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Delibera che autorizza un singolo condomino all'installazione di un montascale: e se altro condomino vuole invece installare un ascensore interno?

La presenza di un montascale all'interno del palazzo determina inevitabilmente una riduzione della larghezza utile del vano scale.
Giuseppe Bordolli Responsabile scientifico Condominioweb 

In considerazione degli obiettivi che emergono dal sistema complessivo della legislazione in materia di disabilità, si può affermare che il diritto del singolo condomino di installare un servoscala prescinde dalla sua qualità di portatore di handicap o di esercente la tutela o potestà su un disabile.

Tale diritto tende a soddisfare esigenze che riguardano la salvaguardia di diritti fondamentali della persona, tra i quali rientra il diritto del portatore di handicap di svolgere una vita di relazione completa.

È possibile però che la richiesta di installare tale manufatto entri in conflitto con la richiesta di altro condomino che è interessato all'installazione di un ascensore.

La questione è stata recentemente affrontata dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 7891 del 10 aprile 2024.

Installazione di montascale, delibera autorizzativa e conflitto con condomini interessati ad installare un ascensore. Fatto e decisione

L'assemblea di un condominio, a fronte della richiesta di una condomina volta ad ottenere l'autorizzazione all'installazione di un ascensore o montascale, si esprimeva negativamente; tale delibera veniva impugnata dalla stessa condomina; di conseguenza in una successiva riunione (con ordine del giorno: atto di citazione per impugnazione delibera condominiale del… da parte della sig.ra… Discussione e conseguenti decisioni) l'assemblea, al fine di raggiungere un accordo transattivo, si dichiarava disponibile ad autorizzare l'installazione di un servoscala; qualora la proposta conciliativa fosse stata rifiutata l'assemblea si sarebbe costituita in giudizio per chiedere ed ottenere la soccombenza di controparte.

L'accordo veniva raggiunto e con altra delibera veniva autorizzata la transazione, con l'autorizzazione ad installare il montascale.

Due condomini di età avanzata e in condizioni tali da aver necessità di disporre di un ascensore, votavano contro le anzidette delibere che, successivamente, impugnavano, ritenendole invalide; in particolare gli attori notavano che le decisioni impugnate, in realtà, costituivano un'innovazione che violava il diritto dei condomini ad utilizzare in egual modo e con la stessa intensità le parti comuni, ledendo altresì il decoro dello stabile.

Gli attori notavano, infatti, che l'eventuale installazione del servoscala, oltre a non essere la miglior soluzione a livello tecnico, era incompatibile con il diritto degli istanti ad installare un impianto di ascensore, impianto che avrebbe potuto utilizzare anche la condomina interessata solo al montascale, con conseguente totale abbattimento delle barriere architettoniche nel caseggiato. Il Tribunale ha dato ragione agli attori.

Anche in considerazione delle contestazioni del condominio, il giudicante ha richiesto al C.T.U. la verifica della possibilità di installare (in base al progetto del tecnico degli attori) un impianto elevatore con modalità tali da rispettare i limiti normativi.

All'esito di approfondite valutazioni effettuate sul posto, il C.T.U. ha ritenuto realizzabile l'impianto progettato, trattandosi di un ascensore oleodinamico autoportante (in tal caso tutto il peso della struttura dell'impianto viene scaricata a terra), con sollecitazioni orizzontali (pianerottoli) ridotte, in quanto il movimento della cabina avviene tramite la spinta di un pistone metallico.

In ogni caso, per lo stesso CTU, il taglio dei gradini non avrebbe comportato alcun peggioramento delle condizioni statiche del corpo scale o del caseggiato; allo stesso modo non è emerso alcun pregiudizio significativo, non avendo il vano scale decori di particolare pregio.

Il Tribunale ha messo in rilievo come la nuova struttura - da installare all'interno del corpo scale - non avrebbe reso meno comodo l'utilizzo dei pianerottoli.

In ogni caso il giudice romano ha notato che, in realtà, si è deciso di autorizzare una modifica dello stato dei luoghi che, da un lato, non avrebbe permesso l'abbattimento delle barriere architettoniche nel condominio, e, dall'altro, avrebbe adottato una precisa scelta sull'uso del vano scala, permettendone un godimento particolare ad una sola condomina.

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Riflessioni conclusive

E' necessario rilevare che l'installazione in un condominio di un ascensore di cui esso sia sprovvisto - a cura e spese di uno dei condomini - va inquadrata nell'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c. e, quindi, può essere consentita nella misura in cui non alteri la destinazione della cosa e non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto (Trib. Savona 1 marzo 2024, n. 203). L'applicabilità dell'art. 1102 c.c. non esclude la possibilità della collettività condominiale di verificare la rispondenza dell'opera progettata dal singolo condomino non solo ai limiti di cui all'art. 1102 c.c., ma anche al disposto dell'art. 1120 c.c., secondo comma, perché detta disposizione - la quale vieta le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, ovvero ne alterino il decoro architettonico, o rendano talune parti dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino - ha portata generale.

Se un condomino ha già installato un servoscala e tale scelta non è compatibile con la contemporanea intenzione di un gruppo di condomini di realizzare, negli stessi luoghi, un ascensore, il montascale dovrebbe essere rimosso.

Se, infatti, è vero che il servoscala verrà eliminato, è altrettanto vero che il nuovo ascensore fornirà a tutti i condomini persino più ampie garanzie e maggiore agio. In ogni caso secondo una decisione di merito va rimosso il servoscala già installato, se è possibile sostituirlo con uno compatibile con l'ascensore deliberato dall'assemblea (Trib. Roma 27 gennaio 2015, n. 1797).

Sentenza
Scarica Trib. Roma 10 aprile 2024 n. 7891
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