Il fatto. L'assemblea condominiale proponeva alla proprietaria di un appartamento sito all'ultimo piano del fabbricato condominiale di accettare una variazione in aumento della propria caratura millesimale, sul presupposto che, "dal progetto di costruzione", risultava un aumento superiore ad 1/5 della superficie originaria.
La proprietaria confutava quanto asserito dall'assemblea mediante consulenza di parte e rifiutava la proposta.
Ciò nonostante, l'assemblea deliberava, all'unanimità dei soli presenti, la revisione delle tabelle millesimale. La condomina impugnava quindi la delibera, chiedendone l'annullamento.
Domanda che è stata accolta dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 4355 del 26 febbraio 2019.
Secondo il giudice, infatti, le risultanza di fatto emergenti sia dalla consulenza redatta dal CTU, sia da quella del consulente di parte, consentono di escludere la sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti per la revisione delle tabelle millesimali richiesti dall'articolo 69 delle disposizioni attuative del codice civile.
Tale disposizione, modificata nel 2012, afferma che la revisione delle tabelle millesimali è possibile non per qualsiasi ipotesi di variazione, ma richiede una variazione superiore ad 1/5. Variazione non accertata nel caso di specie.
Non solo. La tabella in questione ha natura contrattuale e, pertanto, modificabile soltanto all'unanimità, cioè con il consenso di tutti i partecipanti al condominio. Anche per tale motivazione, secondo il giudice, deve intendersi preclusa la revisione delle tabelle.
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