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Il condomino che si distacca dal centralizzato ha l'onere di pagare la “dispersione” in proporzione ai millesimi

Distacco dall'impianto di riscaldamento centralizzato: attenzione alle dispersioni di calore.
Dott.ssa Marta Jerovante - Consulente Giuridico 

In capo al condomino che si distacca l'onere di pagare la "dispersione" in proporzione ai millesimi

Il quadro normativo - Il c.d. riscaldamento centralizzato ha rappresentato, negli edifici costruiti intorno agli anni Settanta, un'autentica "innovazione", un servizio condominiale offerto come incentivo all'acquisto di una nuova costruzione.

Tuttavia, ci si è successivamente resi conto delle difficoltà legate a questo tipo di impianto: se l'impianto centralizzato assicura infatti una gestione omogenea ed unitaria del servizio diriscaldamento e mantiene un equilibrio termico complessivo dell'intero edificio, d'altro canto, le esigenze dei singoli condomini possono porsi in netto contrasto con detta unitarietà di gestione e ripartizione delle spese.

Tra l'altro, a far sorgere la conflittualità - in presenza di un impianto centralizzato - non è poi solo la ripartizione delle spese legate all'uso, ma anche la gestione dell'orario di accensione e spegnimento dell'impianto medesimo e la questione relativa alla "quantità" di calore erogata: ci sono condomini che lamentano di essere costantemente al freddo, pur pagando; altri coinquilini dichiarano, al contrario, di avere troppo caldo e di dover spalancare balconi e finestre anche nelle stagioni più fredde, ben potendo quindi pagare di meno.

Per tali ragioni, prima ancora della riforma, in sede di legittimità, il distacco unilaterale è stato giudicato legittimo quando coloro che lo chiedono riescono a provare che tale operazione non determini alcun aumento di costi per chi continua ad usufruire dell'impianto centralizzato e non comporti uno squilibrio in pregiudizio del regolare funzionamento dell'impianto centrale stesso.

Al riguardo, si affermava che «Il condomino può legittimamente rinunziare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare le diramazioni della sua unità immobiliare dall'impianto termico comune, senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini, e, fermo il suo obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, è tenuto a partecipare a quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolve in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuano a godere gli altri condomini; ne consegue che la delibera assembleare che, pur in presenza di tali condizioni, respinga la richiesta di autorizzazione al distacco è nulla per violazione del diritto individuale del condomino sulla cosa comune» (Cass. civ., 3 aprile 2012, n. 5331).

In materia di incremento dei costi per gli altri condomini, si precisava invece che «la condizione ostativa dell'aggravio delle spese condominiali va collegata, quale conseguenza diretta, al fatto del distacco puro e semplice, non già alla circostanza che, per effetto di esso, la quota dei consumi gravante sul condomino distaccatosi potrebbe andare a carico degli altri, trattandosi questa di una evenienza non necessaria né obbligata e che, comunque, si pone in contrasto con il principio che il condomino distaccatosi è tenuto a partecipare alle spese di gestione dell'impianto se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolva in una diminuzione degli oneri di servizio» (Cass. civ., n. 5331/2012).

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Sentenza
Scarica Tribunale Roma, sez. V, 11 ottobre 2016 n. 18748
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