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Anto

Lastrico solare ad uso esclusivo- ripartizione spese

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L’Art.1126 del Codice Civile stabilisce che 1/3 delle spese è a carico del proprietario ad uso esclusivo mentre i 2/3 per i condomini a cui il terrazzo serve stabilendo anche che la ripartizione della quota dei 2/3 deve essere fatta in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.

 

Nel mio caso il lastrico copre, in misura diversa, 4 appartamenti (compreso il proprietario del lastrico) e il cortile condominiale.

 

Le modalità di ripartizione dei 2/3, in base ai millesimi, possono essere :

 

1) i 2/3 della spesa si devono ripartire per tabella millesimale di proprietà riparametrata, tra tutti coloro i quali in proiezione il lastrico funge da copertura, a prescindere dalla superficie coperta;

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Esempio pratico

Spesa = euro 12.000,00

Condomini:

“A” 100 millesimi

“B” 200 millesimi

“C” 300 millesimi

“D” 200 millesimi - (proprietario lastrico esclusivo e unità immobiliare sottostante il lastrico)

- 1/3 delle spesa = euro 4.000,00

- Ripartizione degli altri due terzi = euro 8.000,00

euro 8.000,00 diviso 800 (totale millesimi dei partecipanti alla spesa) = euro 10,00

“A” millesimi 100 * € 10,00 = € 1.000,00

“B” millesimi 200 * € 10,00 = € 2.000,00

“C” millesimi 300 * € 10,00 = € 3.000,00

“D” millesimi 200 * € 10,00 = € 2.000,00 + € 4.000,00 (1/3 della spesa)

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Nel mio caso, essendo presente una parte condominiale, la spesa dei 2/3 si ripartirebbe direttamente tra tutti i condomini in funzione dei millesimi di ciascuno senza riparametrizzazione

 

2) i 2/3 della spesa si devono ripartire in funzione dei millesimi di tutti coloro i quali in proiezione il lastrico funge da copertura, ma riproporzionati in funzione della superficie coperta

 

quale delle due è la modalità corretta?

Anch'io ritengo giusta la modalità 1, purtroppo l'amministratore sostiene che la modalità 2 è quella corretta. Se ci fosse un riferimento specifico (sentenza o parere ufficiale) sarebbe utile.

L'art. 1126 c.c., nella parte in cui prevede che "gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno" va interpretato alla luce dell'art. 68 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile, ai sensi del quale "Ove non precisato dal titolo ai sensi dell'articolo 1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice, il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio".

Pertanto la proporzione è quella dei millesimi e la proporzione coperta è irrilevante.

Può anche ricoprire 1 cm, la giurisprudenza si è orientata nel considerare come se fosse tutta la superficie coperta.

Buon giorno.

Una domanda :

ma se il lastrico solare è così composta una parte di uso esclusivo di una PM e l'altra parte del condominio , il divisorio in caso di sostituzione come viene ripartito le spese?

La modalità corretta è la 2 (La Cassazione del 23.01.2014 n. 1451 afferma che la ripartizione delle spese relative ai lastrici solari condominiali (1117 c.c. e 1126 c.c.) è sempre effettuata in base al principio della verticale effettiva, cioè si paga solo per la parte di unità immobiliare effettivamente coperta e non si paga per la parte del medesimo appartamento non coperta)

 

Ciao

 

- - - Aggiornato - - -

 

Turtle: ti sfugge che l'articolo 1126 recita "..della porzione di piano..."

 

Ciao

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