Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Occlusione del pluviale comune e responsabilità del proprietario del terrazzo da cui derivano infiltrazioni nell'unità immobiliare sottostante

È responsabile il proprietario del terrazzo se la causa dell'evento dannoso è dovuta alla sua condotta omissiva.
Avv. Anna Nicola 

La responsabilità che viene in oggetto è quella del bene in custodia, responsabilità extracontrattuale, normata dall'art. 2051 c.c. Si tratta di responsabilità oggettiva, dove non ha rilievo l'aspetto psicologico del soggetto che è custode del bene.

Per la responsabilità in oggetto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno causato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode. La nozione di custodia non richiede uno specifico obbligo di custodire analogo a quello del depositario. Funzione dell'art. 2051 c.c. è imputare la responsabilità a chi è nelle condizioni di controllare i rischi della cosa, dovendo qualificarsi custode chi effettivamente ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, che non necessariamente coincide con il proprietario. Ecco perché i danni da infiltrazione vengono imputati a chi ha questo rapporto. L'art. 2051 c.c. identifica un criterio di imputazione della responsabilità indipendentemente dalla colpa.

La responsabilità è quindi in relazione al rapporto di custodia del bene dal quale proviene il danno.

"La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa; detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode, offrire la prova contraria alla presunzione furis tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità" (tra molte: Cass. 29/07/2016, n. 15761)

Infiltrazioni dal terrazzo sovrastante. Fatto e decisione

Il caso che ha trattato da ultimo la responsabilità da custodia è il Trib. Napoli Nord, con sentenza n. 3471 del 27 luglio 2023.

Nel caso di specie, la sig. X, conduttrice di immobile in condominio destinato a vendita al dettaglio cita in giudizio la sig. Y proprietaria del terrazzo sovrastante per i danni subiti ad una certa data, stante l'incuria della seconda nella manutenzione delle piante ivi collocate, il tutto nei limiti della competenza del giudice di pace.

La convenuta si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto della domanda e di essere autorizzata a chiamare in garanzia e manleva la sua assicurazione per il denegato caso di accoglimento delle pretese attoree.

La compagnia di assicurazioni si costituisce quindi in giudizio domandando anch'essa il rigetto delle richieste della sig. X.

Poiché il Giudice di Pace rigetta le domande e la sig. X agisce in appello.

Il Trib. Napoli Nord, con sentenza n. 3471 del 27 luglio 2023 ribalta la decisione di primo grado, ritenendo la domanda fondata perché l'evento dannoso è imputabile alla superficiale cura delle piante presenti su terrazzo di proprietà esclusiva della Sig. Y e alla quale la stessa avrebbe dovuto provvedere onde evitare il generarsi di eventi dannosi.

Il Giudice dell'appello rileva che in primo grado, concordemente alle conclusioni del consulente tecnico nominato in primo grado, l'autorità giudiziaria ha ritenuto che le lamentate infiltrazioni siano state determinate dal deposito, nella pluviale di scolo posta sul terrazzo di proprietà di parte convenuta, di fogliame e altri materiali che impedivano il corretto defluire dell'acqua piovana ma che detti pluviali, con tutte le canalette di scarico, siano esse orizzontali o verticali, sono di proprietà comune ed in quanto tali le spese per interventi di manutenzione devono essere ripartite tra tutti i condomini. Sulla base di quest'ultima osservazione, ha escluso la responsabilità della sig. Y.

Orbene, è sì vero che le condotte pluviali sono di proprietà comune, tuttavia -come emerso dalla prova testimoniale e dalla c.t.u. espletata in primo grado - la causa dell'evento dannoso non è riconducibile al mal funzionamento della stessa ma dalla condotta omissiva tenuta dal proprietario dell'immobile che ha cagionato l'occlusione in oggetto.

La giurisprudenza di merito in precedenza ha affermato che "il Condominio non può essere ritenuto responsabile del danno causato da un'occlusione del pluviale o della grondaia dovuta ad eccesso di acqua e a fogliame introdottosi dal terrazzo di proprietà esclusiva di uno dei condomini, giacché in tal caso, l'occlusione va ricondotta in modo certo al singolo.

In tali ipotesi, il fatto che ha causato l'occlusione deve essere, invero, considerato alla stregua di un caso fortuito, che in quanto tale è in grado di mandare esente da responsabilità il custode del bene, ossia il Condominio." (Trib. Catania 20/06/2019, n. 2646).

Il Tribunale rammenta poi che, trattandosi di un'immobile di proprietà esclusiva della convenuta, il condominio non avrebbe potuto accedervi ed impedire la causa delle suddette infiltrazioni, provvedendo alla rimozione di fogliame e detriti che ostacolavano il regolare deflusso delle acque piovane.

In merito al caso fortuito degli eventi atmosferici reclamato dalle appellate, , il tribunale osserva che non è stata fornita prova dell'eccezionalità.

In merito alla quantificazione dei danni, il Giudice si è attenuto a quanto indicato dal ctu nella propria relazione rilasciata nel primo grado del giudizio.

In merito alla manleva richiesta dalla sig. Y da parte della sua assicurazione, la relativa polizza non contempla l'occlusione del pluviale, quindi la garanzia non può operare ma la sig. Y è tenuta lei direttamente al pagamento del dovuto.

Impianto di raccolta e smaltimento delle acque inidoneo: la responsabilità del condominio

Considerazioni conclusive

L'occlusione del pluviale può essere solo imputato alla proprietaria esclusiva del terrazzo per sua negligenza. Se si fosse trattato di rottura del pluviale, stante la sua natura di bene comune, il risultato poteva risultare diverso, tuttavia in altra vertenza da radicarsi contro il condominio visto che nella presente fattispecie quest'ultimo non è stato parte in causa.

Per quanto concerne l'eccezione delle precipitazioni atmosferiche, esse integrano l'ipotesi di caso fortuito quando hanno i connotati dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità. L'accertamento deve essere con dati scientifici di tipo statistico (i c.d. dati pluviometrici) riferiti a quel determinato contesto geografico, con valutazione nello stato del bene in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico.

In ragione delle tempeste che si stanno diffondendo negli ultimi anni, il criterio è dettato ormai con maggior rigore: "la pioggia intensa e persistente, tale da assumere il carattere della eccezionale intensità, non può costituire un evento tale da rientrare nel caso fortuito o nella forza maggiore specie in epoche, come quella attuale, in cui i dissesti idrogeologici richiedono maggior rigore" (Cass., 24 marzo 2016 n. 5877; Cass. 3 ottobre 2019, n. 8466).

Sul versante opposto, se il temporale è di particolare intensità e violenza, riversando al suolo in pochi minuti 50 mm di pioggia, concreta l'esimente del caso fortuito (Tribunale di Monza, Sez. II, 16.03.2016).

La giurisprudenza ritiene che in caso di piogge intense che provochino la tracimazione delle acque, l'ente preposto al loro smaltimento non è responsabile per i danni causati se dimostra di aver provveduto alla manutenzione in modo scrupoloso degli impianti e che, nonostante ciò, l'evento lesivo si sia verificato ugualmente (Cass., 16 maggio 2011, n. 10720).

Sentenza
Scarica Trib. Napoli Nord 27 luglio 2023 n. 3471
  1. in evidenza

Dello stesso argomento


Terrazzo privato e danni da cose in custodia

A seconda dei casi, la responsabilità per i danni derivanti da un terrazzo esclusivo grava solo sul proprietario o può essere condivisa con il condominio.. La manutenzione straordinaria di un terrazzo