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Danni da infiltrazioni e terrazza di proprietà esclusiva: chi paga che cosa e i criteri di ripartizione delle spese

I danni da infiltrazioni derivanti da lastrico solare in uso esclusivo. Le responsabilità del condominio, quelle dell'usuario e la ripartizione dei costi tra gli interessati.
Avv. Alessandro Gallucci Avv. Alessandro Gallucci 

Chi paga il risarcimento nel caso di danno derivante da lastrico solare concesso in uso esclusivo ovvero in proprietà esclusiva ad/di uno o più condòmini.

Alla domanda è dato rispondere in maniera certa grazie ad una sentenza delle Sezioni Unite datata maggio 2016: pronuncia che ha risolto una controversia proprio inerente all'attribuzione della responsabilità/suddivisone dei costi nelle ipotesi di danni in esame.

La questione ruota attorno all'ambito di applicazione di una norma, l'art. 1126 c.c. che ci occupa di disciplinare la ripartizione delle spese per la manutenzione dei lastrici in uso esclusivo.

Vale la pena comprendere quella che è la situazione normativa generale per, poi, rispondere al quesito posto in principio e quindi individuare il responsabile del danno, ergo il soggetto tenuto a pagare il risarcimento, nonché il titolo in base al quale questi è da considerarsi responsabili.

Lastrici solari di uso esclusivo, la disciplina delle spese di manutenzione

Recita l'art. 1126 c.c.:

«Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno

La norma, dettata in relazione alla ripartizione delle spese inerenti la manutenzione/ricostruzione dei lastrici solari concessi in uso esclusivo, ha subito, nel corso del tempo, un allargamento della piattaforma applicativa operato dalla giurisprudenza, di merito e di legittimità. Oggi, quando si fa riferimento all'art. 1126 c.c. bisogna considerare che la norma è considerata applicabile a:

  1. lastrici in uso esclusivo e di proprietà comune;
  2. lastrici in uso esclusivo e di proprietà esclusiva;
  3. terrazza a livello in uso esclusivo e di proprietà comune e in uso esclusivo e di proprietà esclusiva;
  4. in generale tutte le superfici assimilabili purché in uso esclusivo.

Sebbene in questo articolo si fa spesso riferimento al lastrico solare, dunque, quanto detto vale anche per tutte le altre ipotesi appena elencate.

Chiarito ciò è bene domandarsi in quanto oggetto di contrasto per lungo tempo rispetto a quali spese trova applicazione l'art. 1126 c.c.

Lastrici solari di uso esclusivo danni e art. 1126 c.c.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza «il lastrico solare, anche se attribuito in uso esclusivo o di proprietà esclusiva di uno dei condomini, svolge funzione di copertura del fabbricato e perciò l'obbligo di provvedere alla sua riparazione o ricostruzione, sempre che non derivi da fatto imputabile soltanto a detto condomino, grava su tutti i condomini, con ripartizione delle relative spese secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c.; di conseguenza il condominio risponde, quale custode ex art. 2051 c.c., dei danni che siano derivati al singolo condomino o a terzi per difetto di manutenzione del lastrico solare, non rilevando a tal fine che i necessari interventi riparatori o ricostruttivi non consistano in un mero ripristino delle strutture preesistenti, ma esigano una specifica modifica od integrazione in conseguenza di vizi o carenze costruttive originarie, salva in questo caso l'azione di rivalsa nei confronti del costruttore-venditore» (Cass. 17 gennaio 2011 n. 941).

Di badi: l'orientamento così espresso era comunque avversato da un altro filone interpretativo secondo il quale - in ragione di quanto sancito dalle Sezioni Unite nel 1997 (sent. n. 2672) - dei danni da infiltrazioni derivanti dal lastrico solare in uso/proprietà esclusiva - al di là di eventuali profili di responsabilità del costruttore ovvero dell'appaltatore, rispondevano i condòmini non in quanto custodi, cioè ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma in ragione del loro obbligo di manutentori ai sensi dell'art. 1126 c.c.

In buona sostanza, si diceva, l'art. 1126 c.c. non era semplicemente disposizione afferente la ripartizione delle spese, ma regola riguardante l'attribuzione di responsabilità anche nelle ipotesi i danni da infiltrazioni da terrazze di proprietà esclusiva.

Per le infiltrazioni dal lastrico paga un terzo il proprietario esclusivo e il resto il condominio.

La differenza tra le due norme non era cosa da poco. Un conto è essere responsabile per inadempimento di un'obbligazione, altro per un fatto illecito del quale si risponde a titolo di responsabilità oggetto. Ma non solo: la differente impostazione portava anche a differenti conclusioni anche con riferimento alla legittimazione processuale a resistere nel giudizio per danni da infiltrazioni.

Una situazione che necessitava nuovamente di un intervento chiarificatore.

Danni da infiltrazioni da terrazza di proprietà esclusiva e Sezioni Unite del 2016

In questa occasione, si spera definitivamente dirimente d'ogni contrasto, i giudici di legittimità hanno avuto modo di affermare che «in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria; il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condominio» (Cass. SS.UU. 9 maggio 2016 n. 9449).

Una decisione articolata che rimette al centro dell'attenzione la responsabilità per danni da cose in custodia, riportando l'applicazione dell'art. 1126 c.c. ai meri profili di suddivisione dei costi derivanti dal risarcimento.

Lastrico solare e responsabilità per i danni da infiltrazioni. Analisi sull'evoluzione giurisprudenziale

Danni da infiltrazioni dal lastrico solare: responsabilità e ripartizione spese

In sostanza è possibile sintetizzare e specificare quanto detto dalla Cassazione nel seguente modo: tutte le spese di risarcimento che non sono riconducibili ad un atteggiamento noncurante dell'utilizzatore e/o proprietario esclusivo saranno da considerarsi condominiali, stante la funzione di copertura dell'edificio svolta dalla terrazza/lastrico solare.

In quest'ipotesi, quindi, 1/3 della spesa ricadrebbe sull'utilizzatore/proprietario e 2/3 sui condomini sottostanti la copertura.

Se, invece, la spesa è dovuta in quanto il danno causato è conseguenza del difetto di manutenzione o più genericamente di diligenza nella custodia da parte dell'usuario, allora il costo dell'intervento deve essere sostenuto tutto da quest'ultimo. E' evidente che se le parti non sono d'accordo sulle cause del danno, il suo accertamento giudiziario resta imprescindibile ai fini del corretto addebito dei costi dell'intervento manutentivo.

Il condominio deve assumere, nell'interesse comune, l'obbligo di provvedere a nuove opere di coibentazione

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Annetta
Annetta 14-10-2015 21:12:19

salve a tutti vorrei chiarimenti..abito in un appartamento di mia proprietà al terzo piano dal giugno 2013..completamente ristrutturato un anno prima..a settembre infiltrazioni di acqua piovana nell'ingresso provenienti dal lastrico di proprietà esclusiva del costruttore o suoi eredi infiltrazioni viste da qualche condomino e dall' amministratore venuto in loco..a dicembre macchie di umidita nella stanzetta..pezzi di intonaco che cadono..da premettere che ho due bimbe di cui una di tre anni che e spesso raffreddata affetta da bronchiolite dalla nascita..dopo diverse assemblee il condominio e giunto alla conclusione di deliberare lavori di manutenzione alle facciate e al lastrico mai eseguiti per trent'anni.ora la domanda e la seguente..quando l'impresa iniziera i lavori e dovra andare sul terrazzo avra bisogno di un permesso del proprietario..e se quest'ultimo dovesse non darlo..lo si puo citare in giudizio..come

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Roberto
Roberto 08-04-2019 18:35:31

Ci sono passato perchè proprietario di un attico.Siccome si tratta di un ammaloramento dovuto al tempo, molto probabilmente, la spesa per i lavori effettuati (compreso la tinteggiatura degli interni del proprietario sottostante) sono stati pagati dall'assicurazione relativa allo stabile. Questo l'amministratore lo avrebbe dovuto dire ad entrambi gli interessati.

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Claudio
Claudio 22-01-2020 11:09:24

Ciao, io ho un'infiltrazione in camera. sopra la stessa, c'è un terrazzo di proprietà esclusiva al proprietario del piano di sopra. Chi paga sopralluoghi e lavori? chi paga la mia tinteggiatura?

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Salvo
Salvo 12-04-2020 18:25:30

salve ho un problema abbiamo una terazza in comune i propietari siamo 3 io sto al 2 piano ed ho infiltrazioni dacqua a gia 7 anni che ripristino le mie soffitte dalla muffa con pittura a mio carico oggi 05 04 2020 ho chiamato i condomini per prendere una decione mi estato risposto che non anno soldi x poter intervenire e sistemare la terazza dove ce infiltraziione dacqua cosa posso fare glio detto che metto un legale emie stato risposto fai come meglio ti sembra poi sivede volevo solo sapere cosa mi consigliate di fare ho fatto anche la proposta di vendermi le parti della terazza e si sono rifiutati ho fatto gia tanti lavori a mio carico ora basta

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Batticuore
Batticuore 23-06-2020 16:46:49

Salve, vorrei un consiglio. Sopra la mia cucina sta una terrazza di un altro proprietario. Da molti anni ho infiltrazioni d’acqua ma ultimamente quando piove pesante mi piove proprio da riempire bacinelle. Ho contattato in avvocato ma lo stesso non ne vogliono sapere di aggiustare , dicono che tocca anche a me la metà, io mi sono informata ma toccherebbero i millesimi. In casa ho mio marito operato di aneurisma e mia figlia diversamente abile. Le acque mi hanno rovinato tutto il mio corredo che avevo in un angolo . Vorrei una vostra opinione riguardo alla mia situazione . Urgente , grazie mille

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Batticuore
Batticuore 23-06-2020 16:57:43

Dimenticavo una precisazione. Quando ho aquistato casa ho pagato un frazionamento, visto che prima tutto lo stabile apparteneva a mio nonno e questa casa era una quota che toccava a mia mamma morta e che ho preso io , liquidando i miei fratelli . ( spero che sono stata abbastanza chiara ) grazie ancora

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Giovanna Poloni
Giovanna Poloni 09-01-2021 15:53:27

il condomino proprietario esclusivo di una terrazza al primo piano ha causato un'infiltrazione al mio appartamento sottostante al pian terreno. non ci sono altre proprietà sottostanti il terrazzo e sotto il mio appartamento non ci sono parti comuni né cantine né box di proprietà di altri condomini. L'amministratore sostiene che un terzo delle riparazioni spetta al proprietario del terrazzo e due terzi a me. A me sembra incredibile che oltre al danno ricevuto debba anche pagare due terzi delle riparazioni a colui che ha causato il danno.

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Carmine D'Amato
Carmine D'Amato 24-01-2021 17:59:41

Salve potete aiutarmi ho due camere sotto due terrazzi del mio vicino le camere sono a lamie le volte si sono spaccatte hanno delle grosse crepe ed entra un po d acqua qualche infiltrazione dal terrazzo per ora per motivi di sicurezza e disabitata mi hanno detto che si deve intervenire sulle volte alleggwrendo e rinforzando e rifare l asfalto vorrei capire a chi tocca la spesa e in che percentuale grazie anticipatamente a chi mi da dei suggerimenti

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Claudio Vitelli
Claudio Vitelli 27-02-2021 18:43:15

Salve,
nel caso in cui una terrazza a livello di proprietà esclusiva copra un solo immobile ad uso commerciale all'interno di un condominio, in caso di infiltrazioni si applica sempre la ripartizione con la proporzione di 1/3 e 2/3?
E' corretto che il proprietario voglia dare lui incarico ad una ditta di propria fiducia e non concordarla con il proprietario dell'immobile sottostante?
Grazie

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Vito
Vito 18-02-2022 15:43:40

Buongiorno, abito in un condominio di sei unità, il condominio è diviso in due,tre appartamenti a Ovest e tre a Est. Il terrazzo di proprietà ha bisogno di rifacimento, io abito al primo piano ma ho la taverna che cade sulla verticale della terrazza in questione. Sono costretto anch'io a partecipare alle spese, oppure no. E se si in quale forma. Grazie

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