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L'importanza della delibera assembleare di ripartizione della spesa in relazione alla concessione del decreto ingiuntivo

Perché il piano di riparto delle spese assume centrale importanza se c'è da proporre un'azione di recupero del credito contro un condòmino moroso?
Avv. Eliana Messineo - Foro di Reggio Calabria 

Recupero crediti e piano di riparto

L'amministratore di condominio ha il dovere, oltre che il potere, di riscuotere i contributi nei confronti dei condomini morosi, essendo legittimato ad agire e a chiedere l'emissione del decreto ingiuntivo senza necessità di autorizzazione a stare in giudizio da parte dell'assemblea.

Si tratta di un potere-dovere di autonoma iniziativa che ha la sua fonte nell'approvazione delle spese- sia ordinarie sia straordinarie- da parte dell'assemblea condominiale ed in particolare nelle delibere di approvazione del bilancio preventivo e o del rendiconto consuntivo, che costituiscono prove idonee ad ottenere il decreto ingiuntivo.

Non occorre, infatti, che l'assemblea approvi anche lo stato di riparto che è necessario solo per ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo (art. 63 disp. att. c.c.).

Qual è, dunque, la differenza, che rileva in un giudizio monitorio nonché nell'eventuale opposizione, tra un decreto ingiuntivo fondato su una delibera assembleare di approvazione della spesa straordinaria ed un decreto ingiuntivo concesso anche in presenza di una delibera di ripartizione della spesa?

Un importante chiarimento in materia ci viene dato dal Tribunale di Salerno con la sentenza del 12 marzo 2020 n. 923 che, nel decidere una causa di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in mancanza di un'approvazione assembleare di ripartizione della spesa, ha fatto propri alcuni principi giurisprudenziali già elaborati dalla Cassazione.

La sentenza in commento offre spunti di riflessione su diversi temi, il principale dei quali è quello relativo all'importanza dei piani di riparto in relazione alla concessione del decreto ingiuntivo.

Lo stato di riparto "blinda" il decreto ingiuntivo che potrà essere dichiarato immediatamente esecutivo in quanto la ripartizione funge da riconoscimento del debito e rende l'ambito del conseguente ed eventuale giudizio di opposizione ancora più ristretto rispetto ad un decreto ingiuntivo concesso in presenza della sola delibera di approvazione della spesa poiché diretto soltanto alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia della delibera assembleare di approvazione della spese e di ripartizione del relativo onere.

Vediamo perché e procediamo con ordine.

L'insussistenza della delibera assembleare di ripartizione della spesa nella concessione di un decreto ingiuntivo non rileva quale motivo di revoca dell'ingiunzione. Il caso sottoposto al Tribunale di Salerno.

I proprietari di un appartamento in uno stabile condominiale proponevano opposizione al decreto ingiuntivo con il quale il Tribunale di Salerno ingiungeva il pagamento, in solido tra loro, in favore del Condominio di una somma a titolo di spesa relativa ai lavori di manutenzione straordinaria deliberati dalle assemblee (ripristino del cornicione di coronamento e della facciata laterale dello stabile).

Deducevano, a fondamento della loro opposizione, che dalla somma ingiunta andasse detratta la spesa da loro autonomamente sostenuta per il ripristino dei balconi e delle fioriere aggettanti il loro appartamento ritenendo che la somma da loro anticipata fosse una somma risparmiata dal Condominio poiché l'impresa appaltatrice, che aveva eseguito i lavori di rifacimento della facciata, aveva escluso la parte già lavorata in precedenza e a cura e spese degli opponenti.

In subordine, in caso di mancato accoglimento, proponevano domanda riconvenzionale per la condanna del Condominio al pagamento della somma da loro già pagata per il ripristino dei balconi aggettanti il loro appartamento.

Condomino moroso. La delibera di riparto spese legittima il decreto ingiuntivo?

All'udienza di prima comparizione, il difensore degli opponenti esibiva un bonifico effettuato dopo il deposito del decreto ingiuntivo, che unitamente ad altro bonifico effettuato dagli stessi e già prodotto dal Condominio in sede di sua costituzione in giudizio (con tale deposito il Condominio intendeva provare la ricognizione di debito) andava a ridurre la pretesa ingiunta.

Successivamente, nel termine di rito consentito per le precisazioni e le modificazioni delle domande, gli opponenti specificavano un ulteriore motivo di opposizione, consistente nell'insussistenza della delibera assembleare di ripartizione della spesa sull'assunto che le delibere poste a fondamento del ricorso monitorio contenessero soltanto l'approvazione della spesa da sostenere per l'esecuzione dei lavori e non anche l'approvazione dei piani di riparto.

Orbene, il Tribunale di Salerno, dopo aver dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo per uno dei due opponenti, per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, e proseguito il giudizio per l'altro opponente regolarmente passato per la mediazione, rigettava l'opposizione e la sua domanda riconvenzionale, pur revocando il decreto ingiuntivo, in toto, stante il pacifico pagamento dopo il deposito del decreto ingiuntivo, di circa la metà della somma ingiunta.

Il Tribunale rigettava, altresì, l'opposizione fondata sul motivo dell'insussistenza di una delibera assembleare di ripartizione della spesa, quale titolo necessario alla base della concessione del decreto ingiuntivo.

Compensazione legale e giudiziale: quanto si può chiedere?

L'insussistenza della delibera assembleare di ripartizione della spesa nella concessione di un decreto ingiuntivo non rileva quale motivo di revoca dell'ingiunzione. Le ragioni della decisione.

Con riferimento al motivo di opposizione al decreto ingiuntivo consistente nell'insussistenza di una deliberazione assembleare di ripartizione della spesa relativa ai lavori di manutenzione straordinaria dello stabile condominiale - che è il tema principale della sentenza in esame - il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione sull'assunto che l'esistenza della delibera di approvazione della spesa straordinaria fosse da sola sufficiente per obbligare ciascun condomino al pagamento ma che, non essendo stato pure approvato lo stato di riparto, l'opponente avrebbe potuto contestare, non la spesa deliberata, ma la misura della spesa imputata ossia la sua rispondenza ai criteri di ripartizione dettati dagli artt. 1123 c.c. (le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono secondo le tabelle millesimali).

Ciò perché - spiega il Tribunale - le delibere condominiali sono soggette ad impugnativa ex art. 1137 comma 2 c.c. e restano vincolanti per i singoli condomini, anche in caso di esperita impugnativa a meno che il giudice di questa ne disponga la sospensione dell'efficacia esecutiva.

Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, deve limitarsi a verificare l'esistenza e la permanente efficacia delle relative deliberazioni assembleari e non può esercitare il giudizio sulla loro validità che è riservato invece al giudice davanti al quale le delibere siano state eventualmente impugnate.

Sicché, la delibera assembleare di approvazione della spesa costituisce, di per sé, prova idonea ai fini dell'esistenza del credito, tale da legittimare la concessione del decreto ingiuntivo.

Invece, la delibera di approvazione assembleare del piano di ripartizione delle spese non costituisce un presupposto processuale o una condizione dell'azione monitoria, ma consente di ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nonché di limitare ulteriormente l'eventuale giudizio di opposizione alla sola verifica dell'esistenza ed efficacia della spesa ed anche di ripartizione del relativo onere.

A tale conclusione il Tribunale di Salerno perviene invocando alcune pronunce giurisprudenziali che hanno elaborato i principi di diritto di seguito riportati.

Recupero crediti e piano di riparto in condominio, i principi di diritto

In tema di riscossione degli oneri condominiali, non costituisce motivo di revoca dell'ingiunzione, ottenuta sulla base della delibera di approvazione di una spesa, la mancata approvazione del relativo stato di riparto, atteso che le spese deliberate dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c., cosicché ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino (Cass., 23.02.2017 n. 4672)

La deliberazione dell'assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito, legittimando, senz'altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all'esito del giudizio di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito sia ristretto solamente alla verifica dell'esistenza e dell'efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all'approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri (Cass. n. 27292 del 9.12.2005).

Sentenza
Scarica Tribunale Salerno 12 marzo 2020 n.923
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