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Rimuove la rampa del vicino e si becca una condanna in sede penale

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose: è reato rimuovere un manufatto di propria iniziativa?
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

Anche se la giustizia italiana è molto lenta nel riconoscere i diritti dei cittadini (anche quando hanno ragione da vendere), l'unico modo per tutelarsi è proprio quello di ricorrere in tribunale.

Il rischio è di incorrere nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, punito con la multa fino a 516 euro.

Si tratta del delitto che commette chiunque, anziché ricorrere all'autorità giudiziaria, decide di farsi ragione da sé.

A tanto va incontro anche il condomino che decide di rimuovere una rampa posta all'ingresso del garage di proprietà altrui che, però, rende difficoltoso l'accesso ai propri locali e che, pertanto, andrebbe rimossa.

Secondo il Tribunale di Campobasso (sentenza del 12 aprile 2019), chi agisce provvedendo autonomamente alla rimozione di un manufatto senza ricorrere alla giustizia incorre per l'appunto nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose. Approfondiamo la questione.

Rampa in condominio e reato di ragion fattasi: il caso

Veniva tratto in giudizio un condomino che, senza autorizzazione alcuna, personalmente, a bordo di un escavatore, rimuoveva una piccola rampa di cemento che permetteva l'accesso ai garage di proprietà del vicino.

Il manufatto, risalente agli anni '90, rendeva difficile l'entrata e l'uscita con gli automezzi nei locali dell'imputato e, in caso di pioggia, convogliava l'acqua piovana nella sua proprietà.

Rimozione di rampa condominiale e reato di esercizio arbitrario

Per il Tribunale di Campobasso (sentenza del 12 aprile 2019) non ci sono dubbi circa la sussistenza del reato di cui all'art. 392 c.p., secondo cui chi, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a 516 euro.

Lo stesso articolo specifica altresì che, ai fini della commissione del reato, si ha violenza sulle cose allorché il bene viene danneggiato o trasformato, ovvero ne è mutata la destinazione.

Nel caso di specie ricorrono tutti gli elementi tipici del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose:

  • dal punto di vista oggettivo, la condotta, consistente nella rimozione della rampa, rientra pienamente nel concetto di violenza sulle cose di cui all'art. 392 c.p., poiché il manufatto era stato integralmente danneggiato;
  • dal punto di vista soggettivo sussiste l'elemento psicologico, cioè il dolo. Secondo il pacifico insegnamento della Suprema Corte (Cass. pen. Sez. 6, n. 41368 del 28/10/2010) «ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che richiede, oltre il dolo generico, quello specifico - rappresentato dall'intento di esercitare un preteso diritto nel ragionevole convincimento della sua legittimità - la buona fede del soggetto attivo, lungi dall'essere inconciliabile con il dolo, costituisce un presupposto necessario del reato».

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La possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria

Secondo il Tribunale di Campobasso sussiste altresì l'ulteriore presupposto del delitto di cui all'art. 392 c.p., e cioè la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria per la tutela del proprio diritto.

Nel caso di specie, infatti, l'imputato avrebbe potuto ricorrere al tribunale per chiedere la rimozione della rampa che, a suo dire, rendeva difficoltoso l'accesso ai suoi locali e, convogliando l'acqua piovana, danneggiava la sua proprietà.

Nel momento in cui il diritto alla rimozione è stato esercitato in "autotutela" con violenza sulle cose, come nel caso di specie, il reato è perfettamente integrato. Per costante giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis: Cass. pen. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016), infatti, «in tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del reato, occorre che l'autore agisca nella ragionevole opinione della legittimità della sua pretesa, ovvero ad autotutela di un suo diritto suscettibile di costituire oggetto di una contestazione giudiziale, anche se detto diritto non sia realmente esistente; tale pretesa, inoltre, deve corrispondere perfettamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non mirare ad ottenere un qualsiasi "quid pluris", atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato».

Né l'imputato può addurre, a propria difesa, il ricorrere della scriminante dell'esercizio di un proprio diritto (art. 51 c.p.), in quanto, con riferimento al reato di ragion fattasi, non è applicabile tale causa di giustificazione poichè la convinzione di esercitarlo costituisce essa stessa elemento costitutivo del delitto (Cass. pen. sez. 6, n. 25262 del 21/02/2017).

Il condominio può rimuovere la rampa del singolo proprietario?

Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni si integrerebbe anche qualora fosse l'amministratore condominiale a provvedere alla rimozione della rampa abusiva, anche se tale azione fosse in qualche modo motivata da una precedente delibera in tal senso.

Infatti, nemmeno l'assemblea può decidere la rimozione forzata, delegando all'esecuzione un condomino o l'amministratore.

Al massimo, l'amministratore può intimare e diffidare i condòmini che hanno installato lo scivolo a mettere in atto la rimozione, pena il ricorso all'autorità giudiziaria per ottenere il suddetto risultato.

Insomma: l'autotutela non è giustificata nemmeno se previamente autorizzata dal consesso condominiale.

Reato di ragion fattasi nelle locazioni

Tipico esempio di esercizio arbitrario delle proprie ragioni è quello del proprietario di casa che, non affidandosi alla procedura di sfratto contemplata dalla legge, stacca le utenze all'inquilino moroso.

La Corte di Cassazione è pacifica sul punto: il distacco delle utenze (luce, gas, acqua) all'inquilino moroso costituisce il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, in quanto il proprietario dell'immobile, per ottenere giustizia, avrebbe potuto rivolgersi al tribunale (Cass., sent. n. 41675 del 25.10.2012).

La situazione non cambia nel caso di distacco delle utenze all'inquilino senza contratto (ad esempio, perché sta in affitto in nero): anche in questo caso, infatti, il legittimo proprietario, pur non potendo esercitare l'azione di sfratto, può ricorrere al tribunale per ottenere che l'inquilino vada via.

Qualsiasi altra azione sarebbe illegittima, come lo è, appunto, quella che consiste nello staccare le utenze oppure nel cambiare la serratura della porta d'ingresso.

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In altre parole, la presenza o meno di un contratto di locazione non può giustificare un trattamento differente: il proprietario non può farsi giustizia da sé in alcun modo.

Il distacco delle utenze in condominio

In ambito condominiale, la legge autorizza l'amministratore a sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato, purché la mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per almeno un semestre (art. 63 disp. Att. c.c.).

Di conseguenza, l'inquilino moroso in condominio potrebbe subire la sospensione delle utenze, ivi compresa quella del riscaldamento, nel caso di mora che superi il semestre. Nel caso di specie, la condotta dell'amministratore sarebbe del tutto lecita perché autorizzata dalla legge.

Secondo la giurisprudenza, però, tale norma non sarebbe sempre applicabile. Secondo alcuni giudici (Trib. Brescia, sent. del 29.9.2014; Trib. Milano, sent. n. 72656 del 24.10.2013), il riscaldamento rientra tra quei servizi essenziali (come l'acqua, ad esempio) che non possono essere mai sospesi al debitore.

In pratica, anche nel caso di condomino moroso, la chiusura del riscaldamento non sarebbe sempre lecita, rientrando questo servizio tra quelli essenziali.

Sentenza
Scarica Trib. Campobasso 12 aprile 2019
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