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Riporto di terra e muro che argina un dislivello: sono costruzioni?

La Cassazione ha ribadito che la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Si deve considerare che, in tema di distanze legali, esiste, ai sensi dell'art. 873 c.c., una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità, stabilità ed immobilizzazione al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata, anche se realizzata mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa.

Si deve evidenziare che, ai fini dell'osservanza delle norme in materia di distanze legali stabilite dagli artt. 873 c.c. e segg. e delle norme dei regolamenti locali integrativi della disciplina codicistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato avente i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica contestualmente realizzato o preesistente, e ciò indipendentemente dal livello di posa ed elevazione dell'opera stessa" (Cass. n. 15972/2011).

Il riporto di terra come costruzione

Così, ad esempio, il riporto di terra volto a sopraelevare il piano di campagna costituisce, quando abbia consistenza apprezzabile, come accade sicuramente nel caso di elevazione superiore a un metro, una costruzione, essendo un'opera dell'uomo dotata dei caratteri suddetti, indipendentemente dal suo essere sorretta da un muro di contenimento.

In altre parole costruzione può essere anche un manufatto che, seppure privo di pareti, realizzi una determinata volumetria, così deve ritenersi che la "parete" può essere costituita da un ammasso di terra - compatto ma non cementato - che sia uniformemente distribuito lungo il confine e che valga a rialzare uniformemente il piano di campagna del fondo limitrofo.

Fondo a dislivello e terrapieno - costruzione

In tema di distanze legali, il muro di contenimento di una scarpata o di un terrapieno naturale non può considerarsi "costruzione" agli effetti della disciplina di cui all'art. 873 c.c. per la parte che adempie alla sua specifica funzione, e, quindi, dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della parete naturale o della scarpata o del terrapieno cui aderisce, impedendone lo smottamento.

Al contrario la parte del muro che si innalza oltre il piano del fondo sovrastante, invece, in quanto priva della funzione di conservazione dello stato dei luoghi, è soggetta alla disciplina giuridica propria delle sue oggettive caratteristiche di costruzione in senso tecnico giuridico.

Allo stesso modo Il muro di contenimento tra due fondi posti a livelli differenti, qualora il dislivello derivi dall'opera dell'uomo o il naturale preesistente dislivello sia stato artificialmente accentuato, deve considerarsi costruzione a tutti gli effetti e soggetta, pertanto, agli obblighi delle distanze previste dall'art. 873 c.c. e dalle eventuali norme integrative.

Basta, dunque, che l'andamento altimetrico del piano di campagna - originariamente livellato sul confine tra due fondi - sia stato artificialmente modificato per opera dell'uomo a far ritenere che il muro di cinta abbia la funzione di contenere il terrapieno creato "ex novo" con l'apporto di terra e pietrame (senza che abbia rilievo chi, dei proprietari confinanti, abbia in via esclusiva o prevalente realizzato tale intervento), e vada, per l'effetto, equiparato a un muro di fabbrica, come tale assoggettato al rispetto delle distanze legali tra costruzioni.

Muro di confine e dislivello artificiale: una recente decisione della Cassazione

I principi sopra indicati sono stati recentemente ribaditi dalla Cassazione nella sentenza n. 12203 del 14 aprile 2022.

La vicenda prendeva l'avvio quando il proprietario di un terreno realizzava sul confine un muro con funzione di contenimento di un terrapieno artificiale, in conseguenza di un'alterazione dell'originario piano di campagna.

Il vicino si rivolgeva al Tribunale chiedendo la condanna del predetto proprietario confinate ad arretrare il muro di contenimento realizzato in violazione della distanza di cinque metri dal confine prescritta dal Piano Regolatore Generale del Comune e dalle relative norme tecniche di attuazione.

Il Tribunale respingeva la domanda. La Corte d'appello confermava integralmente la decisione di primo grado.

I giudici di appello hanno ritenuto che il muro in questione costituisse una costruzione, svolgendo funzione di contenimento di un terrapieno artificiale, in quanto tale soggetta al rispetto delle distanze legali, non trovando tuttavia applicazione la distanza di cinque metri dal confine stabilita, ad avviso degli stessi giudici, dal P.R.G. del Comune per i soli edifici.

La Cassazione ha ribadito che la nozione di costruzione non può identificarsi con quella di edificio. Di conseguenza secondo i giudici supremi devono considerarsi costruzioni in senso tecnico-giuridico anche il terrapieno ed il relativo muro di contenimento dovuti all'opera dell'uomo per creare un dislivello artificiale o per accentuare il naturale dislivello esistente. I regolamenti comunali, essendo norme secondarie, non possono modificare la nozione di costruzione, sia pure al limitato fine del computo delle distanze legali, poiché il rinvio contenuto nella seconda parte dell'art. 873 c.c. ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore (Cass. civ., Sez. II, 14/04/2022, n. 12203).

L'osservanza di una distanza pari a metri 5 dal confine prevista dal piano regolatore generale del Comune vale anche per il muro di confine che argina un dislivello artificiale.

Dislivello tra fondi e distanze tra costruzioni

Sentenza
Scarica Cass. 14 aprile 2022 n. 12203
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