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Il proprietario del giardino con guaina difettosa è responsabile ex art. 2051 c.c. per le infiltrazioni nel box sottostante

Il condomino può esser ritenuto responsabile dei danni che un bene che detiene causa ad altro bene in ragione del titolo di cui all'art. 2051 c.c., cioè per responsabilità di beni in custodia.
Avv. Anna Nicola 

L'art. 2051 c.c. disciplina una fattispecie di responsabilità oggettiva: il custode è responsabile del danno provocato a terzi dalla cosa custodita, anche quando non vi sia una qualche forma di colpa o intenzione nella creazione del danno.

Il danneggiato che voglia ottenere il risarcimento del danno è tenuto a dimostrare, oltre al rapporto intercorrente tra la res e il soggetto preposto alla sua custodia, il nesso di causalità tra la cosa e l'evento dannoso.

Incombe sul danneggiante convenuto in giudizio l'onere di fornire la prova del "caso fortuito" che, rappresentando un fattore estraneo alla sfera soggettiva e volitiva del custode, ha caratteri di imprevedibilità e di inevitabilità tali da impedire una qualsivoglia tipologia di addebito in capo al danneggiato.

Nel concetto di "caso fortuito" rientra il fatto naturale (c.d. forza maggiore), il fatto del terzo e il fatto dello stesso danneggiato. In particolare, affinché il danneggiante non sia considerato responsabile, la condotta del danneggiato deve essere connotata dai caratteri della colpevolezza e dell'imprevedibilità o eccezionalità (Cass. n. 4035/2021), e deve costituire causa esclusiva dell'evento dannoso.

La questione in ambito di rapporti tra condomini è stata analizzata dal Tribunale di Pavia con decisione del 5 ottobre 2023 n. 1198.

Il proprietario del giardino con guaina difettosa è responsabile ex art. 2051 c.c. per le infiltrazioni nel box sottostante. Fatto e diritto

Una condomina, affermandosi proprietaria di un'autorimessa sottostante al giardino di proprietà di altro condomino, ne chiede la condanna all'esecuzione di opere ritenute necessarie per impedire le infiltrazioni nella medesima autorimessa e al risarcimento dei danni che afferma derivanti da tali infiltrazioni. Il convenuto contesta le domande dell'attrice sulla base di varie argomentazioni.

Esaminate le questioni preliminari, senza alcun rilievo di sorta, il Giudice entra nel merito della vicenda specificando che in modo corretto da sempre l'attrice ha lamentato le infiltrazioni a causa del convenuto a titolo di responsabilità i bene in custodia ex art. 2051 c.c.

Osserva che le indagini svolte dal c.t.u. in sede di precedente procedimento di accertamento tecnico preventivo sono state accurate e adeguate al tipo di accertamenti da compiere, evidenziando la causa delle infiltrazioni per le quali è lite.

Risulta infatti che il consulente tecnico d'ufficio, alla presenza dei consulenti di parte, nel corso dei sopralluoghi, ha immesso acqua colorata in due punti dell'area esterna di proprietà del convenuto senza che avvenissero fenomeni di infiltrazioni nel sottostante garage di proprietà dell'attrice, mentre in altra sede ha introdotto "abbondante acqua nella aiuola piantumata di proprietà del convenuto a ridosso della muratura di confine con altra proprietà"; egli ha, quindi, "rimosso parzialmente il terreno a contatto del muretto di confine per verificare la presenza del risvolto della guaina, constatando che la stessa è risvoltata sul muretto per circa cm 12 e il terreno risulta essere superiore alla guaina di circa cm 15, durante lo scavo si è evidenziato che le piante poste nell'aiuola hanno radici fitte e ben radicate che arrivano fino al massetto di protezione della guaina isolante. Si è riscontrato che sono presenti gocciolamenti in più punti.

L'ulteriore sopralluogo ha confermato quanto già in precedenza rilevato. È stato riscontrato che immettendo acqua appena sotto al risvolto della guaina, è stata fatta una prima verifica nel box sottostante constatando un inizio di infiltrazione, a cui è seguita una seconda verifica dove il gocciolamento era leggermente aumentato.

Danni ai garage per le infiltrazioni provenienti dal cortile: il danneggiato partecipa alla spesa per le infiltrazioni?

Immessa acqua fino al superamento del risvolto della guaina, che risulta essere risvoltata per circa cm. 10 dal massetto di protezione del terreno, il terreno risulta soprastare il risvolto di circa cm. 13. Visionato quindi il box sottostante di parte attrice si è riscontrata la presenza di gocciolamenti in più punti.

Secondo il Giudice, queste prove empiriche devono ritenersi del tutto sufficienti a individuare la causa delle infiltrazioni e a smentire la tesi di parte convenuta secondo cui le medesime sarebbero dovute a difetti della guaina impermeabilizzante imputabili all'impresa costruttrice, che peraltro è stata chiamata dallo stesso resistente nel procedimento per a.t.p., ma non in questa causa.

Se è vero che dai documenti depositati dal convenuto durante il procedimento per a.t.p. risulta che vi furono, in passato, problemi di infiltrazioni nei garage imputati a difetti di posa della guaina da parte dell'impresa incaricata dalla costruttrice, lo stesso convenuto ha ammesso che furono altresì effettuati interventi per ovviare a questi difetti, pur sostenendo (anche attraverso il proprio c.t.p.) che non fossero stati risolutivi.

Alla luce delle indagini del c.t.u., visto l'esito dei sopralluoghi, si deve, invece, ritenere che al momento dei sopralluoghi medesimi e con specifico riferimento all'autorimessa, non vi fossero problemi di tenuta della guaina e, in ogni caso, che le infiltrazioni verificate con certezza dal c.t.u. derivassero dal fatto che il terreno presente nella proprietà del convenuto superasse il livello del risvolto della guaina impermeabilizzante presente nel muretto perimetrale.

In modo condivisibile, dunque, il c.t.u. ha così concluso: "Essendo la guaina risvoltata solo di circa 10 cm. e il terreno risulta soprastante di circa 13 cm. nei periodi di forti piogge o in caso di nevicate, il terreno si impregna di acqua e la stessa si infiltra lungo il muretto causando stillicidio nel box sottostante di parte attrice, così come accertato dalle prove di allagamento…".

Ai sensi dell'art. 2051 c.c. il convenuto, quale custode del terreno presente nell'area di sua proprietà esclusiva, deve ritenersi responsabile dei danni derivanti da tale situazione, non avendo dimostrato l'esistenza del caso fortuito previsto dalla norma come unica scriminante.

Sulla base della ripartizione dell'onere probatorio stabilito dal citato art. 2051 c.c., era a carico del convenuto l'onere di dimostrare di aver ricevuto l'area verde nelle medesime condizioni in cui è stata visionata dal c.t.u., senza conoscere il livello di risvolto della guaina, al fine di qualificare tale situazione quale caso fortuito, cioè come fatto del terzo (ossia l'impresa costruttrice/venditrice) imprevedibile e inevitabile.

Accertata, dunque, la responsabilità del convenuto per i fatti oggetto di causa, si devono esaminare le domande dell'attrice, volte da un lato alla condanna del convenuto medesimo a "eseguire a sua cura e spese le opere di manutenzione/ripristino del proprio giardino secondo quanto già determinato dal CTU in sede di ATP" e dall'altro lato a risarcire i danni che afferma di aver subìto a seguito delle infiltrazioni.

Il Giudice prende atto dei lavori indicati dal ctu per operare il ripristino, escluso il tema del muretto perché bene condominiale.

Il condomino che intende chiedere il risarcimento del danno da infiltrazione.

Quanto al risarcimento, dalle fotografie depositate dall'attrice e da quelle scattate dal c.t.u., nonché dagli accertamenti svolti dal c.t.u. medesimo risulta che le infiltrazioni hanno generato macchie nel soffitto e in parte della muratura del box dell'attrice; il c.t.u. ha ritenuto quindi necessario provvedere alla "spazzolatura e tinteggiatura completa" del locale, preventivando per tali opere il costo di € 500,00 oltre I.V.A. Questa somma deve essere ritenuta adeguata a ricompensare il danno di cui si tratta.

Infatti non rileva la circostanza che il ripristino non sia ancora stato eseguito, posto che l'intervento ha senso solo dopo la rimozione delle cause del danno.

Poiché l'attrice non ha assolto all'onere di dimostrare il danno da mancata fruizione dell'autorimessa, la relativa domanda va rigettata.

Considerazioni conclusive

Sul tema è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite, con l'ordinanza 30 giugno 2022, n. 20943.

I principi dalla stessa espressi sono i seguenti.

L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima.
La deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso.
Il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode; peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere.

Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; in ogni caso deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.

Con specifico riferimento al tema della rilevanza, all'interno della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., degli obblighi di diligenza incombenti in capo al custode e del loro rilievo ai fini dell'esonero della responsabilità, deve ritenersi che, una volta che il danneggiato abbia prospettato e provato il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso, la colpa o l'assenza di colpa del custode resta del tutto irrilevante ai fini della sua responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Sentenza
Scarica Trib. Pavia 5 ottobre 2023 n. 1198
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