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Il testamento di bene non proprio

Cosa succede se un soggetto redige un testamento olografo avente ad oggetto un bene non di sua proprietà, anche solo in parte? Al momento del decesso si ha il trasferimento del bene sulla base del disposto testamentario?
Avv. Anna Nicola 

Testamento di cosa altrui

Sotto il profilo dell'inquadramento giuridico della fattispecie, deve rilevarsi che quando il testatore lasci al successore un bene altrui, quest'ultima si configura come donazione di bene altrui, che configura in favore dei successori un acquisto a non domino.

Ciò si può verificare anche per un bene in comunione tra due fratelli, per le quote ideali del 50%, quando uno dei due lasci testamento avente ad oggetto l'intero immobile, come si è verificato nel recente caso del Tribunale di Crotone del 3 novembre 2021, n. 901.

È evidente che la donazione ad esempio in favore dei figli da parte del testatore configuri - per quanto attiene alla quota di 1/2 del bene - un acquisto a non domino -risultando il donante/testatore titolare solo della quota di 1/2 del predetto bene anche se lo stesso ha dichiarato nell'atto mortis causa che il terreno era di sua proprietà, in mancanza tuttavia di una declaratoria giudiziale di intervenuta usucapione in suo favore o di un atto precedente atto di trasferimento della quota integrale del fratello.

La disposizione testamentaria con la quale si dispone di un bene altrui deve ritenersi nulla, in quanto risoltasi in una donazione di bene altrui, avente efficacia meramente obbligatoria ma viziata dalla mancata previsione espressa dell'onere di trasferire ai beneficiari un bene altrui.

Conversione in donazione di bene altrui

Al riguardo si richiama quanto espresso dalle Sez. Un. della Corte di Cassazione (sent. n. 5058/2016), sulla cui base se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace; se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario.

La donazione di bene altrui vale, pertanto, come donazione obbligatoria di dare, purché l'altruità sia conosciuta dal donante, e tale consapevolezza risulti da un'apposita espressa affermazione nell'atto pubblico (art. 782 c.c.).

Se, invece, l'altruità del bene donato non risulti dal titolo e non sia nota alle parti, il contratto non potrà produrre effetti obbligatori, né potrà applicarsi la disciplina della vendita di cosa altrui.

La sanzione di nullità si applica normalmente alla donazione di beni che il donante ritenga, per errore, propri, perché la mancata conoscenza dell'altruità determina l'impossibilità assoluta di realizzazione del programma negoziale, e, quindi, la carenza della causa donativa.

La donazione di bene non appartenente al donante è quindi affetta da una causa di nullità autonoma e indipendente rispetto a quella prevista dall'art. 771 c.c., ai sensi del combinato disposto dell'art. 769 c.c. (il donante deve disporre "di un suo diritto") e dell'art. 1325 c.c., e art. 1418 c.c., comma 2.

In sostanza, avendo l'animus donandi rilievo causale, esso deve essere precisamente delineato nell'atto; in difetto, la causa della donazione testamento soggetto redige sarebbe frustrata non già dall'altruità del diritto in sé, quanto dal fatto che il donante non assuma l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo.

Ed infatti la donazione di un bene altrui, benché non espressamente vietata, deve ritenersi nulla per difetto di causa, a meno che nell'atto si affermi espressamente che il donante sia consapevole dell'attuale non appartenenza del bene al suo patrimonio.

Ne consegue che la donazione, da parte del coerede, della quota di un bene indiviso compreso in una massa ereditaria è nulla, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.

Revoca della donazione, come funziona?

Anche per errore e con consapevolezza delle parti

Questi principi valgono anche nel caso in cui l'altruità del bene sia ignorata per errore dalla parte, con ciò escludendo che possa attribuirsi efficacia dirimente alla consapevolezza delle parti di donare/ricevere un bene altrui.

Ciò perché, a prescindere dalla consapevolezza o meno dell'altruità del bene, alla donazione di bene altrui non può essere attribuita alcuna efficacia immediatamente dispositiva, avendo piuttosto la stessa ad oggetto l'obbligazione del donante a provvedere al trasferimento, al donatario, di un bene appartenente ad un terzo.

L'oggetto, così individuato, è comune a tutte le ipotesi di donazione di bene altrui, a prescindere dalla consapevolezza dell'altruità. A tanto segue l'applicazione della sanzione della nullità anche alla fattispecie qui indicata, testamento olografo che, per questa parte, vale quale donazione di bene altrui.

La nullità vi è perché nel testamento non è contenuto alcun riferimento all'altruità del bene, ed in quanto il donante, ossia il testatore, di certo non poteva procurarsi il bene dopo la sua morte.

La nullità travolge l'atto, nella parte colpita dalla causa di nullità, e determina l'obbligo di restituzione del bene al fratello del testatore per la quota di sua comproprietà.

Dalla declaratoria di nullità parziale del testamento olografo consegue la dichiarazione di nullità degli atti successivi, trattandosi di nullità derivata, costituiti dalla dichiarazione di successione presentata dagli eredi, dalla trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità, dall'atto di divisione del bene per intero.

Quando prendere il sole in terrazzo diventa una questione di...testamento. Una sentenza singolare.

Sentenza
Scarica TRIBUNALE DI CROTONE n. 901 del 03/11/2021
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