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Scarico a parete della caldaia a condensazione

Quando è ancora possibile lo scarico a parete? Conviene o è opportuno avere altri sistemi?
Avv. Anna Nicola - Foro di Torino 
Mag 21, 2020

I principi generali in tema di impianti termici e le conseguenti deroghe

La Legge n. 90 del 2013 sancisce, a partire dal 31 agosto 2013, che tutti gli impianti termici di nuova realizzazione o installati in sostituzione a una precedente caldaia corre l'obbligo dello scarico a tetto.

Quanto detto è in termini generali, che in particolari casi subisce eccezione permettendo ancora lo scarico a parete.

L'art. 5 della L. 90/2013 stabilisce che "9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.

9. bis. È possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:

a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;

b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;

c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto

d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;

e) vengono installati uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto".

Nello specifico, poi l'art. 17 bis della L. 90/2013 -e successiva ratifica con il Decreto legislativo n.102 del 4 Luglio 2014 stabilisce che gli impianti termici la cui installazione sia successiva al 31 agosto 2013 devono avere il collegamento con appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, il cui sbocco finale deve essere sul tetto dello stabile a una certa quota sancita dalla vigente normativa tecnica.

Questa previsione è in termini di salute delle persone, visto che i prodotti derivanti della combustione incidono in modo negativo sulla salute delle persone e sull'ambiente. Si pensi ad esempio all'ossido di azoto, ossido di carbonico, anidride carbonica, polveri sottili, e così via.

Deroghe allo sbocco sul tetto

Ci sono casi in cui è possibile derogare a quanto stabilito da queste norme.

Così è nel caso in cui si debba procedere alla sostituzione di un generatore di calore individuale installato prima del 31 agosto 2013; non occorre la modifica dello scarico esistente portandolo al tetto, sempreché la nuova caldaia sia a camera stagna con un certo rendimento, determinato in misura superiore a quello previsto dal D.P.R. 59/2009 (art. 4 comma 6 lettera a).

Nel caso in cui si tratti di condominio con impianto di riscaldamento centralizzato si limitano ulteriormente i casi di deroga.

Lo scarico a parete in condominio, con riscaldamento autonomo, non è consentito se non viene rispettato quanto previsto dal Regolamento comunale, dal Regolamento ministeriale, dal decreto 102 del 2014 che fornisce agli enti comunali specifiche indicazioni

Consentito lo scarico a parete di una caldaia a condensazione. Il Tar Lombardia detta le regole

Se viene acquistata una caldaia a gas a condensazione con basse emissioni NOx, e sussiste l'impossibilità tecnica di accedere con la canna fumaria a tetto, lo scarico dei fumi a parete è una possibile soluzione. Al fine di far risultare validamente questo dato tecnico, occorre che vi sia apposita perizia asseverata di un tecnico qualificato (progettista).

Il tecnico ha il compito di attestare la ricorrenza di tutte le disposizioni normative e i regolamenti vigenti.

Qualora incorrano e vengano rispettate tutte le condizioni indicate dal D. Lgs. 102/14, non può essere vietatolo scarico a parete per la caldaia a condensazione. Qui occorre rispettare la norma UNI 7129/2015, che determina le distanze da mantenere nel posizionamento del terminale di scarico.

Le norme UNI 7129/2015 stabiliscono per balconi e finestre le distanze minime da rispettare. Esse sono: - in quota A1, almeno 600 mm partendo dal limite inferiore della finestra; - in quota A2, almeno 400 mm considerando le adiacenze della finestra; - in quota D1, almeno 300 mm partendo dal limite inferiore del balcone; - in quota D2, almeno 1000 mm considerando le adiacenze laterali del balcone.

Vi è poi una specifica disposizione che stabilisce che se il balcone da catasto è considerato praticabile, i terminali dello scarico devono essere progettati in modo tale che dal punto di sbocco dei fumi a quello del perimetro esterno del balcone, prendendo in considerazione anche l'altezza di un eventuale sistema di protezione -come può essere il parapetto- dello stesso, non può esserci uno spazio inferiore ai 2.000 mm.

Occorre poi considerare che spesso lo scarico a parete crea comunque problemi con i vicini i quali possono invocare l'art. 844 c.c., norma in tema di intollerabilità di fumi ed esalazioni nocive sprigionate da uno scarico non situato sul tetto.

"Il giudice civile non è infatti necessariamente vincolato dalla normativa tecnica prescritta per limitare l'inquinamento ed i consumi energetici, e, nello stabilire la tollerabilità o meno dei relativi effetti nell'ambito privatistico, può anche discostarsene, pervenendo motivatamente al giudizio di intollerabilità, ex art. 844 c.c., sulla scorta di un prudente apprezzamento di fatto che consideri la particolarità della situazione concreta e dei criteri fissati dalla norma civilistica, e che rimane, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità" (Cass. n. 20555/2017).

Il TAR Lombardia ha stabilito con la sentenza n. 1808/2017 che il Comune non è legittimato a richiedere la rimozione della caldaia con scarico a parete, nel caso in cui sia una caldaia a condensazione (a basso NOx) installata dal proprietario nel rispetto delle distanze di scarico dei fumi e costretto al distacco dalla canna fumaria collettiva perché risultata non a norma.

La conclusione è stata quindi la condanna del condominio a provvedere all'adeguamento della canna fumaria e del Comune per "eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto" dalle sue attribuzioni.

Scarico a parete di una caldaia

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