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Danni al vicino. Non sussiste reato se è possibile agevolmente ripristinare lo stato dei luoghi in poco tempo

Si deve escludere la sussistenza del reato non tanto per l'assenza di danneggiamenti, quanto per il fatto che la si possa agevolmente ripristinare lo stato dei luoghi in poco tempo.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. La Corte d'appello, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, appellata dalle parti civili, aveva condannato il ricorrente al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di costituzione per i due gradi di giudizio in favore delle stesse, per il reato di cui all'art. 392 cod. pen., per essersi fatto ragione da sé pur potendo ricorrere ai giudice, con violenza sulle cose, consistita nel lanciare una scala nel terreno confinante e nel rendere inservibili una videocamera ed il cancello di recinzione.

In particolare, la Corte aveva ribaltato la sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale, ritenendo integrati gli estremi del reato contestato ed affermando la responsabilità dell'imputato ai soli effetti civili, in difetto di una impugnazione della sentenza da parte del pubblico ministero. Avverso tale provvedimento, l'imputato aveva proposto ricorso in cassazione.

I motivi del ricorso. L'imputato aveva contestato la violazione di legge in relazione all'art. 392 c.p. sulla base delle ulteriori considerazioni che la scala ed il cancello erano di proprietà di altro soggetto e non delle parti civili, che la recinzione era precaria e che cadendo a terra non aveva subito alcun danno essendo di ferro, mentre la telecamera era stata soltanto spostata per modificare l'angolo di ripresa dell'obiettivo, sempre quindi senza arrecare alcun danno.

Il ragionamento della Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, sebbene sia assolutamente corretta l'affermazione di principio secondo cui ai fini della configurabilità del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 392 cod. pen.), sussiste il requisito della violenza sulla cosa nella condotta dell'agente che, pur non arrecando danni materiali, si manifesti come esercizio di un preteso diritto sulla cosa modificandone arbitrariamente la destinazione, tuttavia deve essere anche rimarcato il fatto che non può prescindersi dalla valutazione della concreta incidenza che il mutamento della destinazione della cosa abbia avuto sull'interesse della persona offesa a salvaguardare iI mantenimento inalterato dello stato dei luoghi.

Per meglio dire, le modalità della violenza era state descritte nello spostamento di una scala lanciata nel terreno confinante, e nel modificare l'angolo di ripresa di una videocamera di sorveglianza, poi subito riposizionata dalle persone offese.

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Si era trattato di azioni sicuramente arbitrarie volte a contestare il diritto di proprietà sulla striscia di terreno che era al confine tra due proprietà oggetto di un contenzioso con le parti civili, cui anche l'imputato era interessato, quale promittente acquirente, in forza di un contratto preliminare di vendita. Tuttavia nella impugnata sentenza di condanna era stata omessa ogni valutazione sulla incidenza concreta di dette azioni sullo stato dei luoghi, e soprattutto era stata pretermessa la valutazione sulla effettiva concreta offensività di dette condotte.

In considerazione non tanto dell'assenza di danneggiamenti - aspetto questo irrilevante - ma per l'agevole attività di ripristino, realizzabile in pochi istanti, trattandosi soltanto dello spostamento episodico di tre oggetti, di facile rimozione e di altrettanto ancora più facile, quasi istantanea, ricollocazione nello status quo ante. Premesso ciò, la Cassazione ha evidenziato che "affinché l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, attinga la soglia del penalmente rilevante, deve pur sempre comportare un intervento modificativo dello stato dei luoghi che sia apprezzabile come concretamente idoneo ad ostacolare l'esercizio del diritto altrui che si intende arbitrariamente comprimere".A tanto conduce sia il principio di offensività, sia l'esigenza di confinare nel "giuridicamente indifferente" i comportamenti costituenti violazioni di regole deontologiche, etiche o sociali, inidonei - pur tuttavia a rappresentare un reale elemento di turbamento per la controparte.

In conclusione, il ricorso è stato accolto; per l'effetto, la sentenza è stata annullata senza rinvio.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

ESERCIZIO ARBITRARIO DELLE PROPRIE RAGIONI

RIFERIMENTI NORMATIVI

392 C.P.

PROBLEMA

Sia in primo che in secondo grado le modalità della violenza erano state descritte facendo riferimento a una serie di azioni, consistite nell'aver spinto a terra un cancello in ferro posizionato in loco in modo precario, nell'aver spostato di una scala lanciata nel terreno confinante e nell'aver modificato l'angolo di ripresa di una videocamera di sorveglianza, poi subito riposizionata dalle persone offese.

LA SOLUZIONE

Secondo la cassazione, nella impugnata sentenza di condanna era stata omessa ogni valutazione sulla incidenza concreta di dette azioni sullo stato dei luoghi, e soprattutto era stata pretermessa la valutazione sulla effettiva concreta offensività di dette condotte: l'agevole attività di ripristino, realizzabile in pochi istanti.

LA MASSIMA

Va escluso il carattere offensivo della condotta di colui che, in lite con il vicino per ragioni di confine, fa cadere la recinzione in ferro e lancia una scala nel giardino altrui colpendo la telecamera che, tuttavia, non si rompe, ma ne viene cambiata solo l'angolatura.

Quindi, manca la sussistenza del reato non tanto per l'assenza di danneggiamenti, quanto per il fatto che la si possa agevolmente ripristinare lo stato dei luoghi in poco tempo. Cass. pen., sez. VI, 8 agosto 2019, n. 35876

Come incastrare un vicino dispettoso?

Sentenza
Scarica Cass. pen. sez. VI 8 agosto 2019 n. 35876
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