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Area di sgambamento cani nel condominio. Se un condomino lo proponesse sarebbe possibile?

Area di sgambamento cani e probabili alterazioni della destinazioni d'uso di parti comuni condominiali.
Avv. Samantha Mendicino - Avvocato del Foro di Cosenza 

Cosa è un'area di sgambamento cani?E, soprattutto, se un condomino lo proponesse come utilizzo alternativo di parti comuni, sarebbe possibile? Proviamo a comprendere meglio il concetto di 'alterazione della destinazione d'uso'.

Via libera ai cani nel giardino condominiale, ma a certe condizioni

Tutta questione di punti di vista. 'La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali'. E diceva bene Gandhi.

Ed a dirla tutta, poiché è semplice l'operazione mentale che ci permette di partire dal 'particolare' per arrivare al 'generale': si potrebbe anche dire -senza timore di smentita- chela civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli indifesi e gli ultimi.

Sì, insomma, quelli che non possono portare alcuna utilità e che sono in balìa del più forte.

Ma questo è un discorso troppo elevato e ci fermiamo, quindi, agli animali: che è già un bel da fare.

Cosa è un'area di sgambamento per cani. Ebbene, si tratta sostanzialmente di aree ludiche per cani. Sono costituiti da uno spazio, generalmente identificato nell'ambito di parchi, aree verdi e giardini pubblici, destinato a far camminare liberi i cani.

Nella norma, dove esistono, queste aree sono dotate anche di alcuni servizi come i cassonetti per i rifiuti dedicati alla raccolta delle feci degli animali-utenti, la fontanella con acqua potabile, le bacheche informative con le prescrizioni per il corretto utilizzo dell'area comune e, nei Paesi più avanzati, anche i distributori di palette e/o di buste per le palette che si usano per raccogliere le feci degli amici a quattro zampe.

La sua utilità è evidente: contempera le esigenze del benessere dell'animale; del rispetto della legalità, trattandosi di aree destinate a far correre liberi i cani senza violare la normativa che ne impone la conduzione con guinzaglio e/o museruola; del rispetto reciproco tra chi ama e chi non ama avere contatti stretti con i beniamini.

L'area di sgambamento ed il condominio. Ed arriviamo al punctumdolens e cioè all'eventualità che qualche condomino voglia dedicare una parte dello spazio comune per costruire un'area ludica per i cani.

Che cosa accadrebbe? Prima di entrare nel merito del problema, mi piace prendere spunto da una vicenda realmente accaduta e finita nelle aule del tribunale: circa un anno fa, si verificava che un condòmino avesse costruito nell'area comune un box per il ricovero del proprio cane.

La costruzione era stata realizzata in una zona non tanto 'servibile' all'uso dei condomini, posto in una curva ed in adiacenza a dei muri. Da tale iniziativa, però, scaturiva l'inevitabile vertenza giudiziaria.

Ebbene, la pronuncia del giudicante concludeva con l'accertamento della assenza di riduzione in modo significativo del piano di calpestio del cortile, ove era stato posto quel manufatto, e dell'assenza di alterazione e/o modificazione dell'uso normale dell'area nonché di pregiudizievoli invadenze nei coesistenti e paritari diritti degli altri condòmini.

Da ciò dipendeva la qualificazione di uso legittimo, anche se più intenso, di parti comuni, in favore del condòmino convenuto e la fine del contenzioso.

Ma potrebbe anche accadere che nel giardino condominiale, l'amico fedele di un condòmino possa passeggiare o correre.

Ecco: anche in questo caso, se sono rispettate le elementari norme di igiene e di sicurezza, non è legittimo intervenire per impedire a quel condòmino l'uso in tal guisa del bene condominiale. Epperò, rimane il problema della cd. 'passeggiata igienica' cioè della necessaria condotta degli amici a quattro zampe affinché gli stessi espletino i propri fisiologici bisogni, cui segue il civile intervento del proprietario che ne raccoglie l'allegro 'ricordo' per riporlo negli appositi contenitori.

O per meglio dire: perché non adibire uno spazio comune a vera e propria area ludica per animali? Tanto al fine di evitare in modo definitivo qualunque compromissione delle alternative esigenze, da un lato, dei bambini che possono frequentare il giardino condominiale e, dall'altro, degli animali che hanno pure il diritto ad 'esprimersi' liberamente nelle loro esigenze di vita.

E poi: sempre di indifesi parliamo, essendo gli uni e gli altri dipendenti in tutto e per tutto dall'uomo, genitore o proprietario che sia.

Inoltre, si deve pensare anche all'utilità che un'area del genere potrebbe garantire ai detentori di animali domestici in quanto portatori di handicap visivi oppure persone anziane e sole o, ancora, affetti da problemi di deambulazione.

Come qualificare giuridicamente l'area dedicata agli animali. La realizzazione di una area per cani potrebbe rientrare o nell'ambito delle innovazioni ex art. 1120 c.c., con tutte le relative conseguenze in ordine ai requisiti di ammissibilità e di votazione, oppure delle modifiche apportate dal singolo a proprie spese ex art. 1102 c.c.

Infatti, se è vero che le innovazioni ex art. 1120 c.c. del bene condominiale debbono essere approvate dai condomini aspecifiche maggioranze (id est, maggioranza degli intervenuti e la presenza di un numero di condomini che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio) e sono sottoposte ad una disciplina particolare (si pensi alle innovazioni vietate), ciò accade in quanto si tratta di spese, nella maggior parte dei casi sostanziose, che vengono poste a carico di tutti i condomini.

Ma può ben accadere che il costo della innovazione sia sostenuta esclusivamente da un condòmino ed a tal proposito trova applicazione l'art. 1102 c.c. Ovviamente, non si tratta di un potere assoluto.

Infatti, la relativa disciplina permette a ciascun partecipante al condominio di servirsi del bene comune, quindi anche apportando delle modifiche a propria cura e spese pur di avere un miglior godimento della res, a condizione che non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri di farne un pari uso secondo il proprio diritto.

Si pensi ad un cortile condominiale frequentato da bambini ed animali: non si potrebbe dire che la adibizione di una piccola parte dello stesso ad area verde per cani possa costituire una alterazione della destinazione d'uso od una violazione del pari uso.

Dunque, tendenzialmente l'art. 1102 c.c. trova applicazione concreta nelle ipotesi di spese affrontate per realizzare modificazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo od al maggior rendimento della cosa comune. Non si può escludere, dunque, che nei Condomini più attenti al vero progresso dell'uomo, che non può essere limitato al mero aspetto tecnologico, nell'immediato prossimo futuro non si possa assistere alla proliferazione di aree che potremmo chiamare 'della civilità'.

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