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Spese riscaldamento. Legittima la delibera che sceglie di ripartire le spese di riscaldamento in base ai consumi e non ai millesimi

Legittima la delibera che sceglie di ripartire le spese di riscaldamento in base ai consumi e non ai millesimi. La modifica tacita del sistema può essere effettuata a maggioranza.
Avv. Maurizio Tarantino Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. La Corte d'appello rigettava l'impugnativa proposta da Tizia nei confronti del Condominio avverso la decisione di primo grado che aveva respinto le impugnative della delibera 2008, con la quale era stato approvato all'unanimità il rendiconto 2007 con i relativi riparti di spesa, nonché di quelle assunte dal 1998 al 2007, recanti approvazione dei bilanci consuntivi, nella parte in cui avevano ripartito le spese di riscaldamento in base ai consumi rilevati coi contatori, ossia con criterio diverso da quello previsto dalle tabelle millesimali; quella del 2009, sempre nella parte in cui aveva approvato la ripartizione delle spese di riscaldamento in base ai consumi rilevati dai contatori.

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale osservava che le delibere assunte nel periodo dal 1997 al 2008 non avevano inteso modificare il regolamento condominiale, ma lo avevano applicato diversamente, con la concorde volontà dei condomini o, quantomeno, senza la loro opposizione, con la conseguenza che si sarebbero trattato di delibere annullabili, da impugnare nel termine di decadenza di trenta giorni.

Inoltre, che doveva escludersi la nullità delle delibere anche ritenendo che, attraverso di esse, si fosse operata una modifica tacita del regolamento, realizzabile a maggioranza.

Infine, secondo i giudici del gravame, il criterio della ripartizione delle spese di riscaldamento tramite i contatori era anche rispondente alla normativa in materia di risparmio energetico succedutasi nel tempo (art. 123 del d.P.R. n. 380 del 2001, le cui previsioni erano già contenute in luce nell'art. 26 della I.n. 10 del 1991 e sarebbero state riproposte nella I. reg.

Lombardia n. 3 del 2011), che consente di adottare siffatto criterio di contabilizzazione a maggioranza e non all'unanimità.

Motivi del ricorso. Secondo la ricorrente, le delibere erano nulle e non annullabili, giacché, secondo quanto ammesso dalla stessa controparte, avevano operato una ripartizione delle spese di riscaldamento alla stregua di criteri diversi da quelli previsti dal regolamento condominiale, in tal modo finendo inevitabilmente per modificare questi ultimi; inoltre, dal tenore della delibera del 1998 era evidente che i condomini avevano inteso adottare un diverso criterio di riparto; dunque, per la modifica del regolamento condominiale, era necessaria la volontà unanime di tutti i condomino e che l'orientamento espresso da Cass., Sez. Un., 9 agosto 2010, n. 18477 sarebbe inapplicabile al caso di specie ratione temporis, con la conseguenza che, in relazione a delibere affette da nullità, non poteva essere dichiarata la decadenza.

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Il ragionamento della Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, la Corte territoriale aveva ribadito, coerentemente con Cass., Sez. Un., 9 agosto 2010, n. 18477, che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura contrattuale, con la conseguenza che lo stesso non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.

Ed ancora, prosegue la S.C., l'evoluzione giurisprudenziale operata con la sentenza appena citata delle Sezioni Unite, ha riguardo ad aspetti sostanziali e non processuali, in quanto investe la maggioranza necessaria per modificare le tabelle.

Nulla la delibera che determina la quota dei consumi involontari senza una preventiva perizia.

Al contrario, il prospective overruling (1) al quale la ricorrente opera un richiamo, è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo (Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135).

A fronte di tali considerazioni e del conseguente rigetto delle critiche che hanno investito una ratio decidendi idonea a sorreggere autonomamente le conclusioni della Corte territoriale, divengono inammissibili, per carenza di interesse, le censure concernenti il distinto percorso argomentativo che concerne l'interpretazione della normativa in tema di contenimento dei consumi energetici.

In conclusione, il ricorso è stato rigettato.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

RIPARTO SPESE RISCALDAMENTO

RIFERIMENTI NORMATIVI

1136, secondo comma, c.c; art. 123 del d.P.R. n. 380 del 2001

PROBLEMA

La condomina aveva chiesto di dichiarare nulle le delibere di approvazione ripartizione delle spese di riscaldamento in quanto adottate in base ai consumi e non secondo le tabelle millesimali come previsto dal regolamento di condominio.

LA SOLUZIONE

La Cassazione, nel respingere la domanda, ha affermato che l'atto di l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura contrattuale, con la conseguenza che lo stesso non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata.

RICHIAMI GIURISPRUDENZIALI

Cass., Sez. Un., 9 agosto 2010, n. 18477; Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135

LA MASSIMA

È legittima la delibera condominiale che sceglie di ripartire le spese di riscaldamento in base ai consumi e non ai millesimi. Infatti la modifica tacita del sistema può essere effettuata a maggioranza. Né si può sostenere che sia applicabile l'overruling quando il cambio di giurisprudenza riguarda aspetti sostanziali e non processuali.

Cass. civ., sez. II, ord. 11 novembre 2019, n. 32439


[1] Istituto frutto di una elaborazione del diritto nordamericano degli anni trenta proprio per mitigare gli effetti della naturale retroattività? dei revirement delle corti supreme.

=> Riscaldamento condominiale centralizzato

Sentenza
Scarica Cass. civ. sez. II ord. 11 novembre 2019 n. 32439
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Aldo
Aldo 13-12-2019 16:32:47

Quindi con questa delibera è possibile evitare l'applicazione della Normativa UNI 10200???

rispondi
Aldo
Aldo 14-12-2019 10:17:03

La cosa più imparziale della UNI 10200 è il calcolo del fabbisogno termico che condanna gli appartamenti alle estremità a pagare una quota maggiore a causa della dispersione provocata dal contatto con le parti comuni condominiali non correttamente coibentate e quindi non per colpa del proprietario singolo. Iniquità riconosciuta anche dai termotecnici che allargano le braccia affermando che non ci sono al momento correttivi per ovviare a questa ingiustizia.

rispondi
Francesco
Francesco 14-12-2019 12:28:33

Buon giorno.
Più che un commento, la mia è una richiesta di informazione. E specificatamente: la tabella millesimale redatta dal termotecnico per il riparto dei consumi indivisi deve essere formalmente approvata con specifica delibera dell'Assemblea?
Grazie

rispondi
Aldo
Aldo 14-12-2019 13:33:40

Per quanto ne sappia la normativa va applicata senza approvazione. Unica "scappatoia" può essere applicata ai fabbricati più vetusti con verifica del termotecnico per poter richiedere una deroga alla stessa normativa, ovviamente ci sono spese a carico dei condomini che non tutti potrebbero approvare...

rispondi
Marco
Marco 15-12-2019 11:14:03

Premesso che la sentenza (del 2019) riguarda fatti e riparti degli anni 1997-2008 (la UNI10200 non era in vigore) mi pare una sentenza aberrante.
Avvocato, come si concilia con la giurisprudenza dell'epoca?
Cito qualche riferimento.

Per consolidata giurisprudenza "le clausole contrattuali che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condomino hanno valore vincolante per tutti i condomini, e quindi possono essere modificate solo con il consenso unanime di tutti i partecipanti" pena la "nullità imprescrittibile" della delibera (cfr. Cass.4/6/93 n.6231, Cass.16/11/91 n.12307, Cass.14/11/91 n.12173, Cass.15/4/87 n.3733).

C.Cassazione 15/04/1987 n.3733: "Nonostante siano contenute in un regolamento cosiddetto contrattuale, hanno natura regolamentare e sono modificabili dall'assemblea con la maggioranza prevista dall'art.1136 c.c. le sole clausole del regolamento condominiale che coinvolgono interessi interpersonali della collettività dei condomini, mentre hanno natura contrattuale e sono modificabili soltanto col consenso unanime dei condomini quelle clausole che incidono direttamente sulla sfera soggettiva dei medesimi".

C.Appello MI 19/12/1997 n.3551: "Il valore vincolante per tutti i condomini delle clausole contenute in un regolamento c.d.
contrattuale è limitato alle disposizioni che incidono nella sfera dei diritti soggettivi e degli obblighi di ciascun condomino, mentre hanno natura tipicamente regolamentare le norme riguardanti le modalità di uso e di funzionamento dei servizi condominiali. Rientrano nella prima categoria, e quindi possono essere modificate solo con il consenso unanime di tutti i partecipanti le clausole che stabiliscono i criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento (C.C. art. 1136; C.C. art. 1138)".
In senso conforme, cfr. Cass. 4 giugllo 1993 n. 6231.

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Marisa Proietti
Marisa Proietti 05-01-2023 15:56:48

Chiedo cortesemente Vostra conferma su quanto asserisce il nostro Amministratore, ossia che già da quest'anno sia possibile ripartire i costi relativi al consumo Gas solo sulla base dei consumi volontari, registrati dai contabilizzatori, eliminando la quota fissa dei involontari. Pertanto ogni condomino potrà pagare soltanto quanto effettivamente consumato. Attendo Vostro cortese riscontro

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