Vai al contenuto
Giovannelli

Spese per consolidamento statico edificio - Dilemma

Partecipa al forum, invia un quesito

Buongiorno a tutti, sono un amministratore di condominio e mi ritrovo in una situazione in cui mi si obietta il mio orientamento sulla ripartizione delle spese, vi spiego meglio:

Ci sono 2 palazzi che hanno in comune l'area cortiliva e Nel regolamento contrattuale è scritto

All'Art. 3 - DESCRIZIONE ED INDICAZIONE DEL CONDOMINIO

.." I due corpi di fabbrica hanno in comune: il cortile, la recinzione, i cancelli carrabili e pedonali"

.." i due civici di ogni corpo di fabbrica ha in comune: al piano terra il marciapiede perimetrale lungo l'intero edificio, al piano copertura il tetto in tegole con sottotetto"

All'Art. 4 PROPRIETA' COMUNI

Le parti comuni del fabbricato si distinguono in:

1) proprietà comune indivisibile tra tutti i condomini:

- l'area su cui sorge il condominio

- il cortile al piano terreno, ivi compresi cancelli carrabili e pedonali

- relativamente ai tratti ricadenti in parti comuni a servizio o di utilizzazione di tutti i condomini: la rete fognaria, gli impianti e gli apparecchi di illuminazione, e ogni altro impianto e/o manufatto che serva ad uso comune e/o provveda ad una comune necessità, sino al punto di diramazione per servire i singoli corpi di fabbrica;

La proprietà dei beni sopra elencati si ripartisce fra i condomini proprietari di unità immobiliari proporzionalmente ai carati du cui alla Tabella "A1"

 

2) proprietà comune in modo indivisibile tra i soli condomini proprietari delle unità immobiliare di ogni corpo di fabbrica

- le opere di fondazione, le strutture portanti, le murature perimetrali

- relativamente ai tratti ricadenti in parti comuni a servizio o di utilizzazione dei Condomini di ogni corpo di fabbrica: gli impianti idrici, comprese le tubazioni di scaricoe la rete fognante, gli impianti e gli apparecchi elettrici, di illuminazione, del telefono e del gas e ogni altro impianto e/o manufatto che serva ad uso comune e/o provveda ad una comune necessità del corpo di fabbrica, dal punto di fornitura dell'Azienda o di diramazione del Condominio, sino al punto di diramazione per servire le diverse scale e/o colonne e/o le singole unità immobiliari

- ogni altro locale, impianto o servizio non di proprietà esclusiva, che serva ad uso comune per la generalità del corpo di fabbrica

- locale pompa acqua calda per riscaldamento

- sottotetto, tetto

La proprietà dei beni sopra elencati si ripartisce fra i condòmini proprietari delle unità immobiliari, relativamente al corpo di fabbrica di appartenenza, proporzionalmente ai carati della Tabella "A2"

3) proprietà comuni in modo indivisibile tra i soli condomini proprietari delle singole unità immobiliari di ciascuna scala

Ho voluto appositamente riportare quanto descritto nel Regolamento contrattuale e a mio avviso le spese per l'esecuzione di micropali (al fine di consolidare la parte del terreno che cede e di conseguenza non far cedere la fondazione) deve essere attribuita ai due corpi di fabbrica in quanto l'intervento riguarda l'area comune e quindi cortile comune, anche se un condòmino del palazzo che non è interessato dalla fessurazione presente sulla facciata, dice che essendo fondazione riguarda solo il corpo di fabbrica interessato dal problema.

Inoltre l'ingegnere strutturista che ho interessato dice che il problema è stato con ogni probabilità provocato da un dilavamento del terreno ed il condòmino in questione insiste dicendoche è un problema di fondazione che riguarda il solo palazzo in questione.

 

Sinceramente avevo pensato di rivolgermi da un CTU, ma sarebbe un'altra spesa esosa assieme alle eventuali prove di problemi di fondazione ed eventuali danni sull'armatura delle strrutture eventualmente danneggiati dai pluviali del corpo di fabbrica .... sarebbe il cane che si morde la coda ....

 

La struttura del fabbricato non è del tipo intelaiato a travi e pilastri, mentre è composto da muri portanti.

 

Chiedo quindi un vostro parere in merito.

 

Grazie

 

Giovannelli

No, non sono corpo unico ... forse voleti legarti alla Sentenza di Cassazione 13262/12 ?

Ritengo che se le due palazzine sono indipendenti, paga solo la palazzina coinvolta.

Scusami Kurt Cobain, ma non sono proprio convinto .... forse perchè l'origine del problema essendo il dilavamento della ghiaia del piazzale (sarebbe comunque da provare), ed il piazzale essendo parte comune dovrebbe essere attribuito a tutte e due i palazzi.

Anche altri due Amministratori che ho interpellato mi hanno detto che per quieto vivere e smorzare eventuali contenziosi di imporre l'attribuzione della spesa al solo palazzo coinvolto perchè l'altro palazzo non coinvolto nel problema potrebbe chiedere indagini per capire le cause ......

Se possibile aspetto altri pareri ....

Grazie

Se l'opera riguarda le fondazioni di un solo edificio, anche se dev'essere effettuata su una parte comune ad entrambi, allora la paga solamente chi è proprietario delle fondamenta. Poi se non si tratta di difetto strutturale ma di conseguenza di un danno, questo dovrebbe essere verificato quando meno con una CTU ex 696-bis c.p.c. (quella che si chiede al fine del bonario componimento di una lite).

Partecipa al forum, invia un quesito

×