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Consulenza tecnica preventiva: condizioni di ammissibilità

Danni da infiltrazioni d'acqua: in quali casi è possibile fare ricorso alla consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite?
Avv. Mariano Acquaviva 

L'art. 696-bis c.p.c. mette a disposizione delle parti un importante strumento di risoluzione delle controversie: la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite.

Questo metodo di conciliazione si caratterizza per l'intervento di un consulente nominato direttamente dall'autorità giudiziaria per l'accertamento e la relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata (o inesatta) esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito.

Per espressa previsione legislativa Al consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, spetta anche di tentare la conciliazione delle parti, ove possibile.

In pratica, la consulenza tecnica preventiva contemplata dall'art. 696-bis c.p.c. serve a evitare di instaurare un lungo e costoso contenzioso tutte le volte in cui la questione sia sostanzialmente risolvibile con l'intervento di un esperto che provveda a determinare l'an o il quantum (o entrambi) del diritto fatto valere.

Si pensi, ad esempio, alla consulenza tecnica preventiva esperita in tema di quantificazione di un illecito la cui responsabilità è attribuita già in maniera certa.

Il rimedio della consulenza tecnica preventiva può essere esperito anche in ambito condominiale. Il Tribunale di Bari, con una sentenza del 16 novembre 2021, ha rammentato le condizioni che giustificano il ricorso all'autorità giudiziaria per la nomina di un CTU che faccia anche da paciere.

Come si vedrà, il Giudice pugliese ha posto un argine all'abuso del ricorso ex art. 696-bis c.p.c., molte volte impiegato per sottoporre al consulente questioni molto complesse che, in realtà, meriterebbero una disamina nella più consona sede del giudizio di cognizione.

Vediamo dunque quali sono le condizioni di ammissibilità della consulenza tecnica preventiva.

Danni da infiltrazioni: il ricorso contro il condominio

Nel caso affrontato dal Tribunale di Bari uno dei condòmini proponeva ricorso ex art. 696-bis cod. proc. civ. affinché venisse accertata la responsabilità del Comune, del condominio e del proprietario dell'immobile confinante per i danni provocati ad alcuni costosi strumenti musicali.

Nella fattispecie, detti strumenti subivano importanti danni a causa delle infiltrazioni d'acqua che, secondo il ricorrente, sarebbero state causate dalla cattiva manutenzione dell'edificio, dall'abusivo abbassamento della finestra della cantina adiacente (che avrebbe favorito l'ingresso dell'acqua) nonché dalla pendenza della strada comunale, dall'esigua altezza del suo marciapiede e dall'assenza di caditoie stradali e griglie.

In pratica, il giudizio per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite veniva promosso per verificare le cause dell'allagamento e la quantificazione dei danni arrecati.

Consulenza tecnica preventiva: quando è ammissibile?

Il Tribunale di Bari, con la sentenza del 16 novembre 2021 in commento, ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 696-bis c.p.c.

Ponendosi nel solco di consolidata giurisprudenza di merito, il Giudice pugliese rammenta come la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite è sempre inammissibile ove non sia probabile la conciliazione della controversia in ragione delle contestazioni su questioni di diritto obiettivamente controverse e/o sull'esatta individuazione dei soggetti ritenuti responsabili dei pregiudizi lamentati, e, pertanto, destinate ad essere scrutinate soltanto all'esito dell'eventuale instaurazione di un giudizio di cognizione ordinaria.

A tal proposito giova il richiamo al Tribunale di Milano che, con sentenza del 17 aprile 2007, aveva già chiaramente stabilito che «La richiesta di consulenza tecnica preventiva ex art.696 bis c.p.c. può trovare accoglimento se finalizzata alla composizione della lite, secondo la rubrica del citato articolo, talché suo presupposto è che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando - con valutazione da compiersi in concreto ed ex ante - altre questioni controverse.

È inammissibile pertanto la richiesta di detta consulenza laddove le parti non controvertano soltanto sulla misura dell'obbligazione risarcitoria, bensì anche sulla effettiva sussistenza della stessa, oltre che sulla individuazione del soggetto a essa eventualmente tenuto».

In pratica, non è possibile chiedere la nomina di un consulente tecnico ai sensi dell'art.696-bis del codice di rito al fine di demandargli la soluzione di questioni giuridiche controverse fra le parti e che richiedono invece l'espletamento di un'istruttoria da svolgersi con le forme e le garanzie di un procedimento ordinario di cognizione.

In questo senso anche il Tribunale di Macerata (sentenza del 12 novembre 2015), secondo cui «Lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva è destinato a dirimere l'unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare, con la conseguenza che la consulenza non può essere ammessa quando il giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente controverse, ovvero questioni preliminari di rito o di merito che inducano verosimilmente a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l'accertamento tecnico non verrà disposto».

Nel caso di specie, invece, il condominio agiva con consulenza tecnica preventiva affinché non solo si determinasse il quantum del risarcimento, ma si stabilissero anche le cause dell'allagamento, con colpa da attribuire a (o distribuire tra) ben tre soggetti diversi.

Come calcolare il risarcimento del danno?

Consulenza tecnica preventiva: determinazione dell'an e del quantum

Il Tribunale di Bari prosegue ribadendo che la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. può essere disposta anche qualora vi siano contestazioni circa l'an della pretesa vantata dal ricorrente, a condizione però che la stessa sia comunque volta ad acquisire elementi tecnici di fatto in sé risolutivi ai fini non solo della quantificazione ma, altresì, dell'accertamento del credito derivante dall'inadempimento dell'obbligazione contrattuale o da fatto illecito; con la conseguenza che «il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. non sarà ammissibile laddove le parti, controvertendo in primis sull'effettiva sussistenza dell'obbligazione o sulla individuazione del soggetto ad essa eventualmente tenuto, condizionano la finalità conciliativa dell'istituto alla soluzione di questioni giuridiche complesse o all'accertamento di fatti che esulano dall'ambito di indagini di natura prettamente tecnica e da delibare soltanto nel giudizio di merito».

È di tutta evidenza che, in un'ipotesi del genere, al consulente sarebbe toccato un accertamento giuridico che solamente il giudice avrebbe potuto compiere.

Diverso invece sarebbe stato se ad essere convenuto fosse stato solo il condominio, affinché si accertasse soltanto la cattiva manutenzione dei luoghi.

Insomma: con la sentenza in commento il Tribunale di Bari sembra voler dire che il giudice non può spogliarsi del proprio potere decisorio per attribuirlo al consulente, al quale possono al massimo essere rimesse questioni tecniche risolutive delle controversia, sempreché vi sia, anche astrattamente, un margine per la conciliazione delle parti.

Trattative, comportamenti contrari a buona fede e risarcimento del danno, le sentenze in materia

Sentenza
Scarica Tribunale Bari del 16/11/2021
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