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Consumi idrici eccessivi: il singolo condomino deve provarli

Per impugnare la delibera che ha approvato i consumi servono ragioni giuridicamente valide.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

Nella prassi della gestione condominiale capita spesso che un condomino lamenti l'addebito di spese causate da consumi idrici eccessivi. Molto spesso il partecipante al condominio cerca di giustificare le maggiori spese idriche sostenendo un cattivo funzionamento del proprio contatore personale. A tale proposito si segnala una recente decisione del Tribunale di Grosseto (sentenza n. 306 del 15 marzo 2024).

Consumi ibridi eccessivi e onere probatorio del singolo condomino

Un caseggiato era dotato di un contatore generale, in cui venivano indicati i consumi complessivi del condominio e ciascun condomino aveva un contatore a defalco nel proprio appartamento che individuava i consumi della singola utenza.

Una condomina domandava l'annullamento delle delibere che ponevano a suo carico spese per consumi idrici eccessive; in ogni caso chiedeva accertarsi la prescrizione dei crediti relativi a tali spese per decorso del termine di cinque anni o la prescrizione biennale ai sensi della L. n. 205/2017.

L'attrice sosteneva la tesi di un errore nella contabilizzazione dei consumi per malfunzionamento del contatore a defalco ed un errato riparto delle spese per il consumo idrico.

A conferma delle sue ragioni deduceva l'eccessività dei consumi rilevati dal condominio in quanto occupava l'appartamento solo nel periodo estivo e nell'anno 2020 lo avrebbe usato solo nel mese di giugno.

Il condominio convenuto, con la comparsa di costituzione e risposta, evidenziava che i consumi indicati dai contatori personali dei condomini venivano registrati mediante apposita impresa incaricata di verificare periodicamente i consumi; tuttavia il convenuto notava che l'attrice non aveva mai consentito al soggetto incaricato di entrare nell'appartamento e rilevava i consumi direttamente, comunicandoli all'amministrazione condominiale. Il Tribunale ha dato ragione al condominio.

Come ha notato lo stesso giudice, la condomina ha ritenuto fosse evidente l'eccessività dei consumi rilevati dal condominio, sostenendo di utilizzare il suo immobile come residenza estiva.

Per giustificare il consumo sproporzionato in rapporto all'utilizzo modesto, l'attrice ha dedotto un cattivo funzionamento del proprio contatore personale.

Secondo il Tribunale, però, la condomina non ha allegato quando avrebbe registrato il cattivo funzionamento, in cosa consisterebbe tale cattivo funzionamento del contatore, né elementi utili per accertare tale mal funzionamento.

Del resto, ad avviso del giudice toscano, l'attrice non ha neppure illustrato quale sarebbe stato l'entità di consumo idrico da ritenersi normale alla luce dell'uso ordinario dell'immobile.

A conferma della piena validità delle delibere impugnate, il Tribunale ha aggiunto che, al fine di apprezzare l'erroneità delle spese poste a suo carico, l'attrice avrebbe dovuto allegare specificamente i consumi dalla stessa registrati nel corso degli anni, così da poter rilevare eventuali errori di conteggio o di ripartizione del condominio, ma tali fatti non sono stati puntualmente allegati dall'attrice.

Infine il Tribunale ha sottolineato che l'attrice avrebbe potuto certamente notare consumi anomali atteso che inviava personalmente i consumi rilevati all'amministratore condominiale (con una foto del proprio contatore personale), evitando di far entrare il letturista della ditta incaricata del rilevamento dei consumi della singola utenza.

In ogni caso non essendo ancora decorsi cinque anni dall'adozione della delibera di approvazione dei piani di riparto, la prescrizione dei crediti condominiali non si è verificata.

In considerazione del fatto che la condomina non ha fornito allegazioni specifiche a sostegno della propria domanda, limitandosi a invocare la scorrettezza delle spese per consumi idrici addebitati alla stessa nei bilanci impugnati e tenuto conto che il credito del condominio non si è prescritto, il Tribunale ha respinto tutte le domande proposte dalla parte attrice.

Considerazioni conclusive

La decisione del giudice toscano è pienamente condivisibile. L'attrice non ha fornito prove specifiche a sostegno della propria domanda, limitandosi a invocare la scorrettezza delle spese per consumi idrici addebitati alla stessa nei bilanci impugnati.

Per sostenere le sue ragioni la condomina avrebbe dovuto indicare specificamente i consumi dalla stessa registrati nel corso degli anni e comunicati all'amministratore condominiale, così da poter rilevare eventuali errori di conteggio o di ripartizione del condominio (e non si possono escludere perdite dalle tubazioni di proprietà esclusiva).

A quanto sopra si deve aggiungere che nell'impugnare le delibere assembleari, per l'assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese idriche, l'attrice avrebbe dovuto allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la derivazione dalle decisioni dell'assemblea di un apprezzabile suo personale pregiudizio, in termini di mutamento della rispettiva posizione patrimoniale (Cass. civ., sez. VI civile, 09/03/2017, n. 6128).

In ogni caso l'utente, qualora sia fondata la denuncia di un consumo abnorme, ingiustificatamente addebitato in un certo periodo di tempo, non è liberato dall'obbligazione di corrispondere la somma dovuta, bensì è tenuto a pagare la somma determinabile secondo criteri di carattere presuntivo, volti a far accertare i consumi presumibili (Trib. Oristano 12 Gennaio 2019).

Infine si ricorda che non opera la prescrizione biennale, stabilita dalla L. n. 205/2017, invocata dall'attrice, come si desume dall'art 1, comma 4 di tale legge, atteso che tale termine di prescrizione si riferisce solo al corrispettivo pattuito nei contratti di fornitura del servizio idrico intercorsi tra l'utente e il gestore del servizio idrico, e non ai crediti relativi agli oneri condominiali.

Sentenza
Scarica Trib. Grosseto 15 marzo 2024 n. 306
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