Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Contatore guasto e consumi eccessivi dell'acqua. Si pagano ugualmente le spese se il condomino non impugna la delibera

Riparto spese: anche se il contatore è guasto, in mancanza di impugnativa, il condomino paga i consumi eccessivi dell'acqua.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Il condominio è legittimato a promuovere la pretesa in via monitoria senza che possano assumere rilievo, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, le doglianze relative alla assenza concreta di una decisione sul criterio di riparto delle spese.

La vicenda. Nell'assemblea condominiale del 2007 approvavano il bilancio consuntivo dell'anno 2006, con annesso stato di ripartizione delle spese. Nella sezione del bilancio relativa ai consumi idrici era stato riportato un insoluto relativo all'immobile di proprietà della società beta, locato a Tizio, pari a circa due mila euro relativo al terzo trimestre dell'anno 2006.Non avendo né il conduttore né il locatore provveduto al pagamento, l'amministratore chiedeva e otteneva dal Giudice di Pace di Taranto decreto ingiuntivo contro la società beta per l'importo sopra indicato.

Avverso il suddetto decreto, la società beta proponeva opposizione deducendo: l'illegittimità della delibera in quanto i consumi idrici addebitati erano risultati tali per un guasto del contatore individuale, essendo rimasto l'appartamento, in quel periodo, disabitato, per cui si trattava di una contabilizzazione dovuta a un vizio del contatore e la somma avrebbe dovuto ripartirsi tra tutti i condomini secondo le relative quote millesimali.

Con sentenza, il Giudice di Pace rigettava l'opposizione rilevando che la società opponente non aveva impugnato la delibera assembleare.

Bollette di acqua contestate? Il fornitore deve provare il funzionamento del contatore

Il giudizio di appello. Con sentenza, il Tribunale (in grado di appello) ha accolto l'impugnazione e, per l'effetto, ha revocato il d.i. opposto e rigettato la domanda di rimborso del Condominio.

A sostegno della decisione, il giudice di secondo grado affermava che: la deliberazione assembleare non poteva riguardare i consumi di acqua, perché, riguardando ogni singolo appartamento, non potevano essere ripartiti sulla base delle tabelle millesimali.

Avverso detta sentenza, il condominio ha proposto ricorso per cassazione contestando che, a sostegno dell'istanza monitoria, aveva esibito il verbale assembleare 2007, in cui era stato approvato il bilancio consuntivo anno 2006 e il relativo piano di riparto, dal quale risultava appunto il debito della società beta.

Pertanto, l'ingiunta, pur non avendo impugnato la delibera suddetta, aveva proposto opposizione, rigettata dal Giudice di pace per mancata impugnativa della delibera assembleare.

Invece, in sede di appello, il Tribunale aveva affermato che le spese per il consumo dell'acqua dei singoli appartamenti non potessero formare oggetto di delibera assembleare.

Principi giurisprudenziali. Preliminarmente, la Corte di Cassazione ha evidenziato che:

  • Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, tra i quali rientrano le spese per l'erogazione dell'acqua, il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate (Cass. n. 4672 del 2017; Cass. n. 3354 del 2016; Cass. n. 17014 del 2010; Cass. sez. un. n. 26629 del 2009).
  • Ove, dunque, la delibera condominiale di approvazione e riparto del consuntivo di spesa (relativo al servizio di erogazione idrica) non sia stata impugnata, come nella specie, essa assume efficacia vincolante e l'addebito di consumi, eventualmente erroneamente contabilizzati dal contatore dell'unità individuale, va fatto valere appunto con l'impugnazione della delibera di riparto della spesa e non con l'opposizione al decreto ingiuntivo, attenendo alla legittimità della prima e non alla fondatezza della pretesa azionata con il secondo (Cass. n. 10816 del 2009).

Il ragionamento della Cassazione. Dunque, secondo gli ermellini, era del tutto errata l'affermazione del Tribunale secondo cui l'inapplicabilità del principio suddetto deriverebbe dalla circostanza che le spese di consumi idrici non debbano essere ripartite in base alle tabelle millesimali.

Infatti, nonostante sia pacifico che le spese di consumi idrici vadano ripartite secondo i consumi effettivi dei singoli condomini come risultanti dai contatori individuali, l'approvazione del riparto di detti consumi, eseguita dall'amministratore, rientra nella competenza assembleare ex art. 1135 c.c., a ciò non costituendo ostacolo il fatto che la spesa si ripartisca in base a criterio diverso dall'applicazione delle tabelle millesimali.

Pertanto, tenuto conto che la ripartizione delle spese idriche, in mancanza di contatori di sottrazione installati in ogni singola unità immobiliare, va effettuata ai sensi dell'art. 1123, primo comma, c.c. in base ai valori millesimali (Cass. n. 17557 del 2014), di conseguenza, la mancata impugnazione della delibera assembleare in oggetto ha comportato l'irrilevanza, in sede di opposizione al d.i., delle questioni relative al corretto riparto e al funzionamento dei contatori individuali (laddove, avrebbe dovuto semmai costituire oggetto di impugnazione della delibera la specifica doglianza relativa al fatto per cui, in tale ripartizione, si era illegittimamente seguito un criterio diverso).

In conclusione, il ricorso del condominio è stato accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio.

Principio di diritto: "Anche se il contatore è guasto, il condomino che non impugna la delibera che approva il consuntivo paga i consumi eccessivi dell'acqua. Difatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il magistrato verifica l'esistenza ed efficacia della decisione dell'assemblea senza sindacarne la validità". (Cass. civ. sez. II, ord. 28 marzo 2019, n. 8685).

Sentenza
Scarica Cass. civ. sez. II ord. 28 marzo 2019 n. 8685
  1. in evidenza

Dello stesso argomento