, colpevole per "disturbo della quiete pubblica"

(Cassazione Penale, sentenza 5 marzo 2019 n. 9699)

«Canile condominiale» e regolamento di condomino intoccabile.

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