Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Bollette pazze: il gestore deve provare che il contatore non è guasto

Spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore; incombe invece sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è funzionante.
Avv. Mariano Acquaviva 

La legge prevede un principio molto semplice che prende il nome di "onere della prova": secondo l'art. 2697 cod. civ., «Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento». In pratica, è l'attore che agisce in giudizio a dover dimostrare di avere ragione fornendo tutte le prove a sostegno della sua tesi.

Questo principio, del tutto pacifico, subisce tuttavia delle deroghe quando per l'attore sarebbe praticamente impossibile fornire tali prove, in quanto le stesse dipendono in buona sostanza dalla controparte. È il caso, ad esempio, della taratura dell'autovelox o del regolare funzionamento dell'etilometro, entrambi incombenti sulla pubblica amministrazione.

L'inversione dell'onere della prova si applica anche nel caso delle bollette pazze: è infatti il gestore a dover provare che il contatore non è guasto.

Tanto è stato rimarcato anche dalla Corte d'Appello di Cagliari con la sentenza n. 381 del 28 novembre 2022, secondo cui, in caso di denunzia dell'utente di consumi abnormi con richiesta di verifica del funzionamento regolare del contatore, il gestore deve effettuare tempestivamente gli opportuni controlli, avendo poi l'onere di provare che lo strumento di misurazione sia regolarmente funzionante. Approfondiamo la vicenda analizzata dal collegio cagliaritano.

Consumi idrici esorbitanti: il caso

La vicenda prendeva le mosse dalla contestazione che alcuni condòmini muovevano contro le bollette esorbitanti inviate dal gestore del servizio idrico.

Secondo gli attori, i consumi contabilizzati nelle fatture erano abnormi in relazione alla destinazione d'uso impressa a ciascuna unità immobiliare ed erano pertanto imputabili a un difettoso funzionamento dell'impianto pubblico: nello specifico, a un guasto del "contatore master", cioè di quello unico di cui era titolare il condominio.

Sulla scorta degli accertamenti effettuati dal tecnico incaricato dai condòmini stessi era infatti da escludere che i consumi fossero conseguenza di perdite occulte o di difettoso funzionamento degli impianti privati.

La contabilizzazione dei consumi avveniva in questo modo: il gestore emetteva fattura a carico di ciascun condomino sulla scorta delle risultanze dei singoli contatori divisionali ed in rapporto ai consumi da ciascuno effettuati e, nell'ipotesi di non concordanza tra la sommatoria dei consumi registrati dai contatori divisionali e quelli rilevati dal contatore master, effettuava la fatturazione in base ai dati registrati su quest'ultimo, suddividendo tra i condòmini gli eventuali maggiori consumi contabilizzati dal contatore unico condominiale.

Lo stesso condominio aveva rilevato una significativa differenza tra la somma dei consumi delle sub-utenze ed i consumi rilevati dal contatore generale e avesse riconosciuto che il contatore master fosse andato in blocco.

Gli attori lamentavano che, nonostante fosse stata richiesta con urgenza la verifica degli impianti, in contraddittorio con gli utenti, con particolare riferimento al contatore master, il gestore non aveva proceduto a tanto, violando così il termine di dieci giorni stabilito dalle condizioni del servizio.

Bollette pazze: la sentenza di primo grado

Il giudice di prime cure rigettava la domanda attorea. Secondo il tribunale cagliaritano, gli episodi di blocco del contatore master non dimostravano alcuna irregolarità e tantomeno l'abnormità delle registrazioni, deponendo, di contro, nel senso di una mancata registrazione dei consumi.

L'eventuale perdita occulta negli impianti condominiali era stata esclusa, secondo gli stessi attori, dagli accertamenti compiuti tramite il loro idraulico di fiducia; non risultavano neppure perdite a monte del contatore condominiale che avessero influito sulla correttezza dei consumi rilevati.

Pertanto le somme riportate nelle fatture, esclusi gli importi riferiti a periodi per i quali era maturata la prescrizione del credito, erano dovute a favore del gestore.

Consumi idrici esorbitanti: i motivi d'appello

Avverso la sentenza di primo grado i condòmini proponevano appello lamentando come il giudice di prime cure non avesse tenuto in alcun conto che gli attori avevano denunciato il malfunzionamento del contatore master, sia in via stragiudiziale che nell'atto di citazione, nonché la violazione del principio dell'onere della prova secondo il quale il gestore avrebbe dovuto fornire la prova del perfetto funzionamento del contatore unico condominiale, con la conseguenza che alcuna negligenza era ascrivibile agli appellanti e che gli importi richiesti non erano dovuti.

L'onere di provare che il contatore non è guasto grava sul gestore

La Corte d'Appello di Cagliari con la sentenza n. 381 del 28 novembre 2022 in commento, ha riformato integralmente la sentenza di primo grado: la regolare e tempestiva denuncia del malfunzionamento del contatore master ha infatti spostato a carico del gestore l'onere di dimostrare il corretto funzionamento del detto misuratore; solo all'esito di tale dimostrazione incombeva sull'utente la prova di aver adottato ogni possibile cautela nella custodia del contatore.

Anche le condizioni di servizio erano molto chiare sul punto: il gestore, su segnalazione degli utenti, sarebbe dovuto intervenire entro dieci giorni per verificare il corretto funzionamento del contatore. Cosa che, però, non è avvenuta per esclusivo inadempimento della società.

Inoltre, i condòmini avevano fornito prova che nell'impianto idrico condominiale ed in quelli riferiti alle singole unità immobiliari non erano state riscontrate perdite. La società, a sua volta, dava atto che i contatori divisionali erano regolarmente funzionanti.

Per quanto attiene alla prova del malfunzionamento del contatore, va richiamato il consolidato principio (recentemente, Cass., sent. n. 836/21), secondo il quale: «in tema di somministrazione con registrazione del consumo mediante l'impiego di apparecchiature meccaniche o elettroniche, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi del bene somministrato); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite».

Alla luce degli elementi acquisiti in giudizio, la Corte d'Appello ha quindi ritenuto raggiunta la prova del cattivo funzionamento del contatore master, con conseguente responsabilità in capo alla società che non ha provveduto a effettuare tempestivamente i dovuti controlli.

Sentenza
Scarica App. Cagliari 28 novembre 2022 n. 381
  1. in evidenza

Dello stesso argomento