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Lavori di ristrutturazione di un immobile, prolunga elettrica non a norma: chi ne risponde della morte dell'operaio?

Cantiere domestico ed incidente mortale. Nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La necessità di un coordinatore per la progettazione e esecuzione dei lavori, in caso di interferenza di più imprese in un cantiere e di conseguente rischio interferenziale, non esonera il datore di lavoro dagli obblighi di protezione nei confronti dei suoi dipendenti.

La vicenda. La Corte di Appello di Messina confermava la sentenza di primo grado con cui Tizio, in qualità di datore di lavoro, Caio e Sempronia, in qualità di committenti, Mevio, in qualità di elettricista incaricato di eseguire lavori elettrici nell'immobile, erano stati condannati alla pena di due anni di reclusione ed al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile per il reato di cui all'art. 113 c.p. e art. 589 c.p., comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 80, 90 e 96, per avere cagionato in agosto 2009, con condotte negligenti, imprudenti e imperite e non conformi alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il decesso di Filano, il quale, nel corso di lavori di ristrutturazione di un immobile, nel riordinare gli attrezzi di lavoro, restava folgorato dal contatto con una prolunga non a norma, perché priva di presa e collegata direttamente alla rete elettrica a bassa tensione dell'immobile - in particolare Tizio con colpa consistita nel non avere redatto il piano operativo di sicurezza, nel non aver valutato il rischio elettrico e nel non aver adottato misure idonee a ridurlo o eliminarlo (ad esempio, installazione di un quadro elettrico a servizio del cantiere, dotato dell'interruttore differenziale magneto-termico e collegato elettricamente a terra); Caio e Sempronia con colpa consistita nel non aver designato il coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori e nel non aver verificato l'idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi incaricati; Mevio con colpa consistita nell'aver realizzato un impianto elettrico gravemente carente, privo di ogni più elementare dispositivo di sicurezza, quali il salvavita e il imitatore magneto termico.

I motivi di ricorso. Tizio ha dedotto l'errata applicazione della legge penale in ordine agli artt. 113 e 589 c.p. atteso che il giudice dell'impugnazione non aveva distinto i ruoli e le responsabilità dei coimputati e non aveva risposto alle specifiche censure formulate in appello relativamente alla situazione dell'impianto elettrico al momento della valutazione di rischi.

Caio e Sempronia, invece, avevano dedotto che la loro condanna prescindeva dall'effettivo accertamento del nesso causale tra la loro condotta e l'evento letale, avendo i giudici di merito aderito alle conclusioni del perito e tralasciato tutte le incongruenze evidenziate dai consulenti, e non sussistendo, nel caso di specie, l'obbligo di nominare il coordinatore; con riferimento alla sola posizione di Caio, atteso che la stessa Sempronia è stata erroneamente qualificata committente, mentre era solo proprietaria dell'immobile.

Mevio, infine, ha dedotto che egli era stato incaricato solo della verifica e dell'adeguamento alla disciplina vigente dell'impianto elettrico dell'abitazione e non degli esterni dell'immobile.

Morte dell'operaio. Risponde per omicidio colposo il capo condomino committente dei lavori

Il ragionamento della Cassazione. Secondo i giudici, Tizio, in qualità di datore di lavoro del figlio, "avrebbe dovuto preventivamente sincerarsi della sicurezza dei luoghi" e conseguentemente, una volta constate le condizioni di insicurezza del cantiere, anche in considerazione dell'intervento di ulteriori imprese, "avrebbe dovuto provvedere ad evitare che il giovane (Filano) procedesse nell'esecuzione dei lavori o permanesse ulteriormente sui luoghi, data la condizione di pericolo". Nella sentenza si è anche precisato che "l'obbligo di vigilanza necessita di un progressivo e costante aggiornamento", sicché è irrilevante che, al momento dell'eventuale valutazione dei rischi, le condizioni del cantiere fossero diverse.

Del resto, come ha chiarito la giurisprudenza, in tema di prevenzione infortuni sul lavoro, integra la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro non soltanto l'omessa redazione del documento iniziale, ma anche il suo mancato, insufficiente o inadeguato aggiornamento od adeguamento (Cass. pen. sez. 3, n. 4063/2008); in vicenda, i giudici di merito avevano accertato che Tizio non aveva adempiuto tale suo obbligo né all'inizio né nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Per quanto riguarda, invece, Sempronia, proprietaria dell'immobile oggetto dei lavori, la Corte di appello ha desunto il suo ruolo di committente "formale" dal verbale di contravvenzione indirizzato dall'Ispettorato del lavoro ad entrambi i coniugi in qualità di committenti, pur precisando che solo Caio si era occupato dei contatti e dei rapporti con i professionisti e con le imprese.

La motivazione in ordine alla posizione di garanzia della ricorrente risultava, dunque, contraddittoria.

In conclusione, la sentenza è stata annullata solo nei confronti di Sempronia, in accoglimento esclusivamente del motivo riferito al vizio motivazionale relativo al suo asserito ruolo di committente, con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

RESP. COMMITTENTE

RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 26 e 90

PROBLEMA

Il datore di lavoro, i committenti e l'elettricista incaricato di eseguire lavori elettrici nell'immobile, erano stati condannati alla pena di due anni di reclusione ed al risarcimento del danno per il decesso dell'operaio, il quale, nel corso di lavori di ristrutturazione di un immobile, nel riordinare gli attrezzi di lavoro, restava folgorato dal contatto con una prolunga non a norma.

LA SOLUZIONE

Accertata la responsabilità di tutti imputati, la Cassazione ha escluso solo la proprietaria dell'immobile oggetto dei lavori in quanto la Corte di appello avrebbe desunto il suo ruolo di committente "formale" dal verbale di contravvenzione indirizzato dall'Ispettorato del lavoro ad entrambi i coniugi in qualità di committenti, pur precisando che solo il marito si era occupato dei contatti e dei rapporti con i professionisti e con le imprese.

LA MASSIMA

Gli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 26 e 90 gravano esclusivamente sul committente, da intendersi come colui che ha stipulato il contratto d'opera o di appalto, anche se non proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate, mentre nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell'esecuzione delle opere, pur in assenza di una delega di funzioni (Cass. pen. sez. IV, 31 luglio 2019, n. 34893).

Lavori in condominio: committente e datore di lavoro

Sentenza
Scarica Cass. pen. sez. IV 31 luglio 2019 n. 34893
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