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Le variabili che incidono sulle spese di conservazione del muro di confine

Se il dislivello tra i terreni confinanti è stato causato o aggravato dal proprietario del fondo inferiore, la manutenzione spetta a quest'ultimo.
Avv. Gianfranco Di Rago 

In caso di dislivello tra fondi confinanti, le spese di conservazione del muro di confine spettano al proprietario del terreno posto a livello inferiore se tale dislivello è stato causato o aggravato da quest'ultimo.

In caso di danneggiamento del muro occorre però anche considerare l'eventuale presenza di cause concorrenti.

E così se il muro è crollato anche per via della caduta di un albero di alto fusto e per la spinta delle radici delle altre piante insistenti sul fondo posto al livello superiore, anche il proprietario di quest'ultimo deve concorrere alle spese di ricostruzione.

Questo il principio di diritto espresso nella sentenza n. 456 del Tribunale di Civitavecchia, pubblicata lo scorso 7 marzo 2024.

Variabili che incidono sulle spese di conservazione del muro di confine. Fatto e decisione

Un condominio, in persona del suo amministratore, conveniva in giudizio il proprietario del terreno confinante, dal quale lo stesso era diviso da un muro posto sulla linea di confine.

Sul terreno del convenuto erano presenti alberi di alto fusto e uno di essi era caduto sul muro di confine, danneggiandolo. Di qui la richiesta giudiziale di rifacimento del muro a spese del convenuto.

Quest'ultimo, costituitosi in giudizio, aveva invece chiesto il rigetto della domanda, deducendo che il dislivello tra i due fondi era stato originato dalle opere eseguite dal condominio in fase di realizzazione della rampa accessoria al parcheggio e che di conseguenza i costi di manutenzione del muro di contenimento erano tutti a carico del medesimo.

Inoltre, sempre secondo il convenuto, il muro era stato realizzato dal condominio non a regola d'arte.

Lo stesso chiedeva, quindi, in via riconvenzionale, la condanna del condominio alla realizzazione a cure e spese proprie di un nuovo muro di confine, da realizzarsi tutto all'interno della proprietà di quest'ultimo, a confine tra il relativo terreno di proprietà e la rampa.

Il Tribunale aveva ritenuto necessario lo svolgimento di una consulenza tecnica d'ufficio e quest'ultima aveva evidenziato che il muro di confine costituiva la struttura di sostegno delle terre della rampa carrabile che dal piano stradale scendeva alla quota inferiore interrato destinato anche a parcheggio auto condominiale.

Era pacifico che il muro di sostegno era stato realizzato all'atto della costruzione dell'edificio condominiale di al fine di sostenere lo scavo effettuato per creare il piano carrabile di accesso.

A ridosso del muro, nella proprietà del convenuto, erano stati messi a dimora degli alberi di alto fusto.

Uno di questi, come detto, era crollato, abbattendosi sulla rampa del condominio e causando il parziale crollo della rete metallica di recinzione e di un tratto del muro di sostegno della rampa medesima.

Il crollo dell'albero non aveva provocato danni all'edificio condominiale, né alla pavimentazione della rampa, né ad altri elementi murari, persone o cose. Dalla CTU emergeva altresì che l'albero era caduto perché si era spezzato il tronco e che sul terreno del giardino di proprietà del convenuto, in prossimità degli alberi, il muro di sostegno si presentava spanciato verso la rampa stessa a causa della spinta del terreno e delle radici degli alberi.

Lungo tutto il perimetro del muro, tale manufatto era costituito da una parte bassa, che svolgeva la funzione di contenimento del terreno, e da una parte superiore, che fungeva da mero muro di confine con sovrastante rete metallica sorretta da paletti di ferro fissati sulla muratura.

Il muro non era conforme alle attuali norme sismiche, ma lo era al momento della costruzione, dato atto che lo stesso era stato eretto assieme al fabbricato condominiale a metà degli anni sessanta.

Per quanto sopra il CTU aveva accertato che, mentre il crollo del muro era stato causato dalla caduta dell'albero, lo spanciamento dell'altro tratto di muro era derivato in parte dalle radici degli altri alberi, posti proprio in aderenza a esso e negli anni cresciuti troppo, e in parte dalla spinta naturale del terreno.

Il Tribunale ha ritenuto che - seppure i costi di costruzione e di conservazione del muro di confine nel caso di specie dovevano ritenersi a carico del condominio, in quanto proprietario del fondo posto a livello inferiore, in quanto il dislivello non era naturale, in quanto indotto per la realizzazione della rampa carrabile - il crollo di una porzione del muro era addebitabile esclusivamente al convenuto, quale custode, ex art. 2051 c.c., dell'albero caduto e che aveva abbattuto il manufatto di confine.

Pertanto per tale porzione di muro crollato era il convenuto il soggetto tenuto alla sua riparazione, secondo le modalità stabilite dal CTU. Quanto, invece, alla porzione di muro spanciata, dovevano ravvisarsi due elementi causalmente concorrenti: uno dovuto alla naturale spinta del terreno, per il quale era responsabile il soggetto che aveva l'obbligo di conservazione del muro, e uno dovuto invece alla spinta delle radici degli alberi insistenti sul terreno del convenuto.

Di conseguenza, per la restante porzione di muro l'obbligo di conservazione ricadeva sul condominio, ma con una compartecipazione del convenuto per la metà dei relativi costi.

Muro di confine, a chi spetta la conservazione?

Considerazioni conclusive

Nel decidere la controversia il Tribunale di Civitavecchia ha richiamato l'orientamento della Suprema Corte, per la quale "la fattispecie prevista dall'art. 887 c.c. (a norma del quale nei fondi a dislivello negli abitati il proprietario del fondo superiore deve sopportare per intero le spese di costruzione e di manutenzione del muro di sostegno dalle fondamenta fino all'altezza del proprio suolo) presuppone che il dislivello tra i due fondi sia di origine naturale.

Se il dislivello, invece, è stato causato ovvero aggravato dal proprietario del fondo inferiore, rendendo indispensabile la costruzione di un muro di sostegno, l'obbligo della relativa conservazione incombe su quest'ultimo" (si vedano: Cass. n. 4031/2007; Cass. n. 8522/2016; nonché, da ultimo, Cass. n. 25512 del 31 agosto 2023).

Infatti "la presunzione di proprietà prevista dall'art. 887 c. c. presuppone che il dislivello fra i due fondi confinanti abbia un'origine naturale" (Cass. n. 3674/99).

In tale ultima ipotesi, peraltro, "il muro che assolve alla duplice funzione di sostegno del terreno superiore con la parte bassa e di divisione tra i due immobili con la parte alta si presume di proprietà esclusiva del titolare del fondo superiore, dalle fondamenta sino al livello del piano di campagna di tale fondo, e di proprietà comune tra i titolari dei terreni finitimi, nella parte sovrastante il detto livello" (Cass. n. 29108/2019).

Sentenza
Scarica Trib. Civitavecchia 7 marzo 2024 n. 456
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