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Volantino offensivo, denuncia dell'amministratrice e risarcimento danni

Denuncia dell'amministratrice: se e quali aspetti risarcitori.
Avv. Anna Nicola 

Il Tribunale di Roma con la sentenza n. 5229 del 6 aprile 2022 affronta la richiesta di risarcimento danni patrimoniali e non per la vicenda penale instaurata dall'amministratrice.

Vicenda penale

La fattispecie penale inizia da un volantino dattiloscritto riportante nome e cognome di alcuni condomini con frasi che paiono insinuare una condotta non troppo lineare dell'amministratrice.

Questa, indignata, sporge denuncia.

La denuncia vede il primo fermo con l'archiviazione. Al che, l'amministratrice si oppone all'archiviazione ma non ottiene giustizia.

Domanda di risarcimento del condomino

Il condomino vuole quindi ottenere il risarcimento del danno subito per l'accusa di avere partecipato alla redazione di uno scritto anonimo da lei reputato offensivo, che era stato inserito nelle cassette postali di tutti i condomini.

L'attore chiede di essere risarcito del danno patrimoniale (indicato nelle spese legali sostenute durante il procedimento penale) che del danno non patrimoniale subito per essere stato oggetto di una accusa ingiustificata.

Secondo l'attore l'elemento soggettivo sarebbe provato da una serie di circostanze che avrebbero dimostrato ex ante la propria estraneità all'accaduto, quali l'assenza di firme autografe sul volantino nonché di testimoni che permettessero con ragionevole sicurezza di risalire agli autori dello scritto, cui egli avrebbe comunque espressamente negato di aver partecipato.

Anche l'opposizione presentata dall'amministratrice alla prima richiesta di archiviazione da parte del P.M., a giudizio dell'attore, costituirebbe una circostanza indicativa dell'elemento soggettivo della querelante.

La convenuta a sua volta sostiene invece di avere agito nel convincimento che il volantino fosse attribuibile ai nominativi che vi figuravano in calce, e quindi anche all'attore, e senza immaginare che i contenuti da lei percepiti come offensivi della sua reputazione potessero essere coperti da alcuna giustificazione.

Si evidenzia che la circostanza che la proposizione di una denuncia o di una querela non abbia condotto al riconoscimento della responsabilità penale, non implica automaticamente il sorgere di una responsabilità del denunciante/querelante nei confronti dell'accusato, né integra necessariamente gli estremi della calunnia; sul punto la giurisprudenza di legittimità ha nettamente chiarito che la denuncia o la querela possono costituire fonte di responsabilità civile solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante- querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato). (Si vedano fra le altre le pronunce Cass. 30988 del 2018 Cass. n. 11898 del 10/06/2016; Cass. n. 11898 del 10/06/2016, Cass. n. 1542 del 2010; Cass. n.10033 del 2004; Cass. n. 15646 del 2003; Cass. n. 750 del 2002; Cass. n. 3536 del 2000).

Condotta dolosa della calunnia

Il connotato di astratta configurabilità del reato di calunnia - a struttura dolosa- si presenta solo in caso di condotta dolosa del querelante volta ad attribuire ad alcuno la commissione di un reato sapendolo innocente.

Posto che l'onere della prova dell'elemento soggettivo ricade in questo giudizio sul querelato che pretende di essere risarcito, si osserva che la consapevolezza della innocenza dell'incolpato deve escludersi quando il convincimento della illiceità del fatto denunciato dal querelante sia fondata sul elementi obiettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e discernimento; in altre parole il dolo del querelante è da escludere allorché i dubbi sulla colpevolezza del denunciato si pongano su un piano di ragionevolezza con valutazione ex ante.

Nel caso in esame si è di fronte alla diffusione tra i condomini di un volantino nel quale l'operato dell'amministratrice veniva apertamente screditato, e che recava in calce i nominativi degli autori apparenti; trattandosi di un foglio stampato meccanicamente in più copie e diffuso all'interno dello stabile condominiale, tra soggetti presumibilmente tutti noti gli uni agli altri che con facilità e immediatezza avrebbero potuto commentare fra loro l'accaduto e scambiarsi informazioni, si poteva ragionevolmente ritenere che le persone in calce indicate ne avessero effettivamente la paternità; tra l'altro trattandosi di foglio stampato meccanicamente in diverse copie, la mancanza di sottoscrizione autografa non poteva ritenersi decisiva al fine di escludere che i firmatari in calce fossero effettivamente gli autori.

Si osserva poi che la querela è fondata esclusivamente sul testo del volantino, di cui si limita ad offrire una lettura secondo la percezione della querelante, e non vi sono elementi ulteriori rispetto alla presentazione della querela ed alla opposizione dell'archiviazione che possano contribuire a ricostruire l'animus della convenuta; in altre parole non è possibile giungere al convincimento che l'amministratrice nel momento in cui ha agito fosse certa della estraneità del condomino attore dello scritto e consapevole del fatto che le affermazioni ivi contenute fossero riconducibili nel perimetro del diritto di critica; a tal proposito si rileva inoltre che il tema della causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p. è emerso nel corso del procedimento penale solo nel provvedimento del giugno 2020, in seguito all'opposizione all'archiviazione, mentre il primo decreto di archiviazione faceva riferimento unicamente alla mancanza di prova della paternità del volantino, circostanza sulla quale l'opponente riteneva potessero essere svolti ulteriori accertamenti.

Dunque anche la pervicacia della querelante non può essere letta come sintomatica della sua volontà di calunniare l'attore.

È pertanto del tutto irrilevante accertare in questa sede se in una successiva assemblea condominiale uno degli apparenti autori dello scritto abbia o meno pronunciato una frase che implicava una assunzione collettiva della paternità dell'iniziativa, perché in questa sede non è significativo appurare se l'attore abbia o meno partecipato alla redazione del volantino, non essendo in ogni caso raggiunta la prova che la convenuta abbia sporto querela o si sia opposta all'archiviazione nella certezza della sua estraneità ai fatti (di qui la reiezione per difetto di rilevanza delle istanze istruttorie proposte dalla convenuta).

In conclusione, la domanda deve essere respinta.

Come calcolare il risarcimento del danno?

Sentenza
Scarica Trib. Roma 6 aprile 2022 n. 5229
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