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Spese riscaldamento. Legittima la delibera che sceglie di ripartire le spese di riscaldamento in base ai consumi e non ai millesimi

Legittima la delibera che sceglie di ripartire le spese di riscaldamento in base ai consumi e non ai millesimi. La modifica tacita del sistema può essere effettuata a maggioranza.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

La vicenda. La Corte d'appello rigettava l'impugnativa proposta da Tizia nei confronti del Condominio avverso la decisione di primo grado che aveva respinto le impugnative della delibera 2008, con la quale era stato approvato all'unanimità il rendiconto 2007 con i relativi riparti di spesa, nonché di quelle assunte dal 1998 al 2007, recanti approvazione dei bilanci consuntivi, nella parte in cui avevano ripartito le spese di riscaldamento in base ai consumi rilevati coi contatori, ossia con criterio diverso da quello previsto dalle tabelle millesimali; quella del 2009, sempre nella parte in cui aveva approvato la ripartizione delle spese di riscaldamento in base ai consumi rilevati dai contatori.

Per quanto ancora rileva, la Corte territoriale osservava che le delibere assunte nel periodo dal 1997 al 2008 non avevano inteso modificare il regolamento condominiale, ma lo avevano applicato diversamente, con la concorde volontà dei condomini o, quantomeno, senza la loro opposizione, con la conseguenza che si sarebbero trattato di delibere annullabili, da impugnare nel termine di decadenza di trenta giorni.

Inoltre, che doveva escludersi la nullità delle delibere anche ritenendo che, attraverso di esse, si fosse operata una modifica tacita del regolamento, realizzabile a maggioranza.

Infine, secondo i giudici del gravame, il criterio della ripartizione delle spese di riscaldamento tramite i contatori era anche rispondente alla normativa in materia di risparmio energetico succedutasi nel tempo (art. 123 del d.P.R. n. 380 del 2001, le cui previsioni erano già contenute in luce nell'art. 26 della I.n. 10 del 1991 e sarebbero state riproposte nella I. reg.

Lombardia n. 3 del 2011), che consente di adottare siffatto criterio di contabilizzazione a maggioranza e non all'unanimità.

Motivi del ricorso. Secondo la ricorrente, le delibere erano nulle e non annullabili, giacché, secondo quanto ammesso dalla stessa controparte, avevano operato una ripartizione delle spese di riscaldamento alla stregua di criteri diversi da quelli previsti dal regolamento condominiale, in tal modo finendo inevitabilmente per modificare questi ultimi; inoltre, dal tenore della delibera del 1998 era evidente che i condomini avevano inteso adottare un diverso criterio di riparto; dunque, per la modifica del regolamento condominiale, era necessaria la volontà unanime di tutti i condomino e che l'orientamento espresso da Cass., Sez. Un., 9 agosto 2010, n. 18477 sarebbe inapplicabile al caso di specie ratione temporis, con la conseguenza che, in relazione a delibere affette da nullità, non poteva essere dichiarata la decadenza.

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Il ragionamento della Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, la Corte territoriale aveva ribadito, coerentemente con Cass., Sez. Un., 9 agosto 2010, n. 18477, che l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura contrattuale, con la conseguenza che lo stesso non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, secondo comma, c.c.

Ed ancora, prosegue la S.C., l'evoluzione giurisprudenziale operata con la sentenza appena citata delle Sezioni Unite, ha riguardo ad aspetti sostanziali e non processuali, in quanto investe la maggioranza necessaria per modificare le tabelle.

Nulla la delibera che determina la quota dei consumi involontari senza una preventiva perizia.

Al contrario, il prospective overruling (1) al quale la ricorrente opera un richiamo, è finalizzato a porre la parte al riparo dagli effetti processuali pregiudizievoli (nullità, decadenze, preclusioni, inammissibilità) di mutamenti imprevedibili della giurisprudenza di legittimità su norme regolatrici del processo (Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135).

A fronte di tali considerazioni e del conseguente rigetto delle critiche che hanno investito una ratio decidendi idonea a sorreggere autonomamente le conclusioni della Corte territoriale, divengono inammissibili, per carenza di interesse, le censure concernenti il distinto percorso argomentativo che concerne l'interpretazione della normativa in tema di contenimento dei consumi energetici.

In conclusione, il ricorso è stato rigettato.

TABELLA RIEPILOGATIVA

OGGETTO DELLA PRONUNCIA

RIPARTO SPESE RISCALDAMENTO

RIFERIMENTI NORMATIVI

1136, secondo comma, c.c; art. 123 del d.P.R. n. 380 del 2001

PROBLEMA

La condomina aveva chiesto di dichiarare nulle le delibere di approvazione ripartizione delle spese di riscaldamento in quanto adottate in base ai consumi e non secondo le tabelle millesimali come previsto dal regolamento di condominio.

LA SOLUZIONE

La Cassazione, nel respingere la domanda, ha affermato che l'atto di l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non ha natura contrattuale, con la conseguenza che lo stesso non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata.

RICHIAMI GIURISPRUDENZIALI

Cass., Sez. Un., 9 agosto 2010, n. 18477; Cass., Sez. Un., 12 febbraio 2019, n. 4135

LA MASSIMA

È legittima la delibera condominiale che sceglie di ripartire le spese di riscaldamento in base ai consumi e non ai millesimi. Infatti la modifica tacita del sistema può essere effettuata a maggioranza. Né si può sostenere che sia applicabile l'overruling quando il cambio di giurisprudenza riguarda aspetti sostanziali e non processuali.

Cass. civ., sez. II, ord. 11 novembre 2019, n. 32439


[1] Istituto frutto di una elaborazione del diritto nordamericano degli anni trenta proprio per mitigare gli effetti della naturale retroattività? dei revirement delle corti supreme.

Sentenza
Scarica Cass. civ. sez. II ord. 11 novembre 2019 n. 32439
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