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Consumi idrici eccessivi e avviso di riscossione illegittimo: un caso complesso

La fornitura di acqua è un contratto di somministrazione dove vi è una presunzione di consumi a fronte di quelli effettivi eventualmente diversi.
Avv. Anna Nicola 

L'art. 1559 c.c. dispone che "La somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose".

Il servizio di fornitura di acqua potabile rientra nel rapporto di somministrazione, dove spesso l'ente gestore spesso è pubblico o municipalizzato.

Il contratto di somministrazione del servizio idrico, inquadrabile nella previsione di cui all'art. 1559 c.c., presenta indubbie peculiarità connesse sia alla natura del bene somministrato (essendo l'acqua un bene pubblico di prima necessità), sia al regime di monopolio in cui la prestazione viene normalmente erogata.

Queste peculiarità non possono ritenersi ostative all'applicabilità delle disposizioni di rango primario, in primis quelle del codice civile, che disciplinano, in generale, i contratti a prestazioni corrispettive e dei più generali parametri della buona fede e correttezza che presiedono la disciplina delle obbligazioni (TAR Molise n.166 del 13 maggio 2019).

A volte vi sono discrepanze di consumi rilevati dall'ente rispetto a quelli effettivamente consumati.

Il tema della somministrazione idrica è stato affrontato di recente dal Tribunale di Napoli del 16 maggio 2024 n. 2423.

La particolarità del caso è che vi è una sovrapposizione di impianti idrici generale e individuali ma non per tutti gli alloggi.

Il condominio riceve un avviso di riscossione di canone idrico per cui proponendo opposizione conviene in giudizio l'Ente al fine di sentire accogliere in primis la sospensione dell'avviso e poi con l'accoglimento dell'opposizione ottenere la declaratoria di nullità, illegittimità e inammissibilità dell'avviso, chiedendo altresì di dichiarare che nulla è dovuto

A supporto ella sua difesa indica l'illegittimità della pretesa del mancato pagamento del canone idrico per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 relativo ad un certo codice utenza intestato al condominio perché "duplicato" di quelli autonomi delle singole unità immobiliari.

Ciò perché tutti i condomini sono titolari di un autonomo contratto di somministrazione idrica e di un autonomo contatore e poi l'edificio non ha alcuna fontana, fontanina e/o piscina.

In occasione del deposito della memoria parte attrice formulava meglio le domande ma nella sostanza non venivano variate se non per la richiesta di rimozione del contatore e in subordine di determinare la effettiva eventuale somma dovuta.

Si costituisce l'Ente chiedendo di rigettare le avverse domande perchè inammissibili, improcedibili e nel merito infondate e non provate; in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa opposizione, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della società per inadempimento contrattuale nei confronti del condominio.

Nel merito l'Ente rileva che il numero di utenti dotati di un autonomo contratto e misuratore NON sono n. 54 (ovvero la totalità dei condomini) ma n. 42; che sono presenti ben n. 4 fontane e fontanine condominiali collegate al contatore generale.

Da qui, l'infondatezza della domanda attorea, perché il contatore generale è assolutamente legittimo in quanto serve a misurare: 1. il consumo idrico effettuato dalle n. 4 fontane e fontanine condominiali; 2. il consumo idrico effettuato dai condomini (ben dodici) che NON hanno ancora regolarizzato la loro posizione, non essendo dotati di alcun contratto di fornitura idrica, né di alcun autonomo contatore/misuratore".

Si costituiva altresì la società per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto e in diritto.

Negata la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso, trascorsi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., viene disposta CTU con il seguente quesito: "previa ispezione e descrizione dei luoghi nonché esame della documentazione in atti accerti il C.T.U. quale siano i consumi che vengono registrati dal contatore generale condominiale; specifichi se sussista eventuale sovrapposizione tra i predetti consumi e quelli registrati dai contatori autonomi a servizio delle singole unità immobiliari in n. di 54; proceda alla determinazione della correttezza dei consumi addebitati con l'invito al pagamento oggetto di impugnazione".

Depositata la consulenza, la causa viene trattenuta a decisione. Il Tribunale osserva che nel merito la domanda è fondata e va accolta.

Il Tribunale ricorda che in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, è il somministrante a dover dimostrare che il contatore era perfettamente funzionante, dal canto suo il fruitore deve provare che l'eccessività dei consumi è a causa di fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, al pari di aver diligentemente vegliato perché non vi fossero intrusioni di terzi tali da alterare il normale funzionamento del misuratore o comportare un incremento dei consumi.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 19154/2018) il Giudice rileva che i termini della questione non cambiano in considerazione dell'oggetto dell'azione proposta, ovvero l'accertamento negativo del credito, come nella fattispecie in esame: la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare incremento dei consumi.

Consumi idrici eccessivi: il singolo condomino deve provarli

Considerazioni conclusive

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 19154/2018) i termini della questione non mutano in considerazione dell'oggetto dell'azione proposta, ovvero l'accertamento negativo del credito (come nel caso di specie), "giacché è noto che in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo" (Cass. n. 23699/2016; Cass. ordinanza n. 6562/2019).

In conclusione è il gestore del servizio, in caso di contestazione, a dover fornire in primis la dimostrazione del corretto funzionamento dell'impianto, dal che ricade sull'utente la prova del cattivo funzionamento dell'impianto (App. Napoli, n. 852/2020 del 24/02/2020).

Nel caso in esame la CTU ha rilevato che il contatore generale condominiale, identificato con un certo codice utente, è un contatore appartenente alla tipologia industriale, con matricola punzonata rilevata con un certo numero identificativo.

Ai singoli piani, invece, all'esterno sui balconi, a servizio delle singole unità vi sono contatori idrici di tipologia domestica.

Effettuate le debite prove di uso, è emerso che l'unico punto di adduzione dell'acqua potabile che serve le singole unità immobiliari è l'unico punto di accesso dell'acqua, che corrisponde alla tubazione dove vi è l'unico contatore posto all'ingresso del parco, dal quale è emersa la matricola detta sopra, corrispondente al relativo codice utenza.

Ciò significa che questo contatore è a monte di tutti i contatori ad uso domestico dei singoli alloggi; ogni abitazione ha un contatore d'acqua come si evince dai rilievi effettuati presso le 52 unità immobiliari; il flusso dell'acqua alle unità, queste ultime provviste di autonomi contatori, sono contabilizzati dal contatore generale precedentemente alla suddivisione del parco in diverse gestioni condominiali, come da contratto richiesto alla società.; le fontanelle sono risultate prive di acqua e totalmente dismesse, perché la loro adduzione era connessa ad un pozzo ormai dismesso e dislocato nella maggiore estensione del parco.

Dalle verifiche eseguite è risultato che il flusso dell'acqua viene contabilizzato dal contatore generale per poi defluire verse le riserve idriche che provvedono al pompaggio presso le singole unità, conteggiando i consumi sia a monte di tale contatore che poi dai singoli contatori di proprietà dei rispettivi proprietari.

In definitiva, detto contatore può definirsi a monte di tutti i contatori ad uso domestico dei singoli appartamenti.

Ne consegue che mancano i consumi riferibili alle parti comuni dell'ente di gestione.

Il CTU ha infatti terminato la sua relazione nel senso che il contatore idrico che asserviva le unità immobiliari del condominio continua a rilevare i consumi di tutti gli appartamenti del citato condominio per poi essere rilevati dai singoli contatori nelle singole proprietà.

A nulla rileva il fatto che, pur in presenza dei contatori in tutte le unità abitative di cui alcuni utenti non avrebbero provveduto alla conclusione del contratto di fornitura: la mancanza dovrebbe ricadere sull'ente di gestione o sull'ente titolare della pretesa sostanziale dovendo intraprendere ogni azione utile per la formalizzazione e regolarizzazione del rapporto con i singoli utenti.

Per queste ragioni l'avviso di riscossione è dichiarato illegittimo con conseguente accertamento della non debenza di somme da parte del condominio e con ordine di rimozione del contatore a cura e spese dell'Ente.

In definitiva, il nodo centrale della decisione è che mancano i consumi delle parti comuni in quanto le fontane sono in disuso e il contatore generale è in pratica un doppione perché le riserve idriche che vengono pompate presso le singole unità vengono conteggiate due volte: sia a monte del contatore centrale sia poi dai singoli contatori di proprietà dei rispettivi proprietari. Per i contatori domestici mancanti è l'ente a doversi attivare e non il privato.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli Nord 16 maggio 2024 n. 2423
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