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Pignoramento di un immobile caduto in eredità

Cosa deve fare il creditore procedente per agire esecutivamente nei confronti dell'erede che ha accettato l'eredità in forma tacita.
Avv. Marco Borriello - Foro di Nola 

Nella delicata quanto complessa procedura di esecuzione immobiliare a danno di un debitore, la situazione si complica ulteriormente allorquando il bene è di provenienza ereditaria. In tal caso, infatti, il creditore procedente ha il compito di dimostrare che il soggetto esecutato è l'effettivo successore.

Tale circostanza, però, non sempre risulta dai registri immobiliari. Può capitare, infatti, che l'acquisto iure successionis sia avvenuto in forma tacita e che non sia ancora trascritto. Per raggiungere tale condizione, potrebbe essere necessario ricorrere ad un accertamento giudiziale.

A quanto pare, è proprio ciò che è accaduto nel caso culminato con la recente ordinanza n. 19557 del 08 luglio 2021 della Suprema Corte di Cassazione.

Nello specifico, in ben tre gradi di giudizio, si sono scontrati un condominio (creditore procedente) ed un condòmino (debitore esecutato), nell'occasione diventato destinatario di un pignoramento immobiliare a causa della morte del padre e della conseguente successione ereditaria sui beni del medesimo.

Non mi resta, pertanto, che descrivere, brevemente, ciò che ha generato la lite in commento e l'esito della medesima.

Pignoramento di un immobile caduto in eredità: il caso concreto

La lite in esame nasce a seguito di un pignoramento a danno del proprietario di alcune porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato genovese. Su queste, il condomino aveva avviato una procedura esecutiva.

Nel corso della stessa, però, il Tribunale di Genova aveva rilevato che mancava la trascrizione dell'acquisto iure successionis. A quanto pare, questo si era consolidato tacitamente, ma ciò non risultava da alcun atto trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 cod. civ.

Era, quindi, necessario che un giudice accertasse il titolo di proprietà del debitore per poi iscriverlo nei registri immobiliari, allo scopo di rispettare il principio di continuità delle trascrizioni.

Nel conseguente procedimento di accertamento, conclusosi con l'accoglimento della domanda del condominio, resisteva, invano, il proprietario esecutato. Questi, non soddisfatto, proponeva appello, anch'esso rivelatosi fallimentare. Non contento dell'ulteriore esito negativo, la questione finiva dinanzi agli Ermellini.

In tale sede, sostanzialmente, il debitore esecutato ribadiva che il processo di accertamento della sua qualità di erede fosse stato superfluo, essendo da sempre stato pacifico e conclamato l'acquisto, seppur tacito, del titolo di successore dei beni aggrediti.

In realtà, la Corte di Cassazione, nel solco delle due decisioni già impugnate, ha confermato la legittimità delle medesime e ha respinto ogni eccezione sollevata dal ricorrente. Ciò ha comportato che anche in occasione dell'ultimo verdetto, il condòmino de quo è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Accettazione dell'eredità: la trascrizione

La trascrizione di un acquisto iure successionis è indispensabile allorquando i diritti trasmessi all'erede sono di natura immobiliare. Tale regola è contenuta dell'art. 2648 cod. civ., secondo il quale «Si devono trascrivere l'accettazione dell'eredità che importi acquisto dei diritti enunciati nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 2643».

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In particolare, la norma richiamata, al comma secondo, precisa che «La trascrizione dell'accettazione dell'eredità si opera in base alla dichiarazione del chiamato all'eredità, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente».

Le disposizioni appena citate devono, inevitabilmente, trovare applicazione anche nel caso in cui l'accettazione dell'eredità sia avvenuta tacitamente. Uno di questi casi, potrebbe essere quello del potenziale erede, possessore dei beni ereditari, che non compie l'inventario dei cespiti caduti in successione entro il termine di legge (art. 485 co. civ.).

In un'ipotesi come questa, l'accettazione tacita non risulta da un atto pubblico e nemmeno da una scrittura privata, come vuole la legge. Perciò, pare irrinunciabile, che debba essere conclamata a seguito di un accertamento giudiziale, cosicché possa essere trascritta.

Trascrizione accettazione tacita dell'eredità: il titolo

Secondo la Cassazione in commento, la disposizione che prevede l'obbligatorietà della trascrizione dell'accettazione dell'eredità, deve essere applicata anche al caso in cui l'acquisto iure successionis sia avvenuto tacitamente.

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Ovviamente, se non è possibile rinvenire un atto trascrivibile (ad esempio, nel caso dell'erede possessore dei beni), l'unico modo per ottenere un titolo idoneo allo scopo è l'accertamento giudiziale «Qualora, invece, il chiamato all'eredità, come avvenuto nella specie, abbia compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità ma questo non sia trascrivibile ai sensi dell'art. 2648 c.c., perché non risulta da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero se si assume che l'acquisto della qualità di erede sia seguito ex lege ai fatti di cui agli artt. 485 o 527 c.c., non risultando questo acquisto dai pubblici registri, la vendita coattiva del bene pignorato ai danni del chiamato presuppone che la qualità di erede del debitore esecutato sia accertata con sentenza (Cass. Sez. 3, 26/05/2014, n. 11638)».

Per gli Ermellini, quindi, il creditore procedente, che ha il compito di dimostrare la legittimazione passiva del debitore esecutato, per procedere correttamente, dinanzi ad un'accettazione tacita dell'eredità dei beni pignorati, ha il dovere/potere di promuovere un accertamento della medesima «qualora, peraltro, sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, sempre però che esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, ripristinando cosi la continuità delle trascrizioni».

Sentenza
Scarica Cass. 8 luglio 2021 n. 19557
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