In caso di mancato funzionamento del contatore di energia elettrica è sempre buona norma chiedere una verifica e ricostruzione dei consumi prima di procedere alla sostituzione, al fine di poter calcolare con precisione le somme dovute, soprattutto di fronte ad una fattura di importo eccessivo e non compatibile con l'effettivo consumo.
Nel caso in cui la verifica dei consumi non venga effettuata dalla società somministrante, o per essa dalla società incaricata ad effettuare le manutenzioni e le verifiche dei contatori, l'utente sarà costretto ad agire in giudizio mediante il procedimento di ATP ossia quel procedimento cautelare previsto dall'art. 696 cpc volto a cristallizzare le cause tecniche oggettive che hanno determinato una situazione di pericolo o di pregiudizio o di inutilizzabilità della cosa.
In generale, la necessità di disporre un accertamento tecnico preventivo può sorgere per vari motivi, ad esempio per il pericolo di alterazione delle prove, di modifica dello stato dei luoghi, per la necessità di provvedere alla sistemazione dei luoghi e o sostituzione dei macchinari (come nella specie, dei contatori).
Si potrà, pertanto, presentare un'istanza all'autorità giudiziaria territorialmente competente per far accertare, prima del giudizio di merito, fatti e circostanze nonché lo stato dei luoghi e delle cose, che potrebbero modificarsi nel tempo rendendo inutili le successive azioni legali.
Il mancato e o irregolare funzionamento del contatore di energia elettrica costituisce sicuramente presupposto tecnico per procedere con la richiesta di ATP poiché la sussistenza di vizi e o difetti del contatore da accertare mediante CTU legittimano un'azione d'urgenza determinata dalla necessità di ricostruire i consumi prima della sostituzione del contatore nonché per poter legittimamente contestare una fattura eccessiva emessa per il periodo di difettosa registrazione dei consumi.
È quanto accaduto ad un Condominio, che di fronte ad una fattura di energia elettrica di importo elevato ed incompatibile con l'effettivo consumo per l'utilizzo delle apparecchiature alimentate dalla fornitura, consistenti in pompe di sollevamento dell'impianto fognario, si è trovato costretto a richiedere una ATP per accertare i difetti di funzionamento del contatore e per ricalcolare gli effettivi consumi di energia nel periodo di riferimento.
La verifica dei consumi in caso di irregolare funzionamento del contatore di energia elettrica. La vicenda
Nel successivo giudizio di merito, alla luce degli esiti dell'ATP, il Condominio chiedeva che fosse ordinata la sostituzione del contatore difettoso, la condanna della società di somministrazione di energia elettrica e della società incaricata di effettuare la manutenzione e la verifica dei contatori, alla restituzione delle somme indebitamente percepite, la condanna al pagamento degli esborsi sostenuti dal Condominio per l'ATP nonché al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Il Condominio rappresentava di aver proposto il prescritto tentativo di conciliazione dinanzi all'Autorità dell'Energia e del Gas con la società somministrante che si concludeva con un mancato accordo essendo stato rilevato che competente per la verifica del contatore era la società di distribuzione competente per le manutenzioni e verifiche e dei contatori.
Il Condominio rappresentava, altresì, di essersi opposto alla sostituzione del contatore ad opera di incaricati della società di distribuzione poiché si rendeva preliminarmente necessaria la verifica dei consumi e non la sostituzione del contatore.
Si costituivano le società convenute contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio la convenuta società di somministrazione provvedeva, dopo aver ricalcolato i consumi, a rettificare la fattura e a rimborsare la somma versata in eccesso dal Condominio.
Sempre nel corso del giudizio, si provvedeva altresì alla sostituzione del contatore difettoso e all'emissione delle fatture rettificate con conseguente rimborso delle maggiori somme versate dal Condominio al fornitore.
Essendo stato sostituito il contatore e restituiti gli importi richiesti, il Tribunale dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda principale.
Il giudizio proseguiva per la decisione sulla condanna della società di distribuzione e della società somministrante delle somme spese dal condominio per il procedimento di ATP e per la richiesta di condanna delle società convenute per lite temeraria.
Il procedimento di ATP per la ricostruzione dei consumi: le spese sono a carico delle società di somministrazione e distribuzione di energia elettrica
La rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione semplice di veridicità, pertanto, in caso di contestazione da parte dell'utente, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante.
Spetta al fruitore "dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi" (ex multis, Cass., n. 18195/2021; Cass., n. 19154/2018; Cass., n. 23699/2016).
Nel caso di specie, le parti convenute non hanno in alcun modo contestato le doglianze del ricorrente Condominio in merito all'errata misurazione che ha dato luogo alla causa. Al contrario, queste hanno riconosciuto nelle proprie memorie che la misurazione originariamente effettuata era errata ricostruendola, pertanto, in linea con quanto indicato dal consulente in sede di ATP.
In particolare, mentre la convenuta società di distribuzione aveva da subito provveduto alla rettifica delle letture e si era resa disponibile alla sostituzione del contatore, la società di somministrazione di energia elettrica era stata meno solerte. Da qui, il Tribunale ha ritenuto le società obbligate a concorrere al pagamento delle spese di ATP rispettivamente nella misura del 20% e dell'80%.
Conseguentemente, il Tribunale ha condannato nella suddetta misura le società convenute alla refusione delle spese della ATP sulla base del seguente principio di diritto:
"Le spese sostenute per la procedura di accertamento tecnico preventivo, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, tuttavia è fatta salva la decisione del giudice, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. di escludere detta voce dalla liquidazione delle spese qualora la ritenga eccessiva o superflua" (cfr. Cass. ord. 30289/19).
Il Tribunale ha altresì condannato le società convenute al pagamento, sempre nelle suddette percentuali, delle spese legali di ATP. Ciò sulla base di altro principio giurisprudenziale secondo cui:
"Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" vanno poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente e vanno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito (ove l'accertamento stesso venga acquisito) come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di possibile compensazione totale o parziale, a carico del soccombente e da liquidare in un unico contesto" (Cass. n. 1690/2000 e n.15672/2005).
Quanto invece alla domanda di risarcimento danni per lite temeraria, ex art. 96 c.p.c., il Tribunale ha ritenuto di rigettarla mancandone i presupposti ossia l'elemento soggettivo dell'illecito (mala fede o colpa grave) e l'elemento oggettivo (entità del danno sofferto).