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Il condominio risponde per le infiltrazioni anche se dipendenti da vizi edificatori

Anche quando il danno dipende da un difetto di costruzione dell'edificio, il condominio è ugualmente responsabile.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. La Corte di Appello respingeva il gravame del Condomino avverso la sentenza del Tribunale di accertamento della responsabilità ex articolo 2051 c.c. per vizi da infiltrazioni riscontrati nell'appartamento di proprietà della società beta.

Per tali motivi, il condominio era stato condannato tanto all'esecuzione delle opere sulle parti comuni dell'edificio idonee all'eliminazione, ex articolo 1172 c.c., delle cause del fenomeno infiltrativo, quanto al pagamento, nella misura di due terzi, sia dei danni presenti nell'appartamento.

Esperito il gravame dal condominio contro la decisione del primo giudice, successivamente alla proposizione dell'atto di appello, il Comune notificava alla società beta un ordine di demolizione, con conseguente ripristino a cantina, dell'immobile di proprietà della stessa, illegittimamente trasformato in appartamento; provvedimento, peraltro, oggetto di impugnazione innanzi al giudice amministrativo, che rigettava la domanda di annullamento dello stesso, con decisione la cui esecuzione non veniva sospesa dal Consiglio di Stato, innanzi al quale veniva, comunque, proposto appello per la riforma della pronuncia adottata dal Tar per l'Emilia-Romagna.

Ciò nonostante, anche in tale e diverso giudizio, era stata confermata la condanna del condominio ad eliminare le cause delle infiltrazioni presenti in "appartamento".

Il ragionamento della Cassazione. I giudici di legittimità confermano il ragionamento della Corte territoriale in base al quale era "priva di pregio" la doglianza relativa all'addebito di responsabilità ex articolo 2051 c.c. riguardo all'umidità ascendente, che come dedotto dallo stesso appellante era ascrivibile a un difetto costruttivo, e come tale, costitutivo di responsabilità del condominio quale custode".

Così pronunciando, tra l'altro, la sentenza impugnata si era uniformata al principio noto secondo cui il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché' le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'articolo 2051 c.c. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, "ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore-venditore, ai sensi dell'articolo 1669 c.c., non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex articolo 2051 c.c.", essendosi anche precisato - ciò che evidenzia, ulteriormente, l'infondatezza del presente motivo che "qualora la situazione dannosa sia potenzialmente produttiva di ulteriori danni, il condominio può essere obbligato anche a rimuovere le cause del danno stesso, ex articolo 1172 c.c. (Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2003).

Condominio e costruttore entrambi responsabili per i danni derivanti da infiltrazioni

In conclusione, per i motivi esposti, il ricorso è stato rigettato.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

INFILTRAZIONI E VIZI EDIFICATORI

RIFERIMENTI NORMATIVI

2051 C.C.

PROBLEMA

il condominio era stato condannato all'esecuzione delle opere sulle parti comuni dell'edificio idonee all'eliminazione delle cause del fenomeno infiltrativo e al pagamento, nella misura di due terzi, dei danni presenti nell'appartamento.

LA SOLUZIONE

Secondo la Cassazione, era priva di pregio la doglianza relativa all'addebito di responsabilità ex articolo 2051 c.c. riguardo all'umidità ascendente ascrivibile a un difetto costruttivo, e come tale, costitutivo di responsabilità del condominio quale custode.

LA MASSIMA

Il condominio di un edificio risponde in base all'articolo 2051 c.c. dei danni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini anche quando i danni sono imputabili a vizi edificatori dello stabile.

Cass. civ., sez. III, ord. 17 ottobre 2019, n. 26291

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Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, Sezione 3 civile Ordinanza 17 ottobre 2019, n. 26291
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