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Infiltrazioni e strade, quando è il comune a pagare i danni.

Da dove provengono queste macchie di umidità, efflorescenze, infiltrazioni? È questa la domanda che molti si fanno in presenza di tali fenomeni all'interno di un loro immobile.
Avv. Eliana Messineo - Foro di Reggio Calabria 

Fondamentale è, infatti, individuare prima di ogni altra cosa, la causa delle infiltrazioni, la loro provenienza ispezionando e verificando lo stato dei luoghi al fine di poter, conseguentemente, stabilire chi sia il responsabile nonché a chi spetti la titolarità passiva per gli eventi occorsi.

Anche se è l'ipotesi più frequente, non sempre la responsabilità per i danni causati da infiltrazioni in un immobile condominiale è da addebitare al Condominio, atteso che la causa potrebbe derivare dalla strada confinante e non dalla cattiva o mancata manutenzione del fabbricato.

È quello che è accaduto in un caso portato dinanzi alla cognizione del Tribunale di Crotone che, con sentenza del 24 marzo 2012 n. 297, ha condannato il Comune al risarcimento dei danni da infiltrazioni in un immobile condominiale provenienti da un tratto di strada confinante.

Infiltrazioni e strade, quando è il Comune a pagare i danni. Il caso sottoposto al Tribunale di Crotone

Nella specie, sulla base della consulenza tecnica svolta in sede di ATP è stato constatato che i danni all'immobile dell'attore interessato da disgregazione strutturale, segni di infiltrazioni, distacco di intonaco e tinteggiatura, macchie e muffa erano riconducibili, sotto l'aspetto eziologico, al tratto di strada confinante.

Il nominato CTU aveva infatti riscontrato, in detto tratto di strada al confine con l'immobile, una situazione tale da favorire infiltrazioni all'interno delle pareti e delle strutture, determinata dall'insufficiente presenza di pozzetti di raccolta delle acque piovane (soltanto due pozzetti di cui uno era più alto del piano strada non potendo così assolvere la sua funzione), nonché dalla presenza di formazioni concave in corrispondenza della congiunzione del manto stradale con il marciapiede, dove si depositava l'acqua piovana andando così a provocare il dissesto del marciapiede e le conseguenti infiltrazioni all'interno della proprietà dell'attore.

Il Tribunale ha così dichiarato fondata la domanda proposta dall'attore con accertamento della responsabilità, per i danni occorsi all'immobile, in capo al Comune quale possessore della strada da cui provenivano le infiltrazioni, ex art. 2051 c.c. ovvero quale Ente custode della strada.

La responsabilità del Comune, in qualità di possessore e custode del tratto stradale, ex art. 2051 c.c.

La norma di cui all' art. 2051 c.c. contempla due presupposti applicativi: la custodia e la derivazione del danno dalla cosa (in giurisprudenza, fra le tante, cfr. Cass. n. 20427/2008, Cass. n. 4279/2008 e Cass. n. 858/2008).

Quanto al presupposto della custodia, esso consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa. Come, infatti, ritenuto da costante giurisprudenza, custodi non sono solo i proprietari della cosa, ma anche i depositari, comodatari, usufruttuari, possessori e detentori (cfr. Cass. n.24530/2009; Cass. n. 17733/2008; Cass. n. 14745/2007, Cass. n. 1878/2006 etc.)

Gli Enti proprietari delle strade, sono obbligati ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. n. 285/199, a provvedere: alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi nonché al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze.

Conseguentemente, tenuto conto dei suddetti obblighi previsti per legge in capo all'ente proprietario della strada, il Tribunale ha ritenuto esistente in capo al Comune di Crotone la disponibilità della res, ossia della strada, sia da un punto di vista materiale, sia giuridico con il conseguente potere- dovere di intervento sulla stessa, al fine di garantire la manutenzione e pulizia impedendo il verificarsi dei danni non solo alla circolazione, ma anche a terzi.

Quanto al secondo presupposto per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., quello della derivazione del danno dalla cosa, posto che "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia", è fondamentale dimostrare il nesso eziologico tra la cosa e il danno ossia che l'evento dannoso si è verificato come conseguenza della pericolosità posseduta o assunta dalla cosa stessa.

Infiltrazioni, perché il condòmino danneggiato paga per il danno subito?

Il danno, dunque, deve essere la conseguenza della condizione potenzialmente lesiva della cosa che può essere non solo ab origine posseduta, ma anche assunta in seguito ed anche se provocata da elementi esterni; all'uopo in giurisprudenza si parla di "idoneità al nocumento".

Ed è quest'ultima l'ipotesi che ci occupa ove il tratto stradale (la res del nostro caso) diventa pericoloso, idoneo al nocumento e potenzialmente lesivo, in seguito alla mancata manutenzione, da parte dell'Ente possessore e custode, volta ad eliminarne la deformazione e il suo dissesto dovuto alle precipitazioni atmosferiche.

Orbene, nel caso di specie, i danni occorsi all' attore sono riconducibili alla potenzialità dannosa del tratto di strada in questione, poiché come accertato in sede peritale dal nominato consulente tecnico, le diverse problematiche tecniche riscontrate sui pozzetti e sul marciapiede confermano il nesso causale tra l'evento lesivo e il danno.

Si tratta di responsabilità oggettiva, che secondo giurisprudenza costante e conforme, si configura nell'ipotesi di cui all'art. 2051 c.c., essendo sufficiente per l'applicazione dello stesso la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, essendo la responsabilità esclusa solamente dal caso fortuito (cfr. ex multis, Cass. n. 15383/2006, Cass. n. 8229/2010, Cass. n. 20415/2009).

Concorso nelle cause di infiltrazioni: come funziona?

In conclusione, a riprova della responsabilità esclusiva del Comune e ad esclusione della responsabilità del Condominio di cui fa parte il fabbricato interessato dalle infiltrazioni, è interessante notare una specifica caratteristica tecnica rilevata dal Ctu nel proprio elaborato peritale, che può prendersi come riferimento generale per stabilire la provenienza e la causa delle infiltrazioni, nell'immediatezza dell'evento lesivo.

Ed invero, nel caso in cui ad essere danneggiati maggiormente ed in modo uniforme siano gli intradossi dei solai che restano a livello di marciapiede, non può che trattarsi di danni provenienti dal tratto di strada confinante posto che l'eventuale mancanza di drenaggio delle acque lungo il muro interrato, come controdedotto dal Comune per addossare la responsabilità al Condominio, ingenera infiltrazioni lungo tutte le pareti verticali interrate e non solo sui solai a livello del marciapiede.

Sentenza
Scarica Trib. Crotone 24 marzo 2021 n. 297
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