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Il Sindaco non può ordinare al proprietario di sloggiare i cani da casa perché abbaiano troppo

Il Sindaco non può intimare alla proprietaria di sloggiare i cani dal sua proprietà esclusiva.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

Il Sindaco non può intimare alla proprietaria di sloggiare i cani dalla sua proprietà esclusiva, anche se gli animali abbaiano disturbando i vicini di giorno e, soprattutto, di notte.

Lo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente può essere utilizzata soltanto per fronteggiare situazioni straordinarie e imprevedibili e non quelle che si possono risolvere con i normali strumenti offerti dall'ordinamento.

Senza dimenticare che per lo sgombero degli animali servono prove concrete, non mere presunzioni.

E soprattutto l'ordinanza emessa è a tempo indeterminato mentre il termine di efficacia costituisce uno dei presupposti per l'emissione.

Per questi motivi, il TAR Calabria (ordinanza n. 481 del 7 novembre 2018) ha accolto il ricorso delle proprietarie ed ha disposto la sospensione dell'ordinanza sindacale, in attesa del giudizio di merito.

Il fatto. Il Sindaco adottava un ordinanza contingibile e urgente sul presupposto della ricorrenza di un "inconveniente igienico-sanitario" costituito dalla presenza di cani "irrequieti" all'interno di una proprietà privata, a causa del loro abbaiare, con conseguenti "rumori molesti al vicinato durante il giorno, con aggravio nelle ore notturne".

La proprietaria degli animali impugnava l'ordinanza davanti al TAR lamentando l'illegittima utilizzazione del potere straordinario di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco.

Infatti, nel caso di specie difetta una situazione di effettiva eccezionali ed imprevedibilità tale da far temere emergenze igienico sanitarie o pericoli per la pubblica incolumità, come richiesto dall'art. 54 del TUEL.

Il potere di ordinanza del Sindaco. Il Tribunale amministrativo ha innanzitutto precisato che il potere di urgenza del Sindaco può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale e imprevisto, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali non sia possibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico e unicamente in presenza di un preventivo accertamento della situazione, fondato su prove concrete e non su mere presunzioni.

Tali presupposti non ricorrono laddove il Sindaco possa fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri, ovvero la situazione possa essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento (Cons. Stato, 21 febbraio 2017, n. 774).

Proprietario dei cani condannato al risarcimento dei danni causati dal cattivo odore.

Fatte queste premesse, i giudici amministrativi hanno accolto l'istanza di sospensione in via cautelare della proprietaria dei cani, atteso che l'ordinanza in questione, per quanto faccia riferimento alla necessità di "tutelare la salute pubblica" appare invero adottata allo scopo di evitare "il disturbo del sono" dei vicini della ricorrente e il "conseguente stress ed ansia che alterano lo stato di salute e le normali attività quotidiane", ben superabile con altri rimedi apprestati dall'ordinamento.

Le ordinanze contingibili e urgenti possono essere adottate dal sindaco per tutelare la collettività in situazioni eccezionali di pericolo, e non anche per regolare controversie tra privati.

Termine di efficacia. I giudici hanno rilevato inoltre che la medesima ordinanza è priva di un termine di efficacia temporale, il quale invece ne costituisce uno dei presupposti di validità ed efficacia.

Infatti, «solo in via temporanea può essere consentito l'uso di strumenti extraordinem, che permettono la compressione dei diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalla legge, con conseguente deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e possibilità di deroga alla disciplina vigente, stante la configurabilità residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale».

Il precedente. La decisione in commento trova un precedente nella sentenza del TAR Lecce n. 2684/2015 del 10 settembre 2015. Anche in quell'occasione si è stabilito che il Sindaco non può ordinare al proprietario dei cani di spostarli dal confine se infastidiscono i vicini, né di installare barriere isolanti per attutire i latrati.

Nel caso esaminato dai giudici salentini, infatti, l'ordinanza era stata adottata dal Sindaco sul presupposto della presenza di due cani all'interno di una proprietà privata a cagione del loro abbaiare nelle vicinanze di una proprietà privata "quando gli stessi si rendevano conto della presenza di estranei".

È evidente che la stessa non è stata adottata al fine di tutelare la salute e incolumità pubblica, bensì il disturbo di un vicino, peraltro accertato solo ove si verifichi la presenza di estranei, e quindi una circostanza non rientrante nella eccezionalità e imprevedibilità, dato che è piuttosto normale che i cani abbaino in presenza di estranei.

Sono altre i rimedi apprestati dall'ordinamento per fare cessare le (presunte) molestie dei cani; bisogna insomma rivolgersi al giudice civile.

Se i cani disturbano il sindaco non può ordinare di spostarli

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