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Se la delibera viene sostituita il decreto ingiuntivo va revocato

Cosa succede al decreto ingiuntivo nel caso in cui la delibera, posta a fondamento della pretesa creditoria, è sostituita perché illegittima?
Avv. Mariano Acquaviva - Foro di Salerno 

È cosa nota che l'amministratore sia tenuto ad agire tempestivamente contro i condòmini che non sono in regola con i pagamenti; un ingiustificato ritardo potrebbe costargli perfino la revoca dell'incarico.

Per adempiere a tale dovere, però, è necessario che l'assemblea abbia approvato la spesa, costituendo la delibera il titolo costitutivo, il fondamento e la prova del credito condominiale. Da ciò deriva che se la delibera viene sostituita, il decreto ingiuntivo va revocato.

Secondo la Corte di Appello di Palermo (sentenza 4 marzo 2021 n. 337), il procedimento monitorio instaurato sulla base di una delibera che, nelle more, è stata ritenuta illegittima e sostituita da altra in un "disperato" tentativo di convalida, non può trovare seguito, in quanto è venuto meno l'intero fondamento della pretesa creditoria.

In altre parole, se il titolo che ha legittimato il condominio ad agire contro il debitore viene meno oppure è sostituito da uno nuovo, l'intera proceduta risulterà inficiata, con necessaria revoca del decreto ingiuntivo nel frattempo emanato. Prosegui nella lettura per approfondire la questione.

Recupero del credito condominiale: come funziona?

Prima di vedere cosa succede al decreto ingiuntivo se la delibera è sostituita da una nuova, è bene spiegare brevemente come funziona il recupero del credito condominiale.

Le norme fondamentali sono due: l'art. 1129, comma nono, del codice civile, e l'art. 63 delle disposizioni attuative del codice civile.

La prima disposizione impone all'amministratore il preciso obbligo di attivarsi per il recupero forzoso delle somme dovute dagli obbligati entro il termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, salvo che sia stato espressamente dispensato dall'assemblea.

L'art. 63 disp.att. c.c., dal proprio canto, fornisce all'amministratore che debba adempiere all'obbligo del recupero del credito uno strumento formidabile: il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo.

Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante l'eventuale opposizione.

Nel caso in cui non sia stato approvato uno stato di ripartizione, l'amministratore potrà comunque procedere al recupero del credito, anche con procedura monitoria, ma non potrà giovarsi dell'esecuzione immediata del decreto ingiuntivo.

In ogni caso, a tenore dell'art. 1129, comma 12, nr. 6), c.c., qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva costituisce grave irregolarità che comporta la revoca giudiziale dell'amministratore.

Decreto ingiuntivo e delibera sostituita: il caso

Veniamo ora al caso affrontato dalla corte palermitana. Il condominio otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di uno dei condòmini per quote di oneri condominiali relativi a quattro unità immobiliari comprese nell'edificio.

Avverso il suddetto decreto proponeva opposizione il debitore sostenendo, tra le altre cose, che il credito azionato aveva fondamento in varie delibere condominiali tutte da lui impugnate e di cui era stata chiesta la sospensione dell'esecuzione.

Le delibere nulle non possono essere sostituite da altre con identico contenuto

Il giudice di prime cure, all'esito del procedimento, rigettava l'opposizione. Avverso suddetta sentenza proponeva appello il debitore, ribadendo l'illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto basato su delibera assembleare (dell'11.11.2015) annullata in sede giurisdizionale ma ratificata con delibera successiva del 24.11.2016.

A parere dell'appellante, è illogico porre a fondamento dell'ingiunzione un titolo venuto a esistenza dopo il decreto ingiuntivo. La delibera successiva (del 24.11.2016) era stata adottata per sottrarre il condominio alle conseguenze dell'annullamento di altre delibere di approvazione di spese condominiali in parte costituenti oggetto del credito azionato nel monitorio, e scongiurare così l'annullamento imminente anche di quella del giorno 11.11.2015, che, difatti, il Tribunale poco dopo avrebbe dichiarato illegittima.

In buona sostanza, l'appellante si duole del fatto che il decreto ingiuntivo poggi su una delibera (del 2015) ritenuta invalida ma "salvata", in qualche modo, da una successiva delibera di ratifica successiva (del 2016).

Secondo il condomino, dunque, la delibera successiva non può legittimare una pretesa creditoria che si fonda su una decisione precedente, decisione che, nelle more del procedimento, è stata ritenuta invalida da altro giudice.

Peraltro, il condomino appellante evidenzia che nessun obbligo poteva gravare sul condomino in base alla "delibera di ratifica" del 24.11.2016, avendo egli alienato a quella data due delle tre unità immobiliari cui erano riferiti gli oneri condominiali oggetto d'ingiunzione, rimanendo proprietario solo di un piccolo magazzino.

Opposizione a decreto ingiuntivo e mancata impugnativa di delibera assembleare: quali conseguenze?

Decreto ingiuntivo e delibera sostituita: la decisione

La Corte di Appello di Palermo (sentenza 4 marzo 2021 n. 337) accoglie l'impugnazione del condomino revocando così il decreto ingiuntivo.

Secondo la corte siciliana, il ricorso per decreto ingiuntivo presentato dal condominio era fondato su una delibera (datata 11.11.2015) poi impugnata dall'appellante e sospesa dal giudice dell'impugnazione.

Con successiva sentenza del 2017, tale delibera, seppure non esplicitamente dichiarata invalida, è stata ritenuta viziata, pervenendosi a declaratoria di cessazione della materia del contendere in ragione del sopravvenire di una delibera di ratifica (del 24.11.2016).

Da tanto deriva che la prima delibera (quella dell'11.11.2015) non è più idonea a fondare l'azione monitoria né la domanda oggetto del giudizio, essendo stata caducata.

La delibera di ratifica, emanata successivamente (in data 24.11.2016) è, in effetti, estranea al contenzioso. Essa viene adottata dopo la proposizione del ricorso e l'emissione del decreto ingiuntivo, e per di più, viene sospesa dopo la sentenza impugnata con ordinanza che ha dato atto che anche il condominio ne aveva riconosciuto l'annullabilità.

L'appello è quindi fondato e va accolto, in quanto se la delibera fondante la pretesa creditoria viene sostituita, il decreto ingiuntivo va revocato.

Revoca decreto ingiuntivo per invalidità delibera: giurisprudenza

La sentenza in commento della Corte d'Appello di Palermo si pone nel solco di precedente giurisprudenza di legittimità.

La Suprema Corte ha più volte chiarito che la delibera di approvazione dello stato di ripartizione delle spese, sulla cui base l'amministratore può ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva (ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c.), deve necessariamente precedere la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, sicché, ove nella pendenza del giudizio di opposizione, detta delibera sia sostituita con altra, la sanatoria che ne discende consegue non già ad una convalida, con effetti retroattivi, dell'originaria deliberazione ma ad una rinnovazione di questa, inidonea ad essere sottesa a quel decreto ingiuntivo, siccome formalmente assunta successivamente alla sua pronunzia (Cass., sent. n. 24957 del 6.12.2016).

Anche la Corte di Cassazione, dunque, non lascia adito a dubbi: la delibera adottata successivamente per "compensare" i vizi della precedente non sana i vizi di quest'ultima, bensì sostituisce in toto quella precedente.

Un'eventuale pretesa creditoria del condominio, dunque, dovrà fondarsi sulla nuova e successiva delibera, con procedimento da instaurarsi necessariamente dopo l'adozione della seconda decisione assembleare.

Sentenza
Scarica App. Palermo 4 marzo 2021 n. 337
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