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Danni da infiltrazioni e occlusione dello scarico nel cornicione aggettante posto oltre la ringhiera della terrazza a livello

Quando pioggia intensa e concause dipendenti dal condominio e dal custode della terrazza sono fonte di danni.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Anche se la copertura del fabbricato è costituita, anche solo parzialmente, da un lastrico o terrazza di proprietà o uso esclusivo, rimane indispensabile, al pari delle gronde, per raccogliere e smaltire le acque piovane, l'esistenza del bocchettone di scarico.

Quando vi è un'occlusione della griglia ubicata sul collettore/bocchettone di raccordo al pluviale si possono verificare fenomeni infiltrativi negli appartamenti sottostanti al lastrico.

Il problema è stato esaminato recentemente dalla sentenza del Tribunale della Spezia n. 739 del 19 ottobre 2023.

Danni da infiltrazioni e occlusione dello scarico nel cornicione aggettante della terrazza a livello. Fatto e decisione

Un condomino, titolare dell'appartamento al penultimo piano del caseggiato, subiva un rilevante allagamento della propria casa, con gravi danni alla muratura e agli arredi di proprietà.

Le stanze più colpite dalle infiltrazioni di acqua piovana erano quelle poste sotto l'appartamento dell'ultimo piano soprastante, dotato di una terrazza a livello ad uso esclusivo di detta abitazione (ma di proprietà del condominio).

In sede di ATP veniva individuate due concause per le infiltrazioni; in primo luogo il CTU riteneva vi fosse stata un'occlusione e/o scarso deflusso della griglia ubicata sul collettore/bocchettone di raccordo al pluviale, posizionato nel cornicione aggettante oltre la ringhiera del terrazzo; il CTU precisava che il diametro del bocchettone, di 40 mm., era sufficiente a raccogliere e convogliare le acque meteoriche abbondanti, ragione per cui se l'acqua non era stata inviata al pluviale discendente l'unico motivo era un'occlusione della griglia ubicata sopra il collettore (per fogliame od altro).

In secondo luogo il CTU riscontrava una esigua differenza di quota tra il piano di calpestio del terrazzo e l'estradosso in marmo della porta finestra di accesso al terrazzo (+ 1,3 cm).

Secondo lo stesso CTU quindi era evidente che in presenza del terrazzo allagato per impossibilità e/o difficoltà dell'acqua piovana a defluire lungo il pluviale, l'acqua (superato il livello di 1,3 cm) aveva iniziato ad entrare nell'immobile dell'ultimo piano e poi aveva danneggiato l'appartamento sottostante.

Il tecnico incaricato dal Tribunale escludeva, invece, potesse attribuirsi rilevanza all'intensità della pioggia che, come si legge in CTU, ha avuto una intensità superiore alla media, ma tale, comunque, da poter essere avviata al pluviale dal bocchettone di scarico.

Alla luce delle considerazioni ottenute in sede di ATP, il danneggiato conveniva in giudizio il proprietario dell'ultimo piano ed il condominio per sentirli condannare, previo accertamento delle rispettive responsabilità, al risarcimento del danno e al rimborso delle spese (comprese quelle dell'ATP ante causam), rispettivamente patito e sostenute a causa dell'infiltrazione di acqua piovana all'interno del proprio appartamento in occasione di un fenomeno atmosferico intenso.

Il condomino dell'ultimo piano chiedeva il rigetto delle domande dell'attore, deducendo l'esclusiva responsabilità del condominio convenuto nella causazione dei danni ai due appartamenti.

Si costituiva anche il condominio, chiedendo di essere autorizzato a chiamare in propria manleva la compagnia di assicurazioni.

Quest'ultima chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti deducendo che il rischio per danni da infiltrazioni di acqua piovana era escluso dalla copertura assicurativa alla stregua del contratto assicurativo "inter partes".

Il Tribunale ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti. Secondo lo stesso giudice in merito al difettoso smaltimento della griglia del bocchettone è pacifica la responsabilità del condominio ex articolo 2051 c.c., custode dello scarico della terrazza.

Quanto, invece, all'esiguo dislivello tra terrazzo e portafinestra dell'appartamento all'ultimo piano, il Tribunale ha sottolineato la responsabilità da custodia del condomino utente esclusivo della terrazza (che solo dopo l'evento ha posizionato un rialzo in legno per impedire l'ingresso dell'acqua nella sua proprietà).

Valutando comparativamente le due cause dei danni all'appartamento del penultimo piano, il giudice spezzino ha sostenuto come abbia avuto una maggiore efficienza causale l'inadeguatezza dello scarico (prius logico e temporale della catena che ha ingenerato il danno) rispetto all'esiguo dislivello tra terrazzo e portafinestra dell'appartamento del convenuto (dislivello che ha solo anticipato l'ingresso dell'acqua dal terrazzo all'appartamento).

In particolare il Tribunale ha deciso di ripartire il concorso di responsabilità dei due convenuti come segue: per 2/3 a carico del condominio; per 1/3 a carico del convenuto dell'ultimo piano.

Non è stata accolta per mancanza di prove la domanda di risarcimento dell'attore con riferimento ai costi sostenuti per essere dovuto rimanere fuori dal proprio appartamento a causa delle infiltrazioni.

Concorso nelle cause di infiltrazioni: come funziona?

Considerazioni conclusive

Le pilette di raccolta delle acque meteoriche dei lastrici di uno stabile condominiale costituiscono (al pari delle gronde, dei doccioni e dei canali di scarico delle acque piovane del tetto) una parte comune, atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso e al godimento comune, ricadono tra le parti comuni dell'edificio ex art. 1117 c.c.; di conseguenza per l'inadeguatezza della piletta di scarico e dei conseguenti fenomeni infiltrativi nell'appartamento sottostante, risponde il condominio, potendo però ravvisarsi a carico del proprietario (o usuario) del lastrico o terrazzo un concorso di colpa, costituito dal mancato controllo della piletta di scarico e della sua pulizia periodica, in modo tale da impedire che le foglie presenti sulle piante del terrazzo e comunque portate eventualmente dal vento, coprano lo scarico, impedendo il deflusso delle acque (Trib. Milano 6 giugno 2017, n. 6353).

Recentemente è stato affermata la responsabilità del proprietario della terrazza a livello per i danni conseguenti all'allagamento dell'appartamento sottostante causato da una bottiglia di platica che ha occluso il pluviale di scarico della terrazza (Trib. Milano 8 settembre 2021, n. 7153).

Nel caso esaminato la responsabilità per l'occlusione della griglia ubicata sopra il collettore (per fogliame od altro) è stata attribuita al condominio custode atteso che il bocchettone di scarico è risultato collocato nel cornicione aggettante oltre la ringhiera della terrazza.

In ogni caso i condomini non hanno potuto contare neppure sulla copertura assicurativa, espressamente esclusa per i danni derivanti da insufficiente smaltimento delle acque di origine meteoriche (sono risultati coperti invece i danni conseguenti a rottura accidentale di pluviali o grondaie del fabbricato o a loro occlusioni provocati da neve o grandine).

Sentenza
Scarica Trib. La Spezia 19 ottobre 2023 n. 739
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