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Danni da infiltrazioni. Responsabile il condominio anche se nella corte comune sono convogliate le acque di altri edifici

Corte comune e obbligazione risarcitoria del condominio convenuto.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. Tizio e Caio, proprietari di immobili commerciali locati a terzi, evidenziavano al giudice che all'interno dei suddetti locali, adiacenti a pertinenze del Condominio, si erano verificate costanti e copiose infiltrazioni di acqua che avevano causato gravi danni.

Per tali ragioni chiedevano al Tribunale la condanna del condominio all'effettuazione dei lavori per l'eliminazione definitiva delle cause dei danni nonché al risarcimento dei danni subiti. Il giudice di prima grado ha accolto la domanda.

Avverso tale decisione, il condominio a proposto impugnazione innanzi alla Corte di Appello in quanto, a suo dire, erroneamente era stata attribuita la sua responsabilità dal momento che le acque di scolo del tetto e del lastrico del palazzo non erano convogliate in tubazioni a tenuta e in condizioni di pioggia, di conseguenza scorrevano in corrispondenza della corte oggetto di causa, per cui erano altri i soggetti tenuti a dover adottare misure tese alla manutenzione della corte comune.

Il ragionamento della Corte di Appello. La corte territoriale, a tal proposito, evidenziava che la consulenza tecnica aveva dimostrato che le cause delle macchie formatesi sulle pareti al confine con la corte di proprietà del condominio convenuto, ubicato a una quota superiore rispetto ai locali dell'attore, dovevano individuarsi nello stato di manutenzione della pavimentazione della corte di proprietà condominiale che presentava lesioni e avvallamenti del massetto, così da concentrare l'acqua a ridosso della parete del fabbricato che conteneva la proprietà del ricorrente così da favorire le infiltrazioni nel terreno sottostante.

Inoltre il tecnico ha accertato l'insufficienza della sezione e le perdite del tubo di scarico che smaltiva le acque bianche ricadenti sulla corte, sulla terrazza sopraelevata e su parte dei tetti, unitamente a una parte delle acque nere defluenti dagli appartamenti del condominio adiacente.

Premesso quanto innanzi esposto, secondo i giudici di appello, la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia necessitava per la sua configurabilità dell'esistenza del nesso eziologico tra la cosa e l'evento; sicché, a prescindere dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento del custode, nel caso in esame era del tutto invocabile la responsabilità ai sensi dell'articolo 2051 c.c. nei confronti del condominio custode della res per ogni danno da questa cagionato.

Difatti la circostanza che la corte comune fosse di proprietà anche di altri soggetti (non convenuti in giudizio) e che nel tubo di scarico confluivano anche le acque di altro edificio, secondo i giudici, non rilevava ai fini dell'obbligazione risarcitoria del condominio convenuto. Ed in ogni caso, il ricorrente ben poteva rivolgersi unicamente al condominio per ottenere il risarcimento del danno per l'intero.

Danni da infiltrazioni provenienti da parti comuni dell'edificio: chi deve essere chiamato in causa?

 Continua [...]

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Sentenza inedita
Scarica Corte d'appello di Ancona con la 1455 del 24 gennaio 18
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