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Cosa fare se in assemblea si presentano più condomini che pretendono di esprimere il voto di pertinenza della medesima unità immobiliare?

Una recente decisione di merito chiarisce cosa deve fare il presidente dell'assemblea quando più persone pretendono di votare per la stessa unità immobiliare.
Avv. Gianfranco Di Rago 

Spesso capita che moglie e marito vengano insieme alla riunione condominiale. Fini qui nulla di male, ci mancherebbe.

Ma che succede se al momento del voto entrambi pretendono di esprimere la propria volontà e se i due comproprietari sono in disaccordo sul voto da esprimere? A chi dare la preferenza? E cosa occorre verbalizzare? Si tratta di un problema - quello della titolarità del voto in caso di comunione dell'unità immobiliare sita in condominio - la cui soluzione è stata oggetto di modifica in occasione della riforma del condominio del 2012. Una recente sentenza del Tribunale di Taranto, la n. 482 del 23 febbraio 2022, ha fatto applicazione della nuova normativa, chiarendone alcuni aspetti operativi.

Il caso concreto

Nella specie la condomina che aveva impugnato alcune deliberazioni assembleari aveva contestato il fatto che il proprio delegato fosse stato illegittimamente allontanato dalla riunione, senza quindi possibilità di esprimere il proprio voto sulle questioni poste all'ordine del giorno, unitamente all'altro comproprietario della medesima unità immobiliare, presente personalmente.

A dire della condomina il presidente dell'assemblea non aveva nemmeno verificato se i due comproprietari fossero o meno in grado di esprimere un voto univoco sulle varie questioni da deliberare, ma aveva intimato a entrambi di lasciare l'assemblea.

Il condominio, costituitosi in giudizio per mezzo del proprio amministratore, aveva invece sostenuto che alla riunione si erano presentati un delegato della condomina e l'altro condomino comproprietario della medesima unità immobiliare, i quali, non avendo raggiunto un accordo sul voto da esprimere sui punti posti all'ordine del giorno, avevano deciso di non partecipare alle votazioni.

I condomini comproprietari e il voto in assemblea

Il nuovo art. 67, comma 2, Disp. att. c.c., ha previsto che "qualora un'unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell'articolo 1106 del codice".

La disposizione in tal modo richiamata, dettata in materia di comunione ma applicabile anche in ambito condominiale per il noto rinvio di cui all'art. 1139 c.c., prevede che con la maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle rispettive quote, un soggetto possa essere designato quale amministratore dei comproprietari, stabilendo al contempo i poteri e gli obblighi del medesimo.

In precedenza, invece, la stessa disposizione prevedeva che spettasse al presidente dell'assemblea, al momento del voto, sorteggiare fra i comproprietari della medesima unità abitativa la persona legittimata a esprimere la volontà del gruppo.

Il Legislatore ha quindi voluto evitare che eventuali contrasti tra i proprietari del medesimo immobile in condominio possano trasferirsi in sede assembleare, preferendo invece che gli stessi vengano composti privatamente e in anticipo rispetto alla riunione condominiale.

La scelta del Legislatore è evidentemente dovuta all'esigenza di semplificare il più possibile il meccanismo di formazione della volontà assembleare, riducendo al minimo possibile il numero di soggetti abilitati a concorrere all'adozione delle deliberazioni.

Proprio allo scopo di fornire ai proprietari pro indiviso l'opportunità di elaborare una posizione condivisa e scegliere un comune rappresentante, si ritiene quindi necessario inviare l'avviso di convocazione a ciascun comproprietario.

Sul punto suona come conferma di detto obbligo quanto previsto al penultimo comma del nuovo art. 67 Disp. att. c.c., relativamente alla ripartizione del diritto di voto tra proprietario e usufruttuario.

Immobile in comunione, legittimazione attiva e passiva, disciplina e principi

La decisione del Tribunale di Taranto

Il Tribunale di Taranto ha chiarito a sua volta che la normativa richiamata dispone che i comproprietari siano chiamati a confrontarsi e arrivare a elaborare una posizione unitaria e univoca, dovendo scegliere chi tra loro (ma potrà trattarsi anche di un soggetto terzo, a ciò delegato) rappresenterà la comunione nell'assemblea condominiale e il comproprietario così designato a sua volta parteciperà all'assemblea ed esprimerà il voto in nome e per conto di tutti, con ciò vincolando l'intera comunione.

Ma cosa fare ove si tratti di due comproprietari con la medesima quota che, come nel caso di specie, non riescano a mettersi d'accordo? Il Giudice pugliese ha ritenuto che in casi del genere l'art. 67 Disp. att. c.c. debba essere letto in combinato disposto con l'art. 1105 c.c., il quale dispone che "se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la delibera adottata non viene eseguita ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore".

Invero, secondo il Tribunale di Taranto, l'art. 67 Disp. att. c.c., nel confermare il diritto a un solo rappresentante nell'assemblea, designato dai comproprietari interessati, innova con riguardo all'ipotesi di mancato accordo tra gli stessi, nel senso che la designazione del rappresentante viene demandata all'Autorità Giudiziaria su ricorso di ciascun partecipante, avendo il giudice il compito della nomina e, quindi implicitamente, anche di valutare la differente posizione dei comproprietari circa l'oggetto dell'assemblea.

Sempre secondo il Tribunale di Taranto opera quindi correttamente il presidente dell'assemblea che, come nella specie, avendo constatato la presenza in assemblea di più comproprietari del medesimo immobile e non un unico rappresentante abilitato al voto, faccia allontanare tutti dalla riunione e, in ogni caso, non tenga conto dei voti espressi da questi ultimi.

Convocazione dei comproprietari e partecipazione all'assemblea di condominio

Sentenza
Scarica Trib. Taranto 23 febbraio 2022 n. 482
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